LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1983
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Interventi integrativi per la realizzazione
di impianti collettivi
Art. 1
 
L' agevolazione di cui all' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, nonché i concorsi negli interessi di cui all' articolo 2 della legge medesima, possono essere accordati - oltre che per realizzare impianti collettivi di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e per il miglioramento della zootecnica regionale - anche per la realizzazione, da parte dei soggetti indicati al primo comma dell' articolo 1 della precitata legge regionale, di qualsiasi tipo di impianto e struttura e per l' acquisto delle relative attrezzature.
La concessione del contributo avverrà sulla base della perizia di cui al terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, a lavori iniziati oppure in corso di completamento o già ultimati.
La misura del contributo regionale, per le realizzazioni inserite con la presente legge, sarà determinata dalla Giunta regionale sino ad un massimo del 90 per cento.
Il pagamento del medesimo contributo verrà effettuato per l' 80% dell' importo spettante contestualmente al provvedimento di concessione e per la quota restante all' atto dell' accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori.
Art. 2
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, come modificata ed integrata dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7319 con la denominazione: << Contributi straordinari a fronte di maggiori oneri per la realizzazione di impianti e/o di strutture da parte di cooperative agricole, loro consorzi, dell' Ente regionale per sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia nonché del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate >> e con lo stanziamento di lire 2.400 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 2.400 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
CAPO II
 Interventi a favore
di stalle sociali cooperative
Art. 3
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 325 milioni, suddivisa in ragione di lire 175 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 75 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984, da utilizzare per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia di finanziamenti straordinari a favore di stalle sociali cooperative.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituto al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII, il capitolo 7456 con la denominazione: << Anticipazione all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a favore di stalle sociali cooperative >> e con lo stanziamento complessivo di lire 325 milioni, suddiviso in ragione di lire 175 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 75 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 325 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo, la somma di lire 100 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 10 dell' 11 febbraio 1982.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal presente articolo affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982.
Art. 4
 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà i criteri per la concessione delle provvidenze e determinerà le direttive per la suddivisione tra le stalle sociali cooperative dei fondi recati dalla presente legge.
CAPO III
 Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di norme concernenti
il credito di esercizio, nonché il credito agrario
a breve e medio termine
Art. 5
 
Dopo il sesto comma dell' articolo 15 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è inserito il seguente:
<< Ai fini della determinazione degli anzidetti parametri si terrà conto, per le colture di pregio, anche del lavoro prestato dalla famiglia coltivatrice e dai soci lavoratori della cooperativa agricola. >>

Art. 6
 
Dopo l' ultimo comma dell' articolo 15 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è aggiunto il seguente:
<< Alle aziende che si indirizzano all' allevamento di specie avicunicole o di altri animali diversi da quelli considerati ai commi precedenti, il prestito sarà commisurato secondo particolari parametri forfetari onnicomprensivi stabiliti dalla Giunta regionale e verrà erogato previo parere dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura. L' importo massimo concedibile a prestito agevolato per queste aziende dovrà comunque essere contenuto entro il limite di 25 milioni. >>

Art. 7
 
L' articolo 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
Le domande volte ad ottenere le agevolazioni di cui all' articolo 7 della presente legge, dovranno essere presentate in duplice copia direttamente agli Istituti di credito che abbiano notificato all' Amministrazione regionale la disponibilità ad operare per detti interventi.
Gli Istituti dovranno trasmettere le domande loro pervenute alla Direzione regionale dell' agricoltura.
Su conforme deliberazione della Giunta regionale - con la quale viene determinato l' elenco delle domande accoglibili e, per ciascuna di esse, l' entità e la durata massima del contributo regionale - verranno assegnati agli Istituti ed Enti di credito di cui al precedente primo comma i fondi necessari per contributo negli interessi. >>.

Art. 8
 
L' articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
Alla liquidazione delle relative assegnazioni del contributo regionale agli Istituti ed Enti di credito si provvederà sulla base di appositi rendiconti che dovranno essere prodotti dagli Istituti ed Enti di credito a conclusione delle operazioni.
Detti rendiconti dovranno rispecchiare l' effettivo utilizzo da parte dei soci degli Organismi beneficiari delle anticipazioni, tenuto conto dei ricavati per vendite.
Spetta agli Istituti ed Enti sovventori il compito di acquisire la necessaria documentazione giustificativa, restando ai medesimi le responsabilità dell' esatta destinazione della somma erogata.
Il computo degli interessi semplici va fatto alla chiusura del conto sulla base dell' anno commerciale. >>

Art. 9
 
Al terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 37, dopo la frase... << tasso a carico del beneficiario. >> è inserita la seguente:
<< In base alla deliberazione della Giunta regionale con la quale sono state determinate le domande accoglibili e, per ciascuna di esse l' entità e la durata massima del concorso regionale, verranno assegnati agli Istituti di credito i fondi necessari per concorso negli interessi. >>.

