LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 1983, n. 86

Contributo in conto capitale a favore dell' Azienda autonoma di soggiorno e turismo dei Forni Savorgnani per spese d' investimento.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1983
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo dei Forni Savorgnani un contributo di lire 2.500 milioni per la realizzazione nel territorio del comune di Forni di Sopra di un esercizio alberghiero con non meno di 90 posti letto, classificabile nella seconda categoria di cui al RDL 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modifiche.
Art. 2
 
Il contributo di cui al precedente articolo potrà essere ripartito in due quote, di cui una da destinarsi ai lavori e una alla fornitura di arredi e attrezzature.
Ciascuna quota non potrà eccedere il 98% della spesa ammissibile.
Nella spesa ammissibile per i lavori potranno essere compresi il costo dell' acquisizione dell' immobile, un importo per spese generali e di collaudo non superiore al 12% della somma di cui al computo metrico estimativo, nonché gli importi per imprevisti e revisione prezzi.
Art. 3
 
Previa verifica della rispondenza del progetto esecutivo a quello di massima e dell' avvenuta acquisizione della proprietà immobiliare, potrà essere erogata all' ente beneficiario, in deroga alle norme regionali vigenti in materia, una quota non superiore al 35% del contributo destinato ai lavori.
Art. 4
 
Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con i precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche e 24 luglio 1982, n. 45, e successive modifiche.
Art. 5
 
L' Azienda autonoma di soggiorno e turismo dei Forni Savorgnani, dopo aver realizzato l' opera ammessa a contributo, potrà, previo parere favorevole della Giunta regionale, stipulare con terzi contratto di affitto dell' azienda alberghiera o di locazione dell' immobile interessato, ferma restandone la destinazione alberghiera.
Art. 6
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del turismo - Categoria XI - il capitolo 6583 con la denominazione: << Contributo all' Azienda autonoma soggiorno e turismo dei Forni Savorgnani per la realizzazione nel territorio del comune di Forni di Sopra di un esercizio alberghiero >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 1.400 milioni mediante storno dai sottoelencati capitoli del precitato stato di previsione per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) dal capitolo 8615, lire 1.119 milioni: di detto importo, la quota di lire 19 milioni corrisponde a parte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1982 e trasferito, ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/Rag. dd. 9 febbraio 1983;
b) dal capitolo 8638, lire 150 milioni, corrispondente a parte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1982 e trasferito, ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/Rag. dd. 9 febbraio 1983;
c) dal capitolo 8618, lire 93 milioni, corrispondente a parte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1982 e trasferito, ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/Rag. dd. 9 febbraio 1983;
d) dal capitolo 8611, lire 38 milioni, corrispondente a parte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1982 e trasferito, ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/Rag. dd. 9 febbraio 1983;
- per lire 400 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 (Rubrica n. 3 - Partita n. 18 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 700 milioni, mediante la maggior entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell' entrata dei più volte citati bilanci, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 700 milioni per l' esercizio finanziario 1983.

Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.