LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1984, n. 27

Integrazioni e modificazioni delle leggi regionali 27 ottobre 1980, n. 51 e 9 aprile 1982, n. 27 concernenti gli interventi regionali in materia di emigrazione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1984
Materia:
240.02 - Emigrazione - Immigrazione

Art. 1
 Assistenza economica agli emigrati ed ai loro familiari
Nell' articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 è aggiunta la seguente lettera:
<< i) sostenere i lavoratori rimpatriati ed i loro familiari che versino in condizioni di ridotta capacità economica, nonché assistere le famiglie dei lavoratori emigrati del Friuli - Venezia Giulia, in casi di particolare gravità >>.

Nell' articolo 5 della citata legge regionale è aggiunta la seguente lettera:
<< o) assicurare assistenza economica, nei casi di particolare gravità. >>

Fino al 31 dicembre 1984 resta in vigore l' articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1981, n. 35; successivamente a tale data le finalità di assistenza economica agli emigrati ed ai loro familiari saranno invece assicurate mediante misure straordinarie da definirsi nel piano triennale di massima e nel programma annuale degli interventi del Fondo regionale per l' emigrazione.
Art. 2
 Conferenze regionali sull' emigrazione
Nell' articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 è aggiunta la seguente lettera:
<< p) organizzare conferenze regionali sull' emigrazione. >>

