LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1984, n. 40

Provvedimenti per il funzionamento dell' Associazione tra gli ex Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1984
Materia:
120.01 - Consiglio regionale

Art. 1
 
Per consentire all' Associazione costituita tra gli ex Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia il conseguimento dei propri fini, fra cui quello di valorizzare la funzione dell' Istituto regionale mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e studi di interesse regionale, l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad applicare anche nei confronti di detta Associazione le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.
Art. 2
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 1 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.