LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 1984, n. 36

Variazioni al bilancio pluriennale 1984-1986 ed al bilancio di previsione per l' anno 1984 (primo provvedimento), nonché disposizioni finanziarie e contabili relative ad interventi in vari settori.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/1984
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
PER GLI ANNI 1984- 1986
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1984
Art. 1
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa Tabella << A >>.
Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa Tabella << B >>.
Art. 3
 
Negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa Tabella << C >>.
Art. 4
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' anno 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa Tabella << D >>.
Art. 5
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa Tabella << E >>.
Art. 6
 
Le variazioni relative ai capitoli 263, 910, 913, 950, 1302, 1305, 1308, 1309, 2100, 2111, 2113, 2141, 2145, 2149, 2151, 2152, 2304, 2309, 2507, 2530, 2534, 2912, 3324, 3326, 3329, 3337, 3653, 6181, 7013, 7038, 7061, 7603, 7070, 7124, 7247, 7327, 7386, 8216, 8480 e 8532 dello stato di previsione della spesa, disposte col precedente articolo 2, sono conseguentemente apportate anche nell' elenco 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 ed al bilancio per l' anno 1984.
Art. 7
 
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 602 dello stato di previsione della spesa viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 ed al bilancio per l' anno 1984.
Art. 8
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 vengono istituiti i capitoli 627, 650 e 655 con la classificazione indicata nell' annessa Tabella << C >>.
Art. 9
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 vengono istituiti i capitoli 3427, 6587 e 6588 con la classificazione indicata nell' annessa Tabella << C >>.
Art. 10
 
Il capitolo 7952 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 viene soppresso.
Art. 12
 
Alla copertura della somma di lire 18.346 milioni relativi all' anno 1984, corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla Tabella << B >> (articolo 2) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II - ad eccezione di quelle autorizzate e già coperte con gli articoli 13, quarto comma, lettera a), 14, 20, lettera a), 28 e 29 - si provvede:
- per lire 1.000 milioni, con la differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione per l' anno 1984 previste dalla Tabella << A >> (articolo 1);
- per lire 14.426 milioni, con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale per l' esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell' 11 aprile 1984;
- per lire 2.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo): detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 13 del 7 febbraio 1984;
- per le restanti lire 420 milioni, mediante storno di pari importo - in relazione al disposto di cui al quarto comma del successivo articolo 19 - dal capitolo 8407 del precitato stato di previsione della spesa: di detto importo la somma di lire 210 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il decreto dell' Assessore alle Finanze n. 9 del 26 gennaio 1984.

Alla copertura della somma di lire 8.480 milioni relativi all' anno 1985, corrispondente al totale delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II - ad eccezione di quella autorizzata e già coperta con l' articolo 14 e di quella autorizzata con il quinto comma dell' articolo 19 - si provvede:
- per lire 1.000 milioni, con la differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione per l' anno 1985 previste dalla Tabella << A >> (articolo 1);
- per lire 7.410 milioni, con la disponibilità derivante dalla differenza tra le variazioni in diminuzione ed in aumento per l' anno 1985 previste dalla Tabella << B >> (articolo 2);
- per le restanti lire 70 milioni mediante storno di pari importo - in relazione al combinato disposto dal quarto e quinto comma del successivo articolo 19 - dal capitolo 8407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.

Alla copertura della somma di lire 3.480 milioni relativi all' anno 1986, corrispondente al totale delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II - ad eccezione di quella autorizzata con il quinto comma dell' articolo 19 - si provvede:
- per lire 1.000 milioni, con la differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione per l' anno 1986 previste dalla Tabella << A >> (articolo 1);
- per lire 2.410 milioni, con la disponibilità derivante dalla differenza tra le variazioni in diminuzione ed in aumento per l' anno 1986 previste dalla Tabella << B >> (articolo 2);
- per le restanti lire 70 milioni, mediante storno di pari importo - in relazione al combinato disposto dal quarto e quinto comma del successivo articolo 19 - dal capitolo 8407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.

TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE DI NUOVE
O MAGGIORI SPESE
CAPO I
 Interventi nei settori economici
Art. 13
 Friulia SpA - Fondo speciale di dotazione
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo di lire 35.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1985.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 38.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 35.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6811 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 38.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 35.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 38.000 milioni si fa fronte:
a) per lire 35.000 milioni relativi all' anno 1984 mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 (Rubrica n. 3 - Partita n. 11 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) del precitato stato di previsione;
b) per lire 3.000 milioni relativi all' anno 1985 secondo quanto previsto dal precedente articolo 12.

