Art. 47
I soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decaduti dai predetti contributi, per inutile decorso dei termini di ultimazione dei lavori, potranno essere riammessi agli stessi benefici per i quali sono incorsi nella decadenza, nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
La riammissione concerne sia i contributi in conto capitale che i contributi in conto interessi e/o in annualità costanti già disposti a favore degli interessati.
La riammissione ai contributi in conto interessi è convertita nella concessione di contributi in annualità costanti nella misura e per la durata corrispondenti alle quote annuali di contributo nel pagamento degli interessi che residuavano al momento dell' estinzione anticipata del contratto di mutuo disposta dagli Istituti di credito.
La norma di cui al comma precedente non trova applicazione nell' ipotesi di cui al penultimo comma del presente articolo.
Nei confronti dei soggetti indicati al primo comma, la possibilità di far luogo a declaratoria di decadenza è sospesa e la declaratoria eventualmente già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge è caducata.
Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' immobile per il quale hanno beneficiato dei contributi regionali.
Analoga istanza dovrà essere presentata, negli stessi termini, alla Segreteria generale straordinaria, da parte degli interessati alla riammissione ai contributi in conto interessi e/o in annualità costanti.
L' accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è subordinato alla esecuzione dei lavori autorizzati almeno nei limiti del minimo abitabile di cui al successivo articolo 48 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Una volta redatta la certificazione comprovante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, il Comune è tenuto a trasmetterne copia alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.
L' obbligo di trasmissione di cui al comma precedente concerne pure i lavori eventualmente ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre la scadenza dei termini utili fissati nella concessione edilizia.
Il provvedimento di riammissione ai contributi in conto capitale è adottato dal Sindaco del Comune competente, sentita la Commissione consiliare di cui all'
articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni; quello relativo ai contributi in conto interessi e/o in annualità costanti è adottato dalla Segreteria generale straordinaria.
Nell' ipotesi in cui non sia stato disposto dall' autorità concedente il recupero dei contributi a carico degli interessati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di concessione dei contributi sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti sono confermati con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Per effetto del provvedimento di riammissione ai contributi regionali, le somme che il Comune o la Segreteria generale straordinaria avessero eventualmente recuperato dagli interessati, ivi comprese le somme a titolo di interessi, saranno loro restituite.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 9/1986
2Integrata la disciplina del sesto comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1986
3Integrata la disciplina del settimo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1986
4Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1986
5Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 2, quinto comma, L. R. 9/1986
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, L. R. 55/1986
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 69, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina del sesto comma da art. 69, secondo comma, L. R. 55/1986
9Integrata la disciplina del settimo comma da art. 69, secondo comma, L. R. 55/1986
10Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 69, secondo comma, L. R. 55/1986
11Derogata la disciplina dell'ottavo comma da art. 29, comma 2, L. R. 26/1988
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, comma 1, L. R. 26/1988
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, comma 3, L. R. 26/1988
14Integrata la disciplina del sesto comma da art. 54, comma 2, L. R. 26/1988
15Integrata la disciplina del settimo comma da art. 54, comma 2, L. R. 26/1988
16Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 54, comma 2, L. R. 26/1988
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 24/1989
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 3, L. R. 24/1989
19Integrata la disciplina del sesto comma da art. 6, comma 2, L. R. 24/1989
20Integrata la disciplina del settimo comma da art. 6, comma 2, L. R. 24/1989
21Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 6, comma 2, L. R. 24/1989
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 50/1990
23Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 1, L. R. 50/1990
24Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 3, L. R. 50/1990
25Integrata la disciplina del sesto comma da art. 56, comma 2, L. R. 50/1990
26Integrata la disciplina del settimo comma da art. 56, comma 2, L. R. 50/1990
27Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 37/1993
28Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 4, L. R. 37/1993
29Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 8, L. R. 37/1993
30Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 9, L. R. 37/1993
31Integrata la disciplina del sesto comma da art. 42, comma 2, L. R. 37/1993
32Integrata la disciplina del settimo comma da art. 42, comma 2, L. R. 37/1993
33Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 42, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 48
Ai soli fini dell' applicazione dell'
articolo 16 della legge 11 novembre 1982, n. 828, si definisce minimo abitabile la dotazione indispensabile dell' alloggio e la correlazione fra il numero degli abitanti e lo spazio abitativo a loro disposizione all' interno di un alloggio parzialmente realizzato, in grado di assicurare una funzione abitativa di carattere essenziale.
Ferma restando la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato, ivi comprese tutte le opere di cui all'
articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché ai prescritti requisiti igienico - sanitari, il minimo abitabile si intende raggiunto:
1) per gli alloggi che hanno formato oggetto di intervento di riparazione, quando l' alloggio è dotato:
a) di un bagno ad uso esclusivo degli abitanti;
b) di uno spazio cucina;
c) di un numero di vani e locali accessori mai inferiore alla metà degli abitanti, con un minimo di un vano utile, intendendosi per vani e locali accessori quelli definiti dall' articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1977, n. 01615/Pres.;
2) per gli alloggi che hanno formato oggetto di intervento di ricostruzione, quando le superfici complessive realizzate risultino superiori o uguali:
a) in presenza di nuclei familiari fino a tre persone: ai valori di superficie utile residenziale e non residenziale fissati dall' articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. per una persona;
b) in presenza di nuclei familiari di quattro e più persone: ai valori di superficie utile residenziale e non residenziale fissati dall' articolo richiamato alla precedente lettera a) per un corrispondente numero di persone componenti il nucleo familiare ridotto di due unità.
