<< CAPO I
Interventi a favore dell' edilizia scolastica
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché agli altri enti i cui atti sono soggetti al controllo della Regione, ai sensi della
legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, contributi per l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento, il completamento, il riattamento, la straordinaria manutenzione, la sistemazione di edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado, professionali ed artistiche, nonché per ogni infrastruttura, inserita in un complesso scolastico, necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la promozione dell' effettivo esercizio del diritto allo studio.
Art. 3
L' Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché agli altri enti, istituzioni e associazioni operanti nel settore, contributi per lavori di riattamento, ampliamento, sistemazione, ammodernamento, straordinaria manutenzione, nonché per l' arredamento e l' attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell' obbligo, nonché alle scuole secondarie di secondo grado e professionali di Stato.
Art. 4
I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono cumulabili e possono essere concessi a favore dei previsti beneficiari, anche per l' esecuzione di lavori tendenti ad eliminare gli impedimenti strutturali che limitano di fatto l' accesso agli edifici scolastici dei soggetti fisicamente svantaggiati.
Art. 5
Gli interventi di cui all' articolo 2 sono attuati mediante la concessione di contributi in quote annue costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, nella misura massima dell' 8% della spesa ammissibile.
La spesa ammissibile può comprendere, oltre al costo progettuale dell' opera e a quello delle attrezzature e dell' arredamento, anche il prezzo d' acquisto dell' area necessaria, nonché una quota, non superiore all' 8% del costo dei lavori, delle forniture e dell' eventuale acquisizione dell' area, per spese generali e di collaudo.
Gli interventi di cui all' articolo 3 sono attuati mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima dell' 80% della spesa ammissibile e, comunque, per un importo complessivo non superiore a lire 50 milioni.
Art. 6
Al fine di provvedere ad interventi di edilizia scolastica di assoluta e indifferibile necessità, in armonia con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale, a favore degli enti previsti all' articolo 2 della presente legge, qualora gli stessi non siano in grado di ricorrere ad altre fonti di finanziamento.
Art. 7
Gli enti, le istituzioni e le associazioni che intendono fruire dei contributi regionali ai sensi degli articoli 2 e 3, devono presentare domanda alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali entro il 31 gennaio di ogni anno.
La domanda va corredata dalla deliberazione dell' organo competente dell' ente, dalla relazione illustrativa dell' opera e dal preventivo sommario della spesa.
Art. 9
I mutui contratti per l' esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi della presente legge possono essere garantiti dalla Regione. >>