Art. 14
 Centro servizi piccola industria
Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1984, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1984 e 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7871 con la denominazione: << Contributi per la costituzione ed il funzionamento del Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2 miliardi, suddiviso in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 2 miliardi, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 14 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 15
 Centri commerciali
Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 6 miliardi, suddivisa in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere di lire 6 miliardi fa carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 6 miliardi, suddivisi in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Art. 16
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, sono autorizzati, nell' anno 1984, due limiti di impegno di lire 200 milioni e, rispettivamente, di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
- lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986;
- lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato della somma complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Le annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 17
 Partecipazione alla Borsa merci in Trieste
Ai fini dell' attuazione del DPR 29 maggio 1981, n. 695, concernente l' istituzione della Borsa merci in Trieste e con particolare riguardo alle operazioni relative alla liquidazione e le garanzie dei contratti a termine per il commercio del caffè, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della << Cassa Liquidazioni e garanzie >> SpA con sede in Trieste sino alla concorrenza di lire 700 milioni.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6844 con la denominazione: << Partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia alla 'Cassa liquidazioni e garanzie' SpA con sede in Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l' anno 1984.
CAPO II
 Opere pubbliche e di pubblico interesse
Art. 18
 Impianti sportivi
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 180 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003. L' onere di lire 540 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato della somma complessiva di lire 540 milioni, suddivisa in ragione di lire 180 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata l' ulteriore spesa, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1984. Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1984.
Art. 19
 Integrazione e rifinanziamento
della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, viene inserito il seguente articolo:
<< Art. 7 bis
 
In aggiunta ai contributi annui costanti previsti dal precedente articolo 7, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per la realizzazione dei progetti presentati nei termini fissati dal secondo comma dell' anzidetto articolo, contributi 'una tantum' sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai contributi pluriennali.
L' erogazione dei contributi 'una tantum' ha luogo mediante anticipazioni in conformità e nella misura stabilita dall' articolo 11 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45. >>.

Per le finalità previste dall' articolo 7 bis della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con il precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986, a decorrere dall' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8416 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per la realizzazione dei progetti di cui all' articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
Il limite d' impegno di lire 210 milioni autorizzato con l' articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, viene revocato. Le annualità relative al predetto limite vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1984 al 2002.
Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, è autorizzato, nell' anno 1985, un limite d' impegno di lire 140 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 140 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
L' onere complessivo di lire 280 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1985 e 1986, fa carico al capitolo 8407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 20
 Opere igienico - sanitarie
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte:
a) per lire 850 milioni, mediante storno, di pari importo dal capitolo 8379 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 26 gennaio 1984;
b) per lire 150 milioni, secondo quanto previsto dal precedente articolo 12.

