LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1984, n. 37

Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 concernente provvidenze regionali a favore dell' edilizia scolastica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1984
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 1
 
Il Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
<< CAPO I
 Interventi a favore dell' edilizia scolastica
Art. 1
 
La Regione Friuli - Venezia Giulia esercita, in materia di edilizia scolastica, le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto speciale e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, secondo gli indirizzi programmatici della legge 5 agosto 1975, n. 412.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché agli altri enti i cui atti sono soggetti al controllo della Regione, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, contributi per l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento, il completamento, il riattamento, la straordinaria manutenzione, la sistemazione di edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado, professionali ed artistiche, nonché per ogni infrastruttura, inserita in un complesso scolastico, necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la promozione dell' effettivo esercizio del diritto allo studio.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché agli altri enti, istituzioni e associazioni operanti nel settore, contributi per lavori di riattamento, ampliamento, sistemazione, ammodernamento, straordinaria manutenzione, nonché per l' arredamento e l' attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell' obbligo, nonché alle scuole secondarie di secondo grado e professionali di Stato.
Art. 4
 
I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono cumulabili e possono essere concessi a favore dei previsti beneficiari, anche per l' esecuzione di lavori tendenti ad eliminare gli impedimenti strutturali che limitano di fatto l' accesso agli edifici scolastici dei soggetti fisicamente svantaggiati.
Art. 5
 
Gli interventi di cui all' articolo 2 sono attuati mediante la concessione di contributi in quote annue costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, nella misura massima dell' 8% della spesa ammissibile.
La spesa ammissibile può comprendere, oltre al costo progettuale dell' opera e a quello delle attrezzature e dell' arredamento, anche il prezzo d' acquisto dell' area necessaria, nonché una quota, non superiore all' 8% del costo dei lavori, delle forniture e dell' eventuale acquisizione dell' area, per spese generali e di collaudo.
Gli interventi di cui all' articolo 3 sono attuati mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima dell' 80% della spesa ammissibile e, comunque, per un importo complessivo non superiore a lire 50 milioni.
Art. 6
 
Al fine di provvedere ad interventi di edilizia scolastica di assoluta e indifferibile necessità, in armonia con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale, a favore degli enti previsti all' articolo 2 della presente legge, qualora gli stessi non siano in grado di ricorrere ad altre fonti di finanziamento.
Art. 7
 
Gli enti, le istituzioni e le associazioni che intendono fruire dei contributi regionali ai sensi degli articoli 2 e 3, devono presentare domanda alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali entro il 31 gennaio di ogni anno.
La domanda va corredata dalla deliberazione dell' organo competente dell' ente, dalla relazione illustrativa dell' opera e dal preventivo sommario della spesa.
Art. 8
 
L' erogazione dei contributi avviene con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Art. 9
 
I mutui contratti per l' esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi della presente legge possono essere garantiti dalla Regione. >>

Art. 2
 
La Giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale, l' elenco - e le somme relative - degli enti, istituzioni ed associazioni che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge.
Art. 3
 
Gli oneri previsti dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con il precedente articolo 1, fanno carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dagli articoli 3 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con il precedente articolo 1, fanno carico al capitolo 7067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto di cui al citato articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, la denominazione del suddetto capitolo 7067 viene integrata con la locuzione << nonché alle scuole secondarie di secondo grado e professionali di Stato >>.
Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 9 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con il precedente articolo 1, fanno carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 4
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 dal Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7090 con la denominazione: << Finanziamenti straordinari in conto capitale a comuni, province e loro consorzi, nonché agli altri enti i cui atti sono soggetti al controllo della Regione ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, per interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Al predetto onere di lire 6.000 milioni si provvede:
- per lire 4.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 6 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 2.000 milioni (1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986) mediante storno, di pari importo dal capitolo 1954 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del medesimo stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7090 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.