LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1983
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
CAPO I
 Interventi integrativi per la realizzazione
di impianti collettivi
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, come modificata ed integrata dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7319 con la denominazione: << Contributi straordinari a fronte di maggiori oneri per la realizzazione di impianti e/o di strutture da parte di cooperative agricole, loro consorzi, dell' Ente regionale per sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia nonché del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate >> e con lo stanziamento di lire 2.400 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 2.400 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
CAPO II
 Interventi a favore
di stalle sociali cooperative
Art. 3
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 325 milioni, suddivisa in ragione di lire 175 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 75 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984, da utilizzare per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia di finanziamenti straordinari a favore di stalle sociali cooperative.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituto al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII, il capitolo 7456 con la denominazione: << Anticipazione all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a favore di stalle sociali cooperative >> e con lo stanziamento complessivo di lire 325 milioni, suddiviso in ragione di lire 175 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 75 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 325 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo, la somma di lire 100 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 10 dell' 11 febbraio 1982.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal presente articolo affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 4
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà i criteri per la concessione delle provvidenze e determinerà le direttive per la suddivisione tra le stalle sociali cooperative dei fondi recati dalla presente legge.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
CAPO III
 Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di norme concernenti
il credito di esercizio, nonché il credito agrario
a breve e medio termine
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 12
Alle operazioni di prestito erogate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge il concorso negli interessi verrà tuttavia versato in semestralità costanti erogate anticipatamente.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 15
Nei casi in cui il concorso e/o contributo regionale liquidato dovesse venire ridotto nei riguardi di uno o più prestatari o annullato in quanto indebitamente concesso, l' Istituto di credito sarà tenuto a recuperare dal beneficiario il corrispondente importo maggiorato degli interessi legali ed a riversarlo all' Amministrazione regionale. L' Amministrazione regionale rimborserà all' Istituto le spese incontrate per le azioni di cui al comma precedente, ove non sia stato possibile ripeterle dal beneficiario.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 16
Per gli eventuali oneri previsti dal precedente articolo 15 viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria III - il capitolo 2201 con la denominazione << Spese da rimborsare agli Istituti od Enti di credito per la rifusione di spese incontrate in azioni di recupero di contributi o concorsi negli interessi corrisposti per operazioni revocate o ridotte (spesa obbligatoria) >>.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2201 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 17
Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, così come integrato dall' articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983. La predetta spesa fa carico al capitolo 7255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
CAPO IV
 Interventi a seguito
delle avversità atmosferiche
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 21
Al fine di consentire la sollecita riparazione ed il ripristino delle strutture agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali si prescinde dall' autorizzazione provvisoria prevista dall' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, quando la spesa complessiva per la riparazione e/o il ripristino non supera l' importo di lire 5 milioni. A tale limite viene anche elevato l' importo previsto dal sesto comma dell' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, come inserito con l' articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 22
Al fine di soccorrere le aziende agricole che hanno subito gravi danni alle produzioni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel corso dell' anno 1982 è autorizzata, per la concessione dei contributi negli interessi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1982, n. 7, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983.
Le domande per beneficiare dell' anzidetta provvidenza dovranno essere presentate agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento previsto dall' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
Il tasso a carico delle aziende che beneficiano della provvidenza prevista dal presente articolo viene stabilito nella misura del 6,75% annuo posticipato, riconducibile al 6,25% se trattasi di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, e compartecipanti singoli o associati.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
3Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 23
Per gli oneri previsti al precedente articolo 22, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7388 con la denominazione << Contributi negli interessi su prestiti di durata non superiore a 12 mesi a favore di aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1982 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte:
- per lire 330 milioni, relative all' esercizio 1982, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6901 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita, ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 1/Rag. del 28 gennaio 1982;
- per lire 170 milioni, relative al medesimo esercizio 1982, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982;
- per i restanti 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
CAPO V
 Interventi e disposizioni concernenti Enti
di rilevanza regionale
Art. 24
1. Le provvidenze stabilite dalla legislazione regionale per il sostegno e l'incentivazione del settore agricolo possono essere concesse, nella misura massima prevista dalle singole norme, all'Università degli studi di Udine, affinché le assegni in favore dell'attività degli Istituti della Facoltà di agraria, agli Istituti tecnici agrari, agli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e agli enti e istituzioni pubbliche che svolgono attività agricole e conducono aziende agricole come definite dal regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002 (recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni, alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole), aventi sede e operanti nella regione, e condotte direttamente e/o a mezzo di società e fondazioni a tale scopo costituite, nonché all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.
