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Legge regionale 23 agosto 1984, n. 39

Finanziamento al Consorzio per l' aeroporto Friuli - Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell' aeroporto regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1984
Materia:
430.04 - Aeroporti

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l' aeroporto Friuli - Venezia Giulia un finanziamento di lire 4.000 milioni per la realizzazione di opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell' aeroporto regionale, individuati preventivamente in un programma soggetto all' approvazione della Giunta regionale.
Il finanziamento comprende anche le spese generali, tecniche e di collaudo nella misura massima dell' 8%.
Le modalità di erogazione del finanziamento saranno disciplinate nel provvedimento di concessione.
Art. 2
 
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 4 miliardi, suddivisa in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 viene istituito, con decorrenza dall' anno 1985, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8598 con la denominazione << Finanziamento al Consorzio per l' aeroporto Friuli - Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell' aeroporto regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Al predetto onere complessivo di lire 4 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 (Rubrica n. 3 - Partita n. 25 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.