Nel medesimo comma, alla seconda frase, sono soppresse le parole... << concesso e... >>.
Art. 10
 
Il secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, viene sostituito dal seguente:
<< Gli Ispettorati provinciali dell' agricoltura inoltreranno le domande ritenute accoglibili agli Istituti od Enti corredate da apposito parere, concernente la congruità della spesa e la rispondenza tecnico - economica degli acquisti e contenente l' importo massimo ammissibile a prestito agevolato, che potrà essere pari alla intera spesa sostenuta esclusa l' imposta sul valore aggiunto. >>

Art. 11
 
L' articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
Alla assegnazione agli Istituti ed agli Enti di cui al precedente articolo 7 dei finanziamenti necessari per il concorso sugli interessi di cui all' articolo 6, si provvede su conforme deliberazione della Giunta regionale la quale - tenuto conto dei pareri di cui al secondo comma del già citato articolo 7 - determina l' elenco delle domande da accogliere e, per ciascuna di esse, l' entità e la durata massima del prestito.
Alla liquidazione ed al pagamento delle assegnazioni si provvede a presentazione di elenchi mensili dei prestiti erogati dagli Istituti ed Enti mutuanti e dopo che gli Ispettorati provinciali dell' agricoltura avranno attestato l' avvenuta effettuazione degli acquisti.
Detto concorso è direttamente versato agli Istituti ed Enti mutuanti in semestralità costanti erogate posticipatamente e decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello dell' erogazione. >>

Art. 12
 
Alle operazioni di prestito erogate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge il concorso negli interessi verrà tuttavia versato in semestralità costanti erogate anticipatamente.
Art. 13
 
Dopo il primo comma dell' articolo 14 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è inserito il seguente:
<< In base al riparto effettuato con la suddetta delibera verrà assunto l' impegno, a favore degli Istituti ed Enti di credito, per i fondi loro ripartiti. >>

Il quarto comma dell' articolo precitato è sostituito dal seguente:
<< Alla liquidazione del contributo regionale agli Istituti ed Enti di credito si provvede, sulla base di rendiconti trimestrali che ciascun Istituto ed Ente dovrà produrre, rinnovando ad essi la responsabilità dell' impiego della somma attribuita in conformità delle disposizioni della presente legge. >>

Art. 14
 
Il terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 7, viene sostituito dai seguenti:
<< All' assegnazione, agli Istituti ed Enti di cui al precedente comma, dei finanziamenti relativi ai contributi negli interessi si provvede su conforme deliberazione della Giunta regionale, la quale, tenuto conto dei nullaosta degli Ispettorati provinciali dell' agricoltura, determina l' elenco dei beneficiari e, per ciascuno di essi, l' entità e la durata massima del prestito.
Alla liquidazione e al pagamento delle assegnazioni si provvede su presentazione di elenchi trimestrali degli Istituti ed Enti mutuanti.
Il calcolo degli interessi semplici verrà effettuato conteggiando i giorni intercorrenti, in base all' anno commerciale, dal giorno dell' erogazione o sconto della cambiale al giorno dell' estinzione compresi. >>

Art. 15
 
Nei casi in cui il concorso e/o contributo regionale liquidato dovesse venire ridotto nei riguardi di uno o più prestatari o annullato in quanto indebitamente concesso, l' Istituto di credito sarà tenuto a recuperare dal beneficiario il corrispondente importo maggiorato degli interessi legali ed a riversarlo all' Amministrazione regionale. L' Amministrazione regionale rimborserà all' Istituto le spese incontrate per le azioni di cui al comma precedente, ove non sia stato possibile ripeterle dal beneficiario.
Art. 16
 
Per gli eventuali oneri previsti dal precedente articolo 15 viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria III - il capitolo 2201 con la denominazione << Spese da rimborsare agli Istituti od Enti di credito per la rifusione di spese incontrate in azioni di recupero di contributi o concorsi negli interessi corrisposti per operazioni revocate o ridotte (spesa obbligatoria) >>.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2201 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.
Art. 17
 
Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, così come integrato dall' articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983. La predetta spesa fa carico al capitolo 7255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
CAPO IV
 Interventi a seguito
delle avversità atmosferiche
Art. 18
 
Per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 112 milioni per l' esercizio 1982.
L' onere previsto dal precedente comma fa carico al capitolo 7242 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 112 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 19
 
