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Leggi regionali

Legge regionale 21 novembre 1983, n. 81

Finanziamenti alle Unità Sanitarie Locali per la revisione prezzi relativa alle opere di edilizia ospedaliera.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/11/1983
Materia:
420.04 - Edilizia ospedaliera

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Unità Sanitarie Locali finanziamenti in capitale fino al 100% della spesa derivante dalla revisione di prezzi contrattuali relativa ad opere di edilizia ospedaliera, già finanziate e attualmente in corso di esecuzione.
Art. 2
 
Le domande per la concessione dei finanziamenti debbono essere presentate alla Direzione regionale dell' Igiene e della Sanità corredate da una apposita deliberazione adottata dal Comitato di gestione dell' USL interessato, nonché da una relazione illustrativa dello stato delle opere e delle necessità finanziarie.
Art. 3
 
Le assegnazioni dei finanziamenti per le finalità di cui al precedente articolo sono stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene ed alla sanità.
L' erogazione dei finanziamenti concessi avviene con le modalità previste dalla legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Art. 4
 
Per gli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 1.400 milioni per l' esercizio 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 7626 con la denominazione: << Finanziamenti alle UUSSLL per la revisione prezzi relativa ad opere di edilizia ospedaliera >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.200 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 1.400 milioni per l' esercizio 1984.
All' onere complessivo di lire 2.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 7626 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.200 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.