Art. 3
 Criteri di attuazione degli interventi straordinari del
Fondo regionale per l' emigrazione
Gli interventi straordinari previsti dall' articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, a carico del Fondo regionale per l' emigrazione, così come integrati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, sono attuati secondo i seguenti criteri:
1. Nel caso in cui l' attuazione di un progetto non sia assunta direttamente dall' Amministrazione regionale o dagli Enti regionali, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' emigrazione, può essere concessa al soggetto del quale ci si avvale un' anticipazione non superiore al 50 per cento del costo del progetto; il saldo viene erogato all' avvio del progetto stesso. In tal caso è fatto obbligo al gestore del progetto di presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione del progetto stesso, alla Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione il rendiconto delle spese effettuate, corredato da una relazione illustrativa dei risultati conseguiti. In difetto od in caso di rendiconto incompleto si procede, a seconda del caso, al ricupero totale o parziale delle somme erogate, aumentate degli interessi computati al tasso di Tesoreria regionale. Va privilegiato l' avvalimento degli Enti locali e degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati di cui all' articolo 16 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, ai quali viene riconosciuto un rimborso forfettario, per spese di gestione, pari al 5 per cento delle erogazioni effettuate.
2. Per agevolare l' inserimento nell' ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati, i progetti specifici possono prevedere:
- la concessione di borse di studio;
- la concessione di contributi sulle spese convittuali o di soggiorno per la frequenza di scuole od università aventi sede diversa da quella della famiglia;
- l' organizzazione di corsi di reinserimento scolastico. Nel caso in cui lo studente rimpatriato necessiti - a giudizio della scuola frequentata - di aiuto scolastico, ma non possa usufruire dei corsi di reinserimento all' uopo organizzati, allo stesso studente, possono essere assicurati, anche tramite gli Enti locali, interventi di carattere individuale intesi a garantire l' assistenza di un insegnante di sostegno.
3. A partire dal 1985, le domande relative alle iniziative culturali, intese a mantenere presso le comunità i corregionali emigrati il legame d' origine con il Friuli - Venezia Giulia, dovranno pervenire alla Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione entro il mese di gennaio. Le iniziative culturali promosse o sostenute con il Fondo regionale per l' emigrazione saranno sottoposte, a partire dal predetto anno, al parere della Commissione regionale per la cultura di cui alla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
4. Nella realizzazione di soggiorni culturali, di viaggi di studio e di lavoro per figli di emigrati e di soggiorni per emigrati anziani si deve prevedere la partecipazione finanziaria dei beneficiari. Può essere esclusa tale partecipazione nel caso in cui i beneficiari versino in disagiate condizioni economiche, attestate dalle Autorità consolari. Vanno favoriti in questo settore progetti - anche con esperienze pilota - da definirisi d' intesa tra la Regione, il Ministero degli Affari Esteri e le Associazioni regionali degli emigrati. I programmi dei soggiorni in Regione possono essere integrati con visite a città italiane di particolare valore storico, artistico e culturale.
5. Gli interventi di assistenza economica possono essere attuati, anche tramite gli Enti locali, mediante la corresponsione di sovvenzioni ai lavoratori emigrati di ridotta capacità economica, rientrati definitivamente nel territorio regionale, i quali, entro il primo anno dalla data del rimpatrio, siano privi di occupazione ovvero in attesa di trattamento pensionistico. L' intervento può essere anche disposto per sopperire a gravi necessità dei rimpatriati e dei familiari dei lavoratori emigrati, nonché per contribuire alle spese sostenute per la traslazione in paesi di origine di salme dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all' estero.
6. Gli interventi intesi a favorire il reinserimento economico dei lavoratori rimpatriati, sia mediante incentivi e misure di sostegno alla realizzazione di attività in forma singola, associata o cooperativistica nei settori industriale, artigiano, commerciale, agricolo e turistico, sia mediante l' incentivazione dell' assunzione dei lavoratori rimpatriati come lavoratori dipendenti, possono consistere in:
- contributi in conto capitale per l' avvio di attività nei predetti settori economici;
- contributi sulle spese di trasporto di macchinari e strumenti di lavoro posseduti all' estero dai lavoratori emigrati e da questi trasferiti nel territorio regionale per impiegarli nell' esercizio dell' attività economica qui avviata all' atto del rimpatrio;
- contributi su operazioni di leasing finanziario;
- contributi forfettari alle imprese, società o cooperative che assumono come lavoratori dipendenti o come soci lavoratori i rimpatriati nel territorio regionale; l' intervento è limitato ai dodici mesi successivi alla data di assunzione;
- contributi straordinari al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve e medio termine, garantite dallo stesso Consorizo, effettuate da società cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori rimpatriati e contributi straordinari ad integrazione del fondo rischi costituito dal medesimo Consorzio.
7. I beneficiari del contributo una tantum per il reinserimento abitativo sono dispensati, per periodo non superiore ai 5 anni, nel caso in cui debbano prolungare la loro permanenza all' estero, dall' obbligo di occupare e risiedere nell' alloggio, con facoltà di locarlo, fermo restando il divieto di vendita dell' alloggio stesso, prima che siano decorsi dieci anni dalla data del decreto di concessione. Tuttavia, per gravi motivi, i beneficiari potranno, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' emigrazione, essere autorizzati alla proroga del predetto termine dei cinque anni per l' occupazione dell' alloggio, se ancora emigrati. I contributi sono concessi previo sopralluogo eseguito dalla Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione o dalle Direzioni provinciali dei lavori pubblici. Per l' istruttoria delle domande, per l' effettuazione dei sopralluoghi e per l' erogazione dei contributi l' Amministrazione regionale può altresì avvalersi degli Enti locali.

Art. 4
 Interventi ordinari e straordinari in favore
degli emigrati
Gli interventi straordinari del Fondo regionale per l' emigrazione sono cumulabili, nei limiti della spesa ammissibile, con i benefici previsti da altre leggi regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.
Art. 5
 Applicazione dell' articolo 12 della legge regionale
27 ottobre 1980, n. 51
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 12 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, l' ammissione alle provvidenze previste dai progetti specifici degli interventi straordinari del Fondo regionale per l' emigrazione costituisce titolo di precedenza per l' istruttoria delle domande eventualmente presentate dagli emigrati e dai rimpatriati ai sensi di altre leggi regionali negli stessi settori di intervento.
Art. 6
 Integrazione della composizione del Comitato regionale
dell' emigrazione
Il Comitato regionale dell' emigrazione di cui all' articolo 9 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 è integrato con:
- un rappresentante designato dall' Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- un rappresentante designato dall' Istituto Centrale di Statistica;
- tre rappresentanti designati dal Comitato consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7;
- tre rappresentanti designati dalle Associazioni regionali delle cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle Associazioni nazionali di cui all' articolo 16 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;
- un rappresentante dell' Ente regionale per lo sviluppo ell' agricoltura;
- un rappresentante dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato;
- un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore a funzionario designato dalla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

