LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1984, n. 18

Norma modificativa della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e ulteriori norme di integrazione e di interpretazione autentica concernenti gli interventi demandati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/06/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
All' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Limitatamente al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona, all' esecuzione delle opere di riparazione provvede la Segreteria generale straordinaria che, a tal fine, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all' articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all' istituto della concessione.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
I fondi accreditati ai sensi del precedente comma affluiranno alla contabilità speciale istituita dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57. >>.

Art. 2
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 11, terzo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il subingresso nei procedimenti relativi all' esecuzione degli interventi di cui all' articolo 10 della medesima legge non comporta, per il Segretario generale straordinario, assunzione dell' attività giuridica espletata in precedenza da organi di altre e diverse Amministrazioni.
Conseguentemente, al Segretario generale straordinario, che abbia effettuato dei pagamenti in base alle aperture di credito disposte a suo favore, ai sensi dell' articolo 11, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non può essere fatta risalire alcuna responsabilità per gli eventuali vizi di illegittimità di cui fossero inficiati gli atti presupposti assunti da organi di diversa Amministrazione, in dipendenza dei quali i pagamenti siano stati effettuati.
Art. 3
 
Per tutti gli interventi da attuarsi direttamente a cura della Segreteria generale straordinaria, in relazione ai quali le vigenti disposizioni di legge già non prevedano aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, queste potranno essere disposte, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato alla ricostruzione, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Con le stesse modalità di cui al comma precedente, a favore del Segretario generale straordinario potranno essere disposte aperture di credito per il pagamento delle spese connesse:
a) al conferimento di incarichi professionali e collaborazioni a terzi estranei all' Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46;
b) all' acquisizione dei mezzi e servizi necessari al funzionamento della Segreteria generale straordinaria, nonché di quanto altro sia necessario per lo svolgimento delle attribuzioni alla stessa demandate, ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

I fondi accreditati ai sensi dei commi precedenti affluiranno alla contabilità speciale istituita dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.
Art. 4
 
Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1984.
Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1984 il recupero di pari importo - ai sensi del secondo comma del suddetto articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1979, n. 7 - sul capitolo 911 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1984.
Sul precitato capitolo 850 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.
Art. 5
 
Per le finalità previste dal quarto comma - aggiunto col precedente articolo 1 - dell' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è autorizzata, in termini sia di competenza che di cassa, la spesa di lire 3 miliardi per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5908 con la denominazione: << Spese dirette per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, appartenenti al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 3 miliardi per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 3 miliardi si fa fronte, per quanto concerne sia la competenza che la cassa, mediante storno di pari importo dal capitolo 6708 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12/Rag. del 7 febbraio 1984.
Sul precitato capitolo 5908 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.