Le provvidenze previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse, nella misura prevista dal secondo comma del medesimo articolo, oltre che a favore delle cooperative di conduzione, anche a favore delle cooperative che raccolgono, conservano, lavorano e trasformano i prodotti agricoli, nonché delle cooperative di servizio il cui corpo sociale sia costituito prevalentemente da coltivatori diretti.
Art. 20
 
Sono considerate valide, ai fini del conseguimento delle provvidenze contributive previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, anche le domande presentate entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, purché dei danni stessi sia stata inviata segnalazione agli Uffici regionali entro il 29 giugno 1981.
Art. 21
 
Al fine di consentire la sollecita riparazione ed il ripristino delle strutture agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali si prescinde dall' autorizzazione provvisoria prevista dall' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, quando la spesa complessiva per la riparazione e/o il ripristino non supera l' importo di lire 5 milioni. A tale limite viene anche elevato l' importo previsto dal sesto comma dell' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, come inserito con l' articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5.
Art. 22
 
Al fine di soccorrere le aziende agricole che hanno subito gravi danni alle produzioni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel corso dell' anno 1982 è autorizzata, per la concessione dei contributi negli interessi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1982, n. 7, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983.
Le domande per beneficiare dell' anzidetta provvidenza dovranno essere presentate agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento previsto dall' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le provvidenze creditizie previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, richiamate al terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 7, debbono ora intendersi le provvidenze previste dall' articolo 1, secondo comma, lettere b) e c) della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Il tasso a carico delle aziende che beneficiano della provvidenza prevista dal presente articolo viene stabilito nella misura del 6,75% annuo posticipato, riconducibile al 6,25% se trattasi di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, e compartecipanti singoli o associati.
Art. 23
 
Per gli oneri previsti al precedente articolo 22, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7388 con la denominazione << Contributi negli interessi su prestiti di durata non superiore a 12 mesi a favore di aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1982 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte:
- per lire 330 milioni, relative all' esercizio 1982, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6901 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita, ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 1/Rag. del 28 gennaio 1982;
- per lire 170 milioni, relative al medesimo esercizio 1982, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982;
- per i restanti 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

CAPO V
 Interventi e disposizioni concernenti Enti
di rilevanza regionale
Art. 24
 
Le provvidenze stabilite dalla legislazione regionale per il sostegno e l' incentivazione del settore agricolo possono essere concesse, nella misura massima prevista dalle singole norme, all' Università degli Studi di Udine, affinché le assegni in favore dell' attività degli Istituti della Facoltà di agraria, nonché agli Istituti tecnici agrari aventi sede ed operanti nella regione ed all' Ente regionale per sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Le modalità e le procedure di rendicontazione sono quelle previste dalle singole leggi regionali d' intervento con l' osservanza delle norme proprie di ciascuno degli Enti pubblici di cui al primo comma.
Art. 25
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell' esercizio 1982 al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell' enologia l' importo di lire 200 milioni da destinare alla realizzazione di programmi di sperimentazione finalizzati al miglioramento delle tecniche colturali, all' accrescimento dei livelli di produttività ed al miglioramento della qualità nel settore viticolo e dei materiali di moltiplicazione della vite, da parte di enti o di cooperative indicati dalla Giunta regionale.
L' erogazione al Centro verrà totalmente effettuata previa approvazione di programma da parte dell' Assessore all' agricoltura; il Centro, a sua volta, erogherà, agli Enti indicati dalla Giunta, importi proporzionati a stati di avanzamento.
I rendiconti corredati dalla documentazione giustificativa, verranno presentati tramite il Centro e accompagnati da una relazione dello stesso.
Art. 26
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 25 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7387 con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell' enologia per la realizzazione di programmi di sperimentazione finalizzati al miglioramento delle tecniche colturali, all' accrescimento dei livelli di produttività ed al miglioramento della qualità nel settore viticolo e dei materiali di moltiplicazione della vite >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 27
 
La somma di lire 300 milioni, attribuita - in virtù degli articoli 6 e 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 64 - all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia ( ERSA ) ad integrazione dell' apposito fondo per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all' ultimo comma dell' articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà essere impiegata dal precitato Ente di sviluppo a copertura di qualsiasi garanzia fidejussoria concessa ai sensi della legislazione in materia.
CAPO VI
 Norme integrative concernenti la realizzazione
o la ricostruzione di strutture agricole
Art. 28
 
