Gli interventi straordinari previsti dall'
articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, a carico del Fondo regionale per l' emigrazione, così come integrati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, sono attuati secondo i seguenti criteri:
1. Nel caso in cui l' attuazione di un progetto non sia assunta direttamente dall' Amministrazione regionale o dagli Enti regionali, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' emigrazione, può essere concessa al soggetto del quale ci si avvale un' anticipazione non superiore al 50 per cento del costo del progetto; il saldo viene erogato all' avvio del progetto stesso. In tal caso è fatto obbligo al gestore del progetto di presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione del progetto stesso, alla Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione il rendiconto delle spese effettuate, corredato da una relazione illustrativa dei risultati conseguiti. In difetto od in caso di rendiconto incompleto si procede, a seconda del caso, al ricupero totale o parziale delle somme erogate, aumentate degli interessi computati al tasso di Tesoreria regionale. Va privilegiato l' avvalimento degli Enti locali e degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati di cui all' articolo 16 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, ai quali viene riconosciuto un rimborso forfettario, per spese di gestione, pari al 5 per cento delle erogazioni effettuate.
2. Per agevolare l' inserimento nell' ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati, i progetti specifici possono prevedere:
- la concessione di borse di studio;
- la concessione di contributi sulle spese convittuali o di soggiorno per la frequenza di scuole od università aventi sede diversa da quella della famiglia;
- l' organizzazione di corsi di reinserimento scolastico. Nel caso in cui lo studente rimpatriato necessiti - a giudizio della scuola frequentata - di aiuto scolastico, ma non possa usufruire dei corsi di reinserimento all' uopo organizzati, allo stesso studente, possono essere assicurati, anche tramite gli Enti locali, interventi di carattere individuale intesi a garantire l' assistenza di un insegnante di sostegno.
3. A partire dal 1985, le domande relative alle iniziative culturali, intese a mantenere presso le comunità i corregionali emigrati il legame d' origine con il Friuli - Venezia Giulia, dovranno pervenire alla Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione entro il mese di gennaio. Le iniziative culturali promosse o sostenute con il Fondo regionale per l' emigrazione saranno sottoposte, a partire dal predetto anno, al parere della Commissione regionale per la cultura di cui alla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
4. Nella realizzazione di soggiorni culturali, di viaggi di studio e di lavoro per figli di emigrati e di soggiorni per emigrati anziani si deve prevedere la partecipazione finanziaria dei beneficiari. Può essere esclusa tale partecipazione nel caso in cui i beneficiari versino in disagiate condizioni economiche, attestate dalle Autorità consolari. Vanno favoriti in questo settore progetti - anche con esperienze pilota - da definirisi d' intesa tra la Regione, il Ministero degli Affari Esteri e le Associazioni regionali degli emigrati. I programmi dei soggiorni in Regione possono essere integrati con visite a città italiane di particolare valore storico, artistico e culturale.
5. Gli interventi di assistenza economica possono essere attuati, anche tramite gli Enti locali, mediante la corresponsione di sovvenzioni ai lavoratori emigrati di ridotta capacità economica, rientrati definitivamente nel territorio regionale, i quali, entro il primo anno dalla data del rimpatrio, siano privi di occupazione ovvero in attesa di trattamento pensionistico. L' intervento può essere anche disposto per sopperire a gravi necessità dei rimpatriati e dei familiari dei lavoratori emigrati, nonché per contribuire alle spese sostenute per la traslazione in paesi di origine di salme dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all' estero.
6. Gli interventi intesi a favorire il reinserimento economico dei lavoratori rimpatriati, sia mediante incentivi e misure di sostegno alla realizzazione di attività in forma singola, associata o cooperativistica nei settori industriale, artigiano, commerciale, agricolo e turistico, sia mediante l' incentivazione dell' assunzione dei lavoratori rimpatriati come lavoratori dipendenti, possono consistere in:
- contributi in conto capitale per l' avvio di attività nei predetti settori economici;
- contributi sulle spese di trasporto di macchinari e strumenti di lavoro posseduti all' estero dai lavoratori emigrati e da questi trasferiti nel territorio regionale per impiegarli nell' esercizio dell' attività economica qui avviata all' atto del rimpatrio;
- contributi su operazioni di leasing finanziario;
- contributi forfettari alle imprese, società o cooperative che assumono come lavoratori dipendenti o come soci lavoratori i rimpatriati nel territorio regionale; l' intervento è limitato ai dodici mesi successivi alla data di assunzione;
- contributi straordinari al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve e medio termine, garantite dallo stesso Consorizo, effettuate da società cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori rimpatriati e contributi straordinari ad integrazione del fondo rischi costituito dal medesimo Consorzio.
7. I beneficiari del contributo una tantum per il reinserimento abitativo sono dispensati, per periodo non superiore ai 5 anni, nel caso in cui debbano prolungare la loro permanenza all' estero, dall' obbligo di occupare e risiedere nell' alloggio, con facoltà di locarlo, fermo restando il divieto di vendita dell' alloggio stesso, prima che siano decorsi dieci anni dalla data del decreto di concessione. Tuttavia, per gravi motivi, i beneficiari potranno, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' emigrazione, essere autorizzati alla proroga del predetto termine dei cinque anni per l' occupazione dell' alloggio, se ancora emigrati. I contributi sono concessi previo sopralluogo eseguito dalla Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione o dalle Direzioni provinciali dei lavori pubblici. Per l' istruttoria delle domande, per l' effettuazione dei sopralluoghi e per l' erogazione dei contributi l' Amministrazione regionale può altresì avvalersi degli Enti locali.