Art. 21
 Integrazione e rifinanziamento
della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33
Per le finalità previste dall' articolo 2 bis della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, così come inserito dall' articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 60 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 60 milioni fa carico al capitolo 8385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 60 milioni per l' anno 1984.
CAPO III
 Attività e beni culturali
Art. 22
 Infrastrutture al servizio di Villa Manin
Allo scopo di proseguire l' ulteriore valorizzazione del compendio di Villa Manin di Passariano, quale bene culturale di particolare importanza nell' ambito della Regione Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Codroipo un finanziamento straordinario di lire 500 milioni da utilizzare per la redazione dei relativi strumenti urbanistici d' iniziativa del Comune stesso, nonché per la realizzazione di infrastrutture destinate a migliorare l' accesso e la fruibilità del compendio, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici medesimi.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7091 con la denominazione: << Finanziamento straordinario al Comune di Codroipo per la redazione degli strumenti urbanistici relativi al compendio di Villa Manin di Passariano, nonché per la realizzazione di infrastrutture del compendio medesimo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.
Art. 23
 Museo civico e centro studi di Aquileia
L' amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo straordinario di lire 600 milioni per un primo lotto dei lavori di ristrutturazione di un immobile, già sede di scuola elementare, ad uso museo civico e centro studi della basilica patriarcale di Aquileia e per la sistemazione della viabilità di accesso al museo medesimo.
Per la presentazione della domanda e la concessione del contributo si applicano le norme di cui al Titolo I - Capo VI della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le finalità di cui al precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1984 e di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7092 con la denominazione: << Contributo straordinario al Comune di Aquileia per lavori di ristrutturazione di immobile ad uso museo civico e centro studi e per la sistemazione della viabilità di accesso al museo medesimo >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1984 e di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Art. 24
 Musei nel Castello di Gorizia
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Amministrazione provinciale di Gorizia un contributo straordinario di lire 600 milioni per i lavori di ristrutturazione ed adattamento ad uso museale di immobili situati nel compendio di Borgo Castello di Gorizia.
Per la presentazione della domanda e la concessione del contributo si applicano le norme di cui al Titolo I - Capo VI della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le finalità di cui al precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1984 e di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7093 con la denominazione: << Contributo straordinario alla Provincia di Gorizia per lavori di ristrutturazione ad uso museale di immobili situati nel compendio di Borgo Castello in Gorizia >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1984 e di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Art. 25
 Corsi per bibliotecari
Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata l' ulteriore spesa, in termini di competenza, di lire 30 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere fa carico al capitolo 2154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 30 milioni per l' anno 1984.
CAPO V
 Altre norme finanziarie
Art. 26
 Rimborsi spese personale legge 285/ 77
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, e dalla legge regionale 28 luglio 1981, n. 47 - limitatamente ai contratti stipulati ai sensi dell' articolo 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285 - è autorizzata l' ulteriore spesa, in termini di competenza, di lire 720 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 720 milioni fa carico al capitolo 8487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 720 milioni per l' anno 1984.
Art. 27
 Istituzioni locali
Per sovvenire alle esigenze dell' Ospizio Marino di Grado e del CISES di S. Vito al Tagliamento a fronte dei disavanzi di bilancio degli esercizi 1982 e 1983, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario rispettivamente di lire 150 milioni e di lire 200 milioni.
Il contributo sarà concesso su presentazione di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti detto disavanzo, alla Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3350 con la denominazione: << Contributo straordinario all' Ospizio Marino di Grado ed al CISES di S. Vito al Tagliamento a fronte dei disavanzi degli esercizi 1982 e 1983 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1984.
Art. 28
 Forno rurale di Remanzacco
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare una sovvenzione straordinaria al Comune di Remanzacco a titolo di concorso nelle spese di edificazione dell' immobile sede del forno rurale e per la dotazione delle relative attrezzature ed impianti.
Detta sovvenzione non potrà superare l' 80 per cento del costo complessivo accertato e, comunque, l' importo di duecento milioni di lire; potrà essere erogata per il 70 per cento all' inizio dei lavori della costruzione e per il rimanente all' avvenuto collaudo degli stessi.
Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7503 con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria al Comune di Remanzacco a titolo di concorso nelle spese di edificazione del forno rurale e per la dotazione delle relative attrezzature ed impianti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni, per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 32 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13/Rag. dd. 7 febbraio 1984.
Art. 29
 Modifica all' articolo 39
della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70
Ai fini della realizzazione del progetto sperimentale di formazione professionale nel settore della forestazione previsto dal terzo comma dell' articolo 39 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Paluzza un finanziamento straordinario di lire 500 milioni nell' anno 1984 da destinare alla realizzazione delle strutture del centro di formazione professionale avente sede nel Comune stesso.
A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7094 con la denominazione: << Finanziamento straordinario al Comune di Paluzza per la realizzazione del centro di formazione professionale nel settore della forestazione a valere sui fondi di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7083 del medesimo stato di previsione; detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 19 gennaio 1984.
TITOLO III
 INTERVENTI FINANZIARI
CON I FONDI PER LA RICOSTRUZIONE
Art. 30
 Contributi pluriennali sui mutui
per la riparazione di abitazioni
