LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1984, n. 41

Norme regionali per l' attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1984
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 Finalità
La Regione Friuli - Venezia Giulia con la presente legge stabilisce le norme per l' attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674.
La presente legge determina le modalità:
a) per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali;
b) per l' istituzione dell' albo regionale delle associazioni dei produttori e delle relative unioni regionali, per l' esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle stesse, e per la revoca del riconoscimento;
c) per la partecipazione delle unioni regionali alla programmazione agricola regionale;
d) per la istituzione del comitato regionale composto da rappresentanti delle unioni riconosciute;
e) per la concessione di aiuti finanziari alle associazioni dei produttori e alle relative unioni.

Art. 2
 Modalità per il riconoscimento e la revoca
del riconoscimento delle associazioni dei produttori
La Regione riconosce le associazioni dei produttori che abbiano sede nel territorio regionale, che siano in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento del Consiglio delle Comunità europee 19 giugno 1978, n. 1360, e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, che posseggano le dimensioni stabilite dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee 31 luglio 1980, n. 2083, che i loro soci siano conduttori di aziende agricole situate in maggioranza nel territorio della Regione e che la produzione provenga, in prevalenza, da detto territorio.
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento è presentata dal legale rappresentante dell' associazione al Presidente della Giunta regionale tramite la Direzione regionale dell' agricoltura, corredata dai seguenti documenti:
a) copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto, conformi alle disposizioni di cui al citato regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e alla legge 20 ottobre 1978, n. 674;
b) elenco aggiornato degli associati in estratto autentico dell' apposito libro sociale da cui emerga l' ubicazione dei terreni interessati alle produzioni e l' indicazione dei quantitativi prodotti nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda;
c) programma di massima delle attività dell' associazione per l' anno in corso;
d) copia autenticata del verbale di delibera dell' organo competente con cui si decide la presentazione della domanda di riconoscimento. Qualora tra i soci dell' associazione ci siano cooperative, o altre forme associative, l' istanza di riconoscimento dovrà riportare, per ogni singolo organismo associativo, tutti gli elementi di cui ai precedenti punti a) e b), oltre alla copia di delibera dell' organo competente a richiedere l' adesione all' associazione;
e) Dichiarazione del Presidente, relativa alla composizione degli organi sociali ed alle cariche sociali.

Le associazioni sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa adottata - su proposta dell' Assessore all' agricoltura - entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, sentito il parere del comitato regionale delle unioni di cui al successivo articolo 6.
Il provvedimento di diniego del riconoscimento è adottato con le procedure e nei termini di cui al comma precedente e deve essere motivato.
Con il riconoscimento le associazioni acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell' articolo 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.
All' atto di riconoscimento consegue l' iscrizione d' ufficio all' albo regionale delle associazioni di cui al successivo articolo 4.
Il riconoscimento può essere revocato su proposta dell' Assessore all' agricoltura, quando l' associazione abbia perso i requisiti di cui al regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e alla legge 20 ottobre 1978, n. 674 o non possegga più le dimensioni di cui al regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 31 luglio 1980, n. 2083, o abbia compiuto, nonostante la diffida di cui all' articolo 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali. Il provvedimento di revoca viene adottato con la stessa procedura seguita per il riconoscimento.
I provvedimenti di riconoscimento, di diniego del riconoscimento e di revoca dello stesso, sono comunicati agli interessati entro i quindici giorni successivi alla loro adozione.
Art. 3
 Modalità per il riconoscimento e la revoca del
riconoscimento delle unioni regionali delle
associazioni dei produttori
La Regione riconosce le unioni composte da associazioni dei produttori riconosciute da essa stessa, che abbiano sede nel territorio regionale e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee 19 giugno 1978, n. 1360 e dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 ed in possesso delle dimensioni minime stabilite con il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 31 luglio 1980, n. 2083.
Per il riconoscimento e la revoca dello stesso alle unioni provvede il Presidente della Giunta regionale seguendo la procedura prevista per il riconoscimento delle associazioni dei produttori.
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento, presentata dal legale rappresentante dell' unione al Presidente della Giunta regionale tramite la Direzione regionale dell' agricoltura, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto conformi alle disposizioni di cui al citato regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 ed alla legge 20 ottobre 1978, n. 674;
b) elenco aggiornato delle associazioni aderenti in estratto autenticato dell' apposito libro sociale;
c) copie autenticate dei verbali di delibera dell' organo competente delle associazioni con cui le associazioni stesse decidono di aderire all' unione;
d) dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante la quantità ed il valore dei prodotti effettivamente immessi sul mercato separati per ogni associazione aderente;
e) copia autenticata del verbale di delibera dell' organo competente che decide la presentazione della domanda di riconoscimento;
f) programma di massima delle attività relativo all' anno in corso.