2. Le modalità e le procedure di rendicontazione sono quelle previste dalle singole leggi regionali d'intervento con l'osservanza delle norme proprie di ciascuno degli enti di cui al comma 1.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo sostituito da art. 20, comma 6, L. R. 12/2003
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 25
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell' esercizio 1982 al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell' enologia l' importo di lire 200 milioni da destinare alla realizzazione di programmi di sperimentazione finalizzati al miglioramento delle tecniche colturali, all' accrescimento dei livelli di produttività ed al miglioramento della qualità nel settore viticolo e dei materiali di moltiplicazione della vite, da parte di enti o di cooperative indicati dalla Giunta regionale.
L' erogazione al Centro verrà totalmente effettuata previa approvazione di programma da parte dell' Assessore all' agricoltura; il Centro, a sua volta, erogherà, agli Enti indicati dalla Giunta, importi proporzionati a stati di avanzamento.
I rendiconti corredati dalla documentazione giustificativa, verranno presentati tramite il Centro e accompagnati da una relazione dello stesso.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 26
Per le finalità previste dal precedente articolo 25 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7387 con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell' enologia per la realizzazione di programmi di sperimentazione finalizzati al miglioramento delle tecniche colturali, all' accrescimento dei livelli di produttività ed al miglioramento della qualità nel settore viticolo e dei materiali di moltiplicazione della vite >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VI
 Norme integrative concernenti la realizzazione
o la ricostruzione di strutture agricole
Art. 28
Negli interventi per il settore agricolo volti ad incentivare la realizzazione di opere, strutture e relative attrezzature, impianti e macchinari, esclusi quelli attinenti ad opere di bonifica di pubblica utilità, contestualmente al provvedimento di concessione di contributo in conto capitale verrà corrisposta, a richiesta del beneficiario, una anticipazione pari al 50% del contributo stesso.
Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l' ultimazione e l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
L' anticipazione di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità, ove prevista da specifiche disposizioni di legge, di effettuare pagamenti in base a stati di avanzamento; in tal caso l' anticipazione concessa verrà gradualmente recuperata con trattenuta disposta sugli acconti concedibili.
Qualora il beneficiario non esegua le opere previste, l' anticipazione erogata o il maggior importo anticipato sull' intero contributo spettante dovrà venire rimborsato all' Amministrazione regionale maggiorato di una penale annua pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all' epoca dell' erogazione.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei riguardi dei provvedimenti di concessione adottati a partire dall' entrata in vigore della presente legge.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute in leggi riguardanti interventi particolari.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VII
 Norme procedurali
inerenti opere di interesse agrario
Art. 31
L' importo di spesa di lire 50 milioni di cui agli articoli 28, punto 1), lettera a) e 33, punto 2) della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, elevato a lire 100 milioni, giusta l' articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, è ulteriormente elevato a lire 150 milioni.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986
CAPO VIII
 Disposizioni varie
Art. 33
L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla Regione Emilia - Romagna le spese sostenute a decorrere dal 1 aprile 1979 per la prestazione - fornita dopo la soppressione dell' Istituto di incremento ippico di Ferrara, avvenuta a seguito del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 - dei servizi di fecondazione equina per l' incremento ippico.
Dette spese verranno liquidate a presentazione di copia della deliberazione con la quale la Regione Emilia - Romagna approva il consuntivo delle spese sostenute e specifica la quota delle stesse afferente all' attività svolta nella Regione Friuli - Venezia Giulia o, per le spese relative al 1979 ed al 1980, di apposita deliberazione della Giunta di quella Regione dalla quale emerga l' importo da rimborsare.
Le eventuali spese relative alla quota per il personale potranno essere liquidate anche successivamente, non appena la Regione Emilia - Romagna sarà in grado di rendicontarle.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti commi fanno carico al capitolo 7164 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 34
In deroga al disposto del quarto comma dell' articolo 31 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62 e successive modificazioni, le domande relative al secondo anno, da inoltrare entro il 28 febbraio 1982, potranno essere accolte fino al sessantesimo giorno successivo all' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 35
Per le finalità di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1966, n. 8, così come modificato con l' articolo 4 della legge regionale 25 settembre 1981, n. 69, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' esercizio 1982.
La predetta spesa fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 - istituito ai sensi del terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 13/Rag. del 5 febbraio 1982 - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 30 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 30 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 37
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.