Per gli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell' articolo 27 e dall' articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' anno 1984 l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.
L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 6010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 5251 del medesimo stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 31
 Finanziamento art. 40 legge regionale 2/82
Immobili per finalità sociali
Per le finalità previste dall' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6043 con la denominazione: << Finanziamenti per il ripristino, la ricostruzione, l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento di immobili destinati a soddisfare finalità sociali di carattere ricreativo o culturale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6043 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Art. 32
 Calamità naturali
Per le finalità di cui agli articoli 2, 4, 7 e 9 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 1 miliardo per l' anno 1984 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 8228 con la denominazione: << Spese per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinato da calamità naturali e da calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario nonché per lavori ed opere di prevenzione di calamità naturali nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1 miliardo per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 1 miliardo si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8228 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Art. 33
 Sistemazione idraulico - forestale
Per le finalità previste dagli articoli 39 e 45 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di 2.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6176 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di complessive lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 34
 Raccordo con lo svincolo autostradale
Buia - Osoppo - Gemona
Per le finalità di cui all' articolo 11 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, è autorizzata l' ulteriore spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8564 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 35
 Ripristino ferrovia Carnia - Tolmezzo
Per le finalità di cui all' articolo 24 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 1.750 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 2.750 milioni fa carico al capitolo 8573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato della somma complessiva di lire 2.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 1.750 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere complessivo di lire 2.750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 36
 Finanziamento all' Azienda delle Foreste
Per la concessione all' Azienda delle Foreste di un finanziamento per il ripristino e la sistemazione dei beni affidati in gestione all' Azienda stessa aventi particolare valore storico, ambientale ed artistico, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6044 con la denominazione: << Finanziamento all' Azienda delle Foreste per il ripristino e la sistemazione dei beni affidati in gestione all' Azienda stessa aventi particolare valore storico, ambientale ed artistico a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 37
 Pagamento spese ordinate dal Commissario Straordinario
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle spese relative all' esecuzione dell' intervento indicato al punto 7 dell' elenco n. 1 allegato all' ordinanza n. 5206 del 30 aprile 1977 del Commissario straordinario del Governo nella Regione Friuli - Venezia Giulia.
A tal fine è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 70 milioni per l' anno 1984.
L' onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 8211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 il cui stanziamento viene elevato, in termini di competenza, di lire 70 milioni per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 70 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
TITOLO IV
 NORME NON COMPORTANTI
NUOVE O MAGGIORI SPESE
Art. 38
 Ripristino limite d' impegno
legge regionale 4 maggio 1978, n. 33
Il limite di impegno di lire 68.240.000 autorizzato nell' anno 1983 con l' articolo 39, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, viene ridotto di lire 44.240.000. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 44.240.000 per ciascuno degli anni dal 1984 al 2002.
Per le finalità previste dall' articolo 1 e dall' articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall' articolo 1 ed il secondo inserito con l' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite di impegno di lire 44.240.000.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 44.240.000 per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.
L' onere complessivo di lire 132.720.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8347 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 39
 Unificazione di capitoli di spesa
Sul capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene iscritta l' ulteriore spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8533 del medesimo stato di previsione.
La denominazione del capitolo 8530, inoltre, viene così modificata: << Spese per interventi nei porti e negli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche ad uso turistico, nei canali marittimi, nelle vie di navigazione interna e per le opere marittime di competenza regionale >>, ed il capitolo 8533 viene soppresso.
Art. 40
 Norma finanziaria integrativa
In relazione al disposto di cui all' articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, sul capitolo 8125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene iscritto l' ulteriore stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8124 del precitato stato di previsione.
Art. 41
 Interpretazione autentica articolo 10
legge regionale 16 agosto 1982, n. 52
In via di interpretazione autentica, il contributo straordinario previsto dall' articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, per l' acquisizione da parte del Comune di Trieste delle collezioni storiche ed artistiche facenti parte del patrimonio del defunto prof. Diego de Henriquez, al fine dell' istituzione di un Museo storico di guerra, può essere utilizzato altresì per far fronte alle spese di trasporto dagli attuali depositi e di prima sistemazione delle collezioni stesse in ambienti ritenuti idonei alla realizzazione del museo.
A tal fine il Comune di Trieste è tenuto a presentare apposita istanza, corredata da una relazione illustrativa, delle opere e delle iniziative previste e da un preventivo di spesa.
Art. 42
 
Nel bilancio annuale di previsione della Regione Friuli - Venezia Giulia, ai fini dell' applicazione dell' articolo 40, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, viene istituito, sia nello stato di previsione dell' entrata che in quello della spesa, un apposito Titolo con la denominazione: << Contabilità speciali >> con la relativa Categoria denominata << Partite di giro >>.
Le disposizioni di cui al precedente comma hanno effetto dal 1 gennaio 1984.
Art. 43
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal precedente articolo 42.