Negli interventi per il settore agricolo volti ad incentivare la realizzazione di opere, strutture e relative attrezzature, impianti e macchinari, esclusi quelli attinenti ad opere di bonifica di pubblica utilità, contestualmente al provvedimento di concessione di contributo in conto capitale verrà corrisposta, a richiesta del beneficiario, una anticipazione pari al 50% del contributo stesso.
Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l' ultimazione e l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
L' anticipazione di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità, ove prevista da specifiche disposizioni di legge, di effettuare pagamenti in base a stati di avanzamento; in tal caso l' anticipazione concessa verrà gradualmente recuperata con trattenuta disposta sugli acconti concedibili.
Qualora il beneficiario non esegua le opere previste, l' anticipazione erogata o il maggior importo anticipato sull' intero contributo spettante dovrà venire rimborsato all' Amministrazione regionale maggiorato di una penale annua pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all' epoca dell' erogazione.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei riguardi dei provvedimenti di concessione adottati a partire dall' entrata in vigore della presente legge.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute in leggi riguardanti interventi particolari.
Art. 29
 
A favore degli operatori agricoli singoli od associati che hanno avuto in proprietà, ai sensi della legge regionale 27 agosto 1979, n. 51, i ricoveri per la sistemazione del bestiame realizzati dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere accordate le provvidenze previste dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e completamento relative ai ricoveri stessi, annessi e pertinenze e per l' acquisto di eventuali attrezzature fisse e mobili.
Le domande volte ad ottenere le provvidenze di cui al precedente comma dovranno essere presentate agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio entro il 30 giugno 1983 e comunque entro 12 mesi dal trasferimento in proprietà del ricovero.
Gli oneri previsti dai precedenti commi fanno carico al capitolo 7293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982.
Art. 30
 
All' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
<< Fermi i termini di cui ai due precedenti commi per la presentazione delle domande, gli Ispettorati provinciali dell' agricoltura, competenti per territorio, sono autorizzati ad accettare la documentazione a corredo delle domande stesse entro il 31 dicembre 1983. >>.

CAPO VII
 Norme procedurali
inerenti opere di interesse agrario
Art. 31
 
L' importo di spesa di lire 50 milioni di cui agli articoli 28, punto 1), lettera a) e 33, punto 2) della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, elevato a lire 100 milioni, giusta l' articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, è ulteriormente elevato a lire 150 milioni.
Art. 32
 
Il disposto di cui al secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, si applica anche alle opere di competenza della Direzione regionale dell' agricoltura.
Alla scelta del collaudatore per le opere di competenza della suddetta Direzione, anche se assentite in concessione, provvede, nell' osservanza delle disposizioni recate dall' articolo 38 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, l' Assessore all' agricoltura.
CAPO VIII
 Disposizioni varie
Art. 33
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla Regione Emilia - Romagna le spese sostenute a decorrere dal 1 aprile 1979 per la prestazione - fornita dopo la soppressione dell' Istituto di incremento ippico di Ferrara, avvenuta a seguito del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 - dei servizi di fecondazione equina per l' incremento ippico.
Dette spese verranno liquidate a presentazione di copia della deliberazione con la quale la Regione Emilia - Romagna approva il consuntivo delle spese sostenute e specifica la quota delle stesse afferente all' attività svolta nella Regione Friuli - Venezia Giulia o, per le spese relative al 1979 ed al 1980, di apposita deliberazione della Giunta di quella Regione dalla quale emerga l' importo da rimborsare.
Le eventuali spese relative alla quota per il personale potranno essere liquidate anche successivamente, non appena la Regione Emilia - Romagna sarà in grado di rendicontarle.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti commi fanno carico al capitolo 7164 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982.
Art. 34
 
In deroga al disposto del quarto comma dell' articolo 31 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62 e successive modificazioni, le domande relative al secondo anno, da inoltrare entro il 28 febbraio 1982, potranno essere accolte fino al sessantesimo giorno successivo all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 35
 
Per le finalità di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1966, n. 8, così come modificato con l' articolo 4 della legge regionale 25 settembre 1981, n. 69, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' esercizio 1982.
La predetta spesa fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 - istituito ai sensi del terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 13/Rag. del 5 febbraio 1982 - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 30 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 30 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 36
 
Le domande volte ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall' articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1966, n. 8, così come modificato dall' articolo 4 della legge regionale 25 settembre 1981, n. 69, saranno presentate, anche cumulativamente, alla Direzione regionale dell' agricoltura, dalle cooperative ammassatrici e saranno corredate da dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà, rese da ciascun conferente nei modi previsti dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nelle quali sarà stato indicato, il numero dei telaini che ha allevato.
I contributi saranno concessi e liquidati direttamente alle cooperative ammassatrici, a beneficio dei conferenti.
Per gli interventi di cui ai precedenti commi si applica quanto disposto dall' articolo 6 della legge regionale 25 settembre 1981, n. 69.
Art. 37
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.