TITOLO I
VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
PER GLI ANNI 1984- 1986
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1984
Art. 1
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa Tabella << A >>.
Art. 2
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa Tabella << B >>.
Art. 3
Negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa Tabella << C >>.
Art. 4
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' anno 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa Tabella << D >>.
Art. 5
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa Tabella << E >>.
Art. 6
Le variazioni relative ai capitoli 263, 910, 913, 950, 1302, 1305, 1308, 1309, 2100, 2111, 2113, 2141, 2145, 2149, 2151, 2152, 2304, 2309, 2507, 2530, 2534, 2912, 3324, 3326, 3329, 3337, 3653, 6181, 7013, 7038, 7061, 7603, 7070, 7124, 7247, 7327, 7386, 8216, 8480 e 8532 dello stato di previsione della spesa, disposte col precedente articolo 2, sono conseguentemente apportate anche nell' elenco 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 ed al bilancio per l' anno 1984.
Art. 8
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 vengono istituiti i capitoli 627, 650 e 655 con la classificazione indicata nell' annessa Tabella << C >>.
Art. 9
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 vengono istituiti i capitoli 3427, 6587 e 6588 con la classificazione indicata nell' annessa Tabella << C >>.
Art. 10
Il capitolo 7952 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 viene soppresso.
Art. 12
Alla copertura della somma di lire 18.346 milioni relativi all' anno 1984, corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla Tabella << B >> (articolo 2) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II - ad eccezione di quelle autorizzate e già coperte con gli articoli 13, quarto comma, lettera a), 14, 20, lettera a), 28 e 29 - si provvede:
- per lire 1.000 milioni, con la differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione per l' anno 1984 previste dalla Tabella << A >> (articolo 1);
- per lire 14.426 milioni, con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale per l' esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell' 11 aprile 1984;
- per lire 2.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo): detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 13 del 7 febbraio 1984;
- per le restanti lire 420 milioni, mediante storno di pari importo - in relazione al disposto di cui al quarto comma del successivo articolo 19 - dal capitolo 8407 del precitato stato di previsione della spesa: di detto importo la somma di lire 210 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il decreto dell' Assessore alle Finanze n. 9 del 26 gennaio 1984.
Alla copertura della somma di lire 8.480 milioni relativi all' anno 1985, corrispondente al totale delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II - ad eccezione di quella autorizzata e già coperta con l' articolo 14 e di quella autorizzata con il quinto comma dell' articolo 19 - si provvede:
- per lire 1.000 milioni, con la differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione per l' anno 1985 previste dalla Tabella << A >> (articolo 1);
- per lire 7.410 milioni, con la disponibilità derivante dalla differenza tra le variazioni in diminuzione ed in aumento per l' anno 1985 previste dalla Tabella << B >> (articolo 2);
- per le restanti lire 70 milioni mediante storno di pari importo - in relazione al combinato disposto dal quarto e quinto comma del successivo articolo 19 - dal capitolo 8407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.
Alla copertura della somma di lire 3.480 milioni relativi all' anno 1986, corrispondente al totale delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II - ad eccezione di quella autorizzata con il quinto comma dell' articolo 19 - si provvede:
- per lire 1.000 milioni, con la differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione per l' anno 1986 previste dalla Tabella << A >> (articolo 1);
- per lire 2.410 milioni, con la disponibilità derivante dalla differenza tra le variazioni in diminuzione ed in aumento per l' anno 1986 previste dalla Tabella << B >> (articolo 2);
- per le restanti lire 70 milioni, mediante storno di pari importo - in relazione al combinato disposto dal quarto e quinto comma del successivo articolo 19 - dal capitolo 8407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.
TITOLO III
INTERVENTI FINANZIARI
CON I FONDI PER LA RICOSTRUZIONE
Art. 30
Contributi pluriennali sui mutui
per la riparazione di abitazioni
Per gli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell' articolo 27 e dall'
articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' anno 1984 l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.