Con il riconoscimento le unioni acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell' articolo 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.
Art. 4
 Albo regionale delle associazioni
e delle unioni regionali riconosciute
È istituito presso la Direzione regionale dell' agricoltura l' albo delle associazioni e delle unioni regionali riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 della presente legge.
Alle associazioni iscritte all' albo è fatto obbligo della tenuta delle seguenti scritture contabili e dei seguenti libri sociali:
a) libro giornale;
b) libro degli inventari;
c) libro soci nel quale devono essere indicate le generalità o ragione sociale di ciascun associato, sia esso produttore singolo o socio di cooperative, i terreni e/o gli allevamenti da ognuno di essi condotti destinati alle produzioni che interessano l' attività dell' associazione e, per le unioni, il numero degli associati organizzati dalle proprie consociate. Nel libro dovranno essere indicate tutte le variazioni che potranno verificarsi;
d) libro verbali delle adunanze dell' assemblea;
e) libro verbali delle adunanze del collegio sindacale;
f) libro verbali delle adunanze del consiglio direttivo;
g) registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate annualmente le quantità di prodotto immesse in ciascun anno sul mercato tramite l' associazione da parte dei produttori associati o, per le unioni, dal complesso dei produttori associati di ogni associazione aderente.

Nello stesso registro vanno inoltre annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato e ammassato o stoccato dall' associazione sulla base di norme e disposizioni della pubblica amministrazione.
Art. 5
 Vigilanza e controllo
Le associazioni e le unioni iscritte all' albo sono soggette alla vigilanza ed al controllo della Regione attraverso la Direzione regionale dell' agricoltura.
A tal fine, previa pubblicazione all' albo della sede per cinque giorni feriali consecutivi, le associazioni e le unioni devono inviare i seguenti atti:
a) bilancio preventivo;
b) bilancio consuntivo;
c) regolamenti;
d) delibere di natura regolamentare.

L' Assessore all' agricoltura, qualora ne ravvisi i motivi, può entro sessanta giorni e per una sola volta, rinviare gli atti a nuovo esame degli organi associativi, oppure provvedere al loro annullamento.
Art. 6
 Comitato regionale
Il Comitato regionale di cui all' articolo 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' agricoltura ed è costituito da un rappresentante per ciascuna unione riconosciuta, ed è integrato da:
a) un rappresentante, con voto consultivo, designato dal rispettivo organismo regionale, per ciascuna delle seguenti organizzazioni professionali agricole: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione generale dell' agricoltura italiana e Confederazione italiana coltivatori;
b) un rappresentante, con voto consultivo, designato dal rispettivo organismo regionale, per ciascuna delle seguenti associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo: Associazione generale delle cooperative italiane, Confederazione cooperative italiane e Lega nazionale delle cooperative e mutue.

Il comitato dura in carica tre anni, elegge un Presidente e due Vicepresidenti scelti tra i rappresentanti di cui al primo comma del presente articolo, ha sede presso la Direzione regionale dell' agricoltura, può essere articolato per ogni settore produttivo omogeneo.
Ai componenti spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.
La Segreteria del comitato viene curata da un funzionario della Direzione regionale dell' agricoltura.
Con apposito regolamento, da emanarsi entro quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità per il funzionamento del comitato regionale e di eventuali sottocomitati per settore omogeneo.
Per i primi tre anni dall' entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte del comitato regionale, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute, di cui in precedenza, oltre ai rappresentanti di cui ai punti a) e b) del primo comma del presente articolo, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori agricoli di maggior rilevanza nell' ambito regionale, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Al comitato regionale spetta il compito di coordinare l' attività delle unioni riconosciute ed in particolare:
a) esprimere i pareri previsti agli articoli 2 e 3 della presente legge:
b) favorire la stipulazione di accordi interprofessionali tra le associazioni e/o le loro unioni, le industrie e loro organizzazioni, nonché aziende commerciali, loro forme associate e le cooperative di consumo;
c) esprimere, qualora richiesti, pareri sulle iniziative delle associazioni e delle unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività previste ai punti 4, 7, 8, 9 dell' articolo 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 tendenti a stimolare le omogeneità e la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agricola ed alimentare regionale e nazionale.