Il Comune competente per territorio accerta, anche d' ufficio, in base ai criteri di cui ai commi precedenti, lo stato di attuazione delle opere realizzate dagli interessati nei termini fissati nella concessione edilizia.
L' accertamento positivo comporta:
a) il rilascio della licenza di abitabilità;
b) l' anticipazione del termine finale dei divieti legali di cui agli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, al momento della conclusione del periodo di cinque anni dal rilascio della licenza di abitabilità di cui alla precedente lettera a);
c) l' imputazione, in deroga alle vigenti disposizioni, della totalità dei contributi regionali, sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti, a valere sulle opere realizzate;
d) l' erogazione del residuo contributo in conto capitale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 24 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) la cessazione del diritto di fruire dell' alloggio provvisorio non di proprietà dell' utente, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e delle relative norme attuative, approvate con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 luglio 1980, n. 091/SGS, modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 1981, n. 227/SGS;
f) la cessazione del diritto all' utenza agevolata per i consumi di energia elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 69 e 62 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35;
g) la disponibilità degli alloggi convenzionati agli effetti dell' immissione degli aventi diritto nella detenzione degli stessi, in forza del combinato disposto di cui agli articoli 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 8 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e delle relative norme attuative, approvate con Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 1977, n. 2087/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.
Le opere di progetto rimaste inultimate al momento del rilascio della licenza di abitabilità dovranno comunque essere completate. Il loro completamento potrà avvenire anche oltre i termini utili fissati nella concessione edilizia.
Per il rilascio della nuova concessione edilizia il contributo di cui all' articolo 3 della richiamata
legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto quando fosse richiesto dalle vigenti disposizioni, sempreché i lavori siano ultimati nel termine non prorogabile fissato nella nuova concessione edilizia.
Note:
1Parole aggiunte al quarto comma da art. 57, comma 1, L. R. 50/1990
2Parole sostituite al quarto comma da art. 43, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 53
Nei casi di richiesta di intervento pubblico, ai sensi dell'
articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché dei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell'
articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, i soggetti interessati possono mutare la forma di intervento scelta, optando per quella privata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché l' intervento originariamente richiesto non abbia già avuto inizio di esecuzione con la stipulazione del contratto di appalto.
Eventuali spese di progettazione, sostenute per conto dell' interessato, dovranno essere recuperate, a meno che l' interessato medesimo non intenda utilizzare in proprio il progetto; in quest' ultimo caso il relativo costo sarà detratto dal contributo spettantegli.
Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi è fissato al 31 dicembre 1985.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 36/1985
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 66, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 55, L. R. 26/1988
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, L. R. 26/1988
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 5, comma 1, L. R. 24/1989
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 28, L. R. 13/1998
Art. 54
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ordinario diocesano un contributo integrativo di quello previsto dall'
articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nella misura del 2,50% dell' importo dei lavori a base d' asta, per spese generali di progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto.
Il contributo di cui al comma precedente è concesso dalla Segreteria generale straordinaria a seguito di presentazione di apposita domanda da parte dell' Ordinario diocesano, corredata di una dichiarazione attestante l' importo dei lavori a base d' asta, vistata dal competente organo periferico del Ministero dei lavori pubblici.
L' erogazione del contributo concesso all' Ordinario diocesano ha luogo:
- in ragione del 50% dell' importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, verso presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto dall' impresa e vistato dall' Ordinario diocesano;
- per la parte residua, pari alla rata di saldo dell' importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, verso presentazione, da parte dell' Ordinario diocesano, di una dichiarazione attestante l' intervenuta approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, vistata dal competente organo periferico del Ministero dei lavori pubblici.
Qualora il costo complessivo dell' opera risulti inferiore all' importo dei lavori risultante dal provvedimento di concessione del contributo, si fa luogo, contestualmente all' erogazione della rata di saldo, alla riduzione proporzionale del contributo concesso.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 55
Le disposizioni agevolative contenute nelle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico o privato, ivi compresi gli interventi di cui al
Titolo V della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, cessano di trovare applicazione nel territorio dei Comuni dichiarati danneggiati, ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell'
articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Per i rapporti di sovvenzione, instaurati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma precedente, in relazione ai quali non siano stati ancora accordati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici regionali, continuano ad applicarsi, sino all' esaurimento del rapporto, le disposizioni cessate di vigere.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, primo comma, L. R. 55/1986
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 43, secondo comma, L. R. 55/1986
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 6, L. R. 26/1988
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 26/1988
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 1, L. R. 26/1988
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 75, comma 1, L. R. 26/1988
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 2, L. R. 26/1988
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 86, comma 5, L. R. 26/1988
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 50/1990
10Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 6, L. R. 50/1990
11Articolo interpretato da art. 59, comma 1, L. R. 50/1990
12Derogata la disciplina dell'articolo da art. 39, comma 7, L. R. 37/1993
13Derogata la disciplina dell'articolo da art. 37, comma 1 bis, L. R. 48/1991 nel testo modificato da art. 93, comma 1, L. R. 37/1993
14Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 9/1994
15Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 3, L. R. 40/1996
16Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 5, L. R. 40/1996
17Derogata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 2, L. R. 40/1996
18Derogata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 40/1996