LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 1984, n. 32

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, concernente norme di organizzazione e di attribuzioni della Segreteria generale straordinaria.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
L' articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 
La nomina a Segretario generale straordinario può essere conferita ad un funzionario in posizione di comando o distacco o per chiamata, anche in deroga ai requisiti previsti dall' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. In tal caso, il Segretario generale straordinario non occupa posto nell' organico regionale.
La nomina di cui al comma precedente viene conferita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, per il periodo corrispondente alla durata della Segreteria generale straordinaria.
Al Segretario generale straordinario spetta lo stipendio corrispondente all' ottava classe dell' VIII livello, oltre all' indennità prevista per il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale.
In relazione agli speciali compiti e responsabilità affidati al Segretario generale straordinario dalle leggi sulla ricostruzione, ivi compresi i compiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57, allo stesso viene attribuita altresì un' indennità mensile corrispondente al 40% del trattamento economico previsto dal comma precedente.
Qualora trattisi di funzionario in posizione di comando o distacco, ad esso spetta, oltre allo stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza, l' eventuale differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi dei precedenti terzo e quarto comma ed il minore stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza. >>.

Art. 2
 
Il trattamento economico previsto dal precedente articolo ha effetto dalla data in entrata in vigore della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30.
Gli aumenti contrattuali che siano concessi, pure sotto forma di acconto, al personale regionale, spettano anche al Segretario generale straordinario nella stessa misura, con le stesse modalità e decorrenze previste per i dipendenti regionali.
Art. 4
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.