Art. 28
Negli interventi per il settore agricolo volti ad incentivare la realizzazione di opere, strutture e relative attrezzature, impianti e macchinari, esclusi quelli attinenti ad opere di bonifica di pubblica utilità, contestualmente al provvedimento di concessione di contributo in conto capitale verrà corrisposta, a richiesta del beneficiario, una anticipazione pari al 50% del contributo stesso.
Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l' ultimazione e l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
L' anticipazione di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità, ove prevista da specifiche disposizioni di legge, di effettuare pagamenti in base a stati di avanzamento; in tal caso l' anticipazione concessa verrà gradualmente recuperata con trattenuta disposta sugli acconti concedibili.
Qualora il beneficiario non esegua le opere previste, l' anticipazione erogata o il maggior importo anticipato sull' intero contributo spettante dovrà venire rimborsato all' Amministrazione regionale maggiorato di una penale annua pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all' epoca dell' erogazione.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei riguardi dei provvedimenti di concessione adottati a partire dall' entrata in vigore della presente legge.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute in leggi riguardanti interventi particolari.
Art. 29
A favore degli operatori agricoli singoli od associati che hanno avuto in proprietà, ai sensi della
legge regionale 27 agosto 1979, n. 51, i ricoveri per la sistemazione del bestiame realizzati dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ai sensi dell'
articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere accordate le provvidenze previste dagli articoli 13 e 14 della
legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e completamento relative ai ricoveri stessi, annessi e pertinenze e per l' acquisto di eventuali attrezzature fisse e mobili.
Le domande volte ad ottenere le provvidenze di cui al precedente comma dovranno essere presentate agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio entro il 30 giugno 1983 e comunque entro 12 mesi dal trasferimento in proprietà del ricovero.
Gli oneri previsti dai precedenti commi fanno carico al capitolo 7293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982.