L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 6010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 5251 del medesimo stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 31
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6043 con la denominazione: << Finanziamenti per il ripristino, la ricostruzione, l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento di immobili destinati a soddisfare finalità sociali di carattere ricreativo o culturale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 32
Calamità naturali
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 8228 con la denominazione: << Spese per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinato da calamità naturali e da calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario nonché per lavori ed opere di prevenzione di calamità naturali nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1 miliardo per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 1 miliardo si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 33
Sistemazione idraulico - forestale
Per le finalità previste dagli articoli 39 e 45 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di 2.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, per interventi da realizzare nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6176 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di complessive lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 34
Raccordo con lo svincolo autostradale
Buia - Osoppo - Gemona
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8564 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 35
Ripristino ferrovia Carnia - Tolmezzo
Per le finalità di cui all'
articolo 24 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 1.750 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 2.750 milioni fa carico al capitolo 8573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato della somma complessiva di lire 2.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 1.750 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere complessivo di lire 2.750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 36
Finanziamento all' Azienda delle Foreste
Per la concessione all' Azienda delle Foreste di un finanziamento per il ripristino e la sistemazione dei beni affidati in gestione all' Azienda stessa aventi particolare valore storico, ambientale ed artistico, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6044 con la denominazione: << Finanziamento all' Azienda delle Foreste per il ripristino e la sistemazione dei beni affidati in gestione all' Azienda stessa aventi particolare valore storico, ambientale ed artistico a valere sui fondi di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 37
Pagamento spese ordinate dal Commissario Straordinario
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle spese relative all' esecuzione dell' intervento indicato al punto 7 dell' elenco n. 1 allegato all' ordinanza n. 5206 del 30 aprile 1977 del Commissario straordinario del Governo nella Regione Friuli - Venezia Giulia.
A tal fine è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 70 milioni per l' anno 1984.
L' onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 8211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 il cui stanziamento viene elevato, in termini di competenza, di lire 70 milioni per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 70 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
TITOLO IV
NORME NON COMPORTANTI
NUOVE O MAGGIORI SPESE
Art. 38
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 44.240.000 per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.
L' onere complessivo di lire 132.720.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8347 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 39
Unificazione di capitoli di spesa
Sul capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene iscritta l' ulteriore spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8533 del medesimo stato di previsione.
La denominazione del capitolo 8530, inoltre, viene così modificata: << Spese per interventi nei porti e negli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche ad uso turistico, nei canali marittimi, nelle vie di navigazione interna e per le opere marittime di competenza regionale >>, ed il capitolo 8533 viene soppresso.
Art. 40
Norma finanziaria integrativa
In relazione al disposto di cui all' articolo 27, ultimo comma, della
legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, sul capitolo 8125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene iscritto l' ulteriore stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8124 del precitato stato di previsione.
Art. 41
In via di interpretazione autentica, il contributo straordinario previsto dall'
articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, per l' acquisizione da parte del Comune di Trieste delle collezioni storiche ed artistiche facenti parte del patrimonio del defunto prof. Diego de Henriquez, al fine dell' istituzione di un Museo storico di guerra, può essere utilizzato altresì per far fronte alle spese di trasporto dagli attuali depositi e di prima sistemazione delle collezioni stesse in ambienti ritenuti idonei alla realizzazione del museo.
A tal fine il Comune di Trieste è tenuto a presentare apposita istanza, corredata da una relazione illustrativa, delle opere e delle iniziative previste e da un preventivo di spesa.
Art. 42
Nel bilancio annuale di previsione della Regione Friuli - Venezia Giulia, ai fini dell' applicazione dell'
articolo 40, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, viene istituito, sia nello stato di previsione dell' entrata che in quello della spesa, un apposito Titolo con la denominazione: << Contabilità speciali >> con la relativa Categoria denominata << Partite di giro >>.
Le disposizioni di cui al precedente comma hanno effetto dal 1 gennaio 1984.
Art. 43
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal precedente articolo 42.