I suddetti membri partecipano con voto consultivo alle sedute del Comitato regionale dell' emigrazione.
Art. 7
 Agevolazioni di viaggio ai rappresentanti degli emigrati
nel Comitato regionale dell' emigrazione
All' articolo 10 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 è aggiunto il seguente comma:
<< Le spese di viaggio per i membri del Comitato regionale dell' emigrazione rappresentanti degli emigrati possono essere assunte dagli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati che li hanno designati. In tal caso il rimborso viene effettuato dall' Amministrazione regionale in favore dei predetti Enti, su presentazione dei biglietti di viaggio o di fattura dell' agenzia di viaggi che ha rilasciato i biglietti stessi. >>.

Art. 8
 Integrazione della composizione della Commissione
regionale per la cultura
Nell' articolo 6 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 è aggiunta la seguente lettera:
<< r) dal Direttore regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione o da un suo sostituto di qualifica funzionale non inferiore a funzionario. >>

Art. 9
 Accelerazione delle procedure di erogazione delle
sovvenzioni annuali agli Enti, Associazioni ed
Istituzioni regionali degli emigrati
Dopo l' appovazione del Piano triennale di massima e del programma annuale degli interventi del Fondo regionale per l' emigrazione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati di cui all' articolo 16 della legge regionale 27 ottobre 1983, n. 51 anticipazioni non superiori al 70 per cento delle sovvenzioni erogate nell' anno precedente, ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51.
Le anticipazioni possono essere concesse a domanda dei predetti Enti, Associazioni ed Istituzioni da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di approvazione del Piano e del programma di cui al precedente comma; la domanda dovrà contenere l' attestazione del legale rappresentante dell' Ente, Associazione od Istitutizone interessato, concernente l' avvenuta esecuzione del preventivo dettagliato di attività in base al quale è stata concessa la sovvenzione nell' anno precedente, nonché l' impegno a presentare la domanda e la documentazione previste dall' articolo 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i termini e le modalità previste in detto articolo.
È fatto obbligo, a semplice richiesta dell' Amministrazione regionale, ai beneficiari delle anticipazioni previste dal presente articolo, di restituire le somme percepite, aumentate degli interessi computati al tasso di Tesoreria regionale, qualora, per qualsiasi motivo, non risulti possibile erogare la sovvenzione per l' anno cui si riferisce l' anticipazione. Tale obbligo di restituzione vale anche nel caso in cui vengano accertate irregolarità non sanabili nel rendiconto relativo all' utilizzo della sovvenzione concessa nell' anno precedente.
Art. 10
 Misure particolari di sostegno agli Enti, Associazioni
ed Istituzioni regionali degli emigrati
Nel quadro delle finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso, con particolari agevolazioni, agli Enti, Associazioni ed Istituzioni regionali degli emigrati, ai quali sia stata riconosciuta la funzione di servizio sociale, culturale ed assistenziale di interesse regionale di cui al predetto articolo, locali di proprietà dell' Amministrazione stessa che siano disponibili ed idonei a tale funzione.
Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, di concerto con l' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' emigrazione, saranno stabiliti i criteri di applicazione della presente norma.
Art. 11
 Relazione annuale sui problemi dell' emigrazione
Entro il mese di marzo di ogni anno l' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' emigrazione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull' attività svolta nell' anno precedente nel settore dell' emigrazione e riferisce sulla situazione del fenomeno migratorio.
Art. 12
 Norme finali
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
- il secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51;
- gli articoli 2 e 4 della legge regionale 9 aprile 1982, n. 27.

Art. 13
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.