La Giunta regionale prescinde dagli adempimenti di cui al presente articolo se non formulati entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 7
 Partecipazione alla programmazione regionale
La partecipazione delle unioni regionali riconosciute alla programmazione regionale ai sensi del punto 3), articolo 5 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 si esplica attraverso l' acquisizione, da parte della Regione, del parere consultivo del comitato regionale di cui al precedente articolo 6, sugli atti programmatori relativi al settore agricolo ed ai settori strettamente connessi ad esso.
L' Amministrazione regionale potrà inoltre avvalersi, in via prioritaria, delle associazioni ed unioni riconosciute per l' affidamento di interventi nella produzione e nel mercato con particolare riferimento alle attività previste all' articolo 2, paragrafi 7 e 9, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.
Art. 8
 Efficacia vincolante delle delibere
delle associazioni dei produttori
Nei casi di grave necessità dichiarata tale dalle competenti autorità regionali, le delibere delle associazioni dei produttori, adottate a maggioranza assoluta degli associati e che abbiano ottenuto il parere favorevole del comitato regionale di cui al precedente articolo 6, possono avere, con decreto del Presidente della Giunta regionale e su proposta dell' Assessore all' agricoltura, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, per il periodo strettamente necessario, che dovrà essere precisato nel suddetto decreto.
Art. 9
 Contributo alle associazioni ed alle relative unioni sulle
spese di costituzione e di funzionamento amministrativo
La Regione concede contributi, esenti da qualsiasi imposta ai sensi dell' articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, al fine di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli 10 e 11 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e dall' articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sulla base delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo previste dall' articolo 1 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 31 luglio 1980, n. 2084.
I contributi previsti nel comma precedente possono essere anticipati, sulla base di programmi di attività e delle spese previste nel bilancio preventivo, fino alla misura dell' 80 per cento dell' importo spettante.
Le domande volte ad ottenere i contributi dovranno essere presentate alla Direzione regionale dell' agricoltura entro il 31 gennaio dell' anno successivo a quello a cui si riferisce la richiesta, e dovranno essere corredate dalla documentazione che verrà stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
La Giunta regionale determina l' importo dei singoli contributi su proposta dell' Assessore all' agricoltura.
Art. 10
 Contributi per la realizzazione di programmi
La Regione concede con la procedura di cui all' ultimo comma del precedente articolo contributi alle associazioni dei produttori ed alle unioni per la realizzazione degli obiettivi fissati dall' articolo 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e con particolare riguardo agli interventi nelle zone classificate montane, nella misura massima dell' 80 per cento delle spese riconosciute ammissibili, sostenute per la realizzazione dei programmi, sentito il parere del comitato regionale di cui al precedente articolo 6 della presente legge.
Art. 11
 Norme finanziarie
Le spese di funzionamento del comitato di cui al precedente articolo 6 fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Per le finalità previste dall' articolo 9 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 771 milioni per l' anno 1984 e di lire 129 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7501 con la denominazione: << Contributi per la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni ai sensi dell' articolo 9, primo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 771 milioni per l' anno 1984 e di lire 129 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo, la quota di lire 642 milioni corrispondente allo stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1983 e trasferito ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 16/Rag. dd. 9 febbraio 1984.
Sul precitato capitolo 7501 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 771 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.
Per le finalità previste dall' articolo 10 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 77 milioni per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7502 con la denominazione: << Contributi alle associazioni di produttori e loro unioni per l' attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674 >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 77 milioni per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 77 milioni si fa fronte come segue:
- per quanto riguarda la competenza, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo, la quota di lire 64 milioni corrisponde allo stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1983 e trasferito ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 16/Rag. dd 9 febbraio 1984;
- per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.

Art. 12
 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si fa rinvio alla legge 20 ottobre 1978, n. 674 ed ai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee 19 giugno 1978, n. 1360, 31 luglio 1980, n. 2083 e 31 luglio 1980, n. 2084.
Art. 13
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.