LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 giugno 1984, n. 15

Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/06/1984
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 1
 
La Regione Friuli - Venezia Giulia, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola materna, intesa a promuovere l' armonico sviluppo della personalità del bambino ed a prepararlo alla frequenza della scuola dell' obbligo integrando l' opera della famiglia, garantendo adeguate risposte anche alle sue esigenze di crescita intellettuale, concede contributi per facilitarne il funzionamento.
Art. 2
 
I contributi vengono concessi a Comuni e loro Consorzi, nonché a Enti, Associazioni ed Istituzioni che gestiscono scuole materne, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica.
I programmi di attività della scuola materna devono far riferimento agli orientamenti educativi statali.
Art. 3
 
I contributi previsti dal precedente articolo 2 riguardano:
a) le spese generali di funzionamento della scuola;
b) le spese per l' ammissione gratuita o semigratuita al servizio degli alunni in disagiate condizioni economiche;
c) le spese per facilitare l' inserimento ed il sostegno di bambini handicappati, qualora non finanziate con altre leggi;
d) le spese di aggiornamento del personale educativo, anche conseguenti all' utilizzazione di organismi preposti a tale attività;
e) le spese in circostanze straordinarie per opere urgenti di manutenzione e di riparazione e per l' acquisto di arredi ed attrezzature.

Art. 4
 
I finanziamenti a favore di Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni ed Istituzioni che gestiscono scuole materne sono ripartiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione di concerto con l' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, tenendo presenti i seguenti criteri:
- n. dei bambini iscritti nelle scuole materne;
- n. delle sezioni funzionanti;
- ubicazione delle scuole (con riferimento alle zone del territorio regionale a popolazione sparsa e/o che presentino particolari condizioni socio - economiche).

Art. 5
 
Le domande intese ad ottenere i contributi di cui alla presente legge devono essere presentate alla Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico, eccezion fatta per le domande relative al punto e) dell' articolo 3, che possono essere proposte anche in deroga al termine predetto, al verificarsi della necessità urgente di manutenzione o di riparazione.
La presentazione delle istanze deve avvenire con l' osservanza delle seguenti modalità:
- le domande relative ai punti a) - b) - c) dell' articolo 3 devono essere corredate da una relazione dell' attività svolta che indichi il numero delle sezioni funzionanti, il numero dei minori iscritti alla data della domanda ed il programma educativo. A convalida dei dati relativi alle sezioni ed agli alunni ed al programma educativo, le domande devono essere vistate dall' autorità scolastica competente;
- le domande relative al punto d) dell' articolo 3 devono essere corredate dal programma di attività e dal preventivo di spesa;
- le domande relative al punto e) dell' articolo 3 devono essere corredate da un preventivo sommario di spesa e da una relazione illustrativa dell' intervento.

Art. 6
 
Per l' anno scolastico 1983/1984 le domande di cui all' articolo 5, devono essere presentate entro 25 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
 
È fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui ai punti a), b) e c) dell' articolo 3 della presente legge di presentare a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione del legale rappresentante della scuola attestante il regolare impiego dei contributi medesimi.
È fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui ai punti d) ed e) di presentare a rendiconto, entro il termine che sarà indicato nel decreto di concessione, oltre alla dichiarazione di cui al comma precedente, la documentazione relativa agli avvenuti pagamenti.
Art. 9
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 3, lettere a), b) e c), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3339 con la denominazione: << Contributi a Comuni e loro Consorzi, nonché ad Enti, Associazioni ed Istituzioni per le spese di funzionamento delle scuole materne, per l' ammissione alle scuole medesime degli alunni in disagiate condizioni economiche, nonché per facilitare l' inserimento ed il sostegno di bambini handicappati >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Per le finalità previste dal precedente articolo 3, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1984 al 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3340 con la denominazione: << Contributi a Comuni e loro Consorzi, nonché ad Enti, Associazioni ed Istituzioni per le spese di aggiornamento del personale educativo delle scuole materne >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Per le finalità previste dal precedente articolo 3, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3341 con la denominazione: << Contributi a Comuni e loro Consorzi, nonché ad Enti, Associazioni ed Istituzioni che gestiscono scuole materne per opere urgenti di manutenzione e di riparazione e per l' acquisto di arredi e attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
All' onere complessivo di lire 6.750 milioni, in termini di competenza, previsto dai precedenti commi, si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3336 del precitato stato di previsione.
Sui precitati capitoli 3339, 3340 e 3341 vengono, altresì, iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, rispettivamente di lire 2.000 milioni, 50 milioni e 200 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importi, dal medesimo capitolo 3336.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3339, 3340 e 3341 vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 10
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.