CAPO I
Variazioni al bilancio pluriennale
per gli esercizi 1983- 1985
ed al bilancio per l' esercizio 1983
Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui alla annessa tabella << A >>.
Art. 2
Le variazioni relative ai capitoli 321, 910, 911, 912, 913, 3504, 3515, 6479, 6851, 6852, 6901, 7327, 7856 dello stato di previsione della spesa, disposte col precedente articolo 1, sono conseguentemente apportate anche nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 3
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 4
Alla copertura della somma di lire 700 milioni relativa alla differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << A >> di cui al precedente articolo 1 si provvede mediante prelevamento dalle sottospecificate partite del fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 per gli importi a fianco di ciascuno indicati, corrispondenti alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1982 e trasferite ai sensi dell' articolo 7 della LR 20 gennaio 1982, n. 10, con DAF n. 19 del 23 marzo 1983:
- Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - lire 500 milioni;
- Rubrica n. 3 - Partita n. 10 - lire 200 milioni.
CAPO II
Varie norme finanziarie
Art. 5
L'
art. 4 della legge regionale 7 settembre 1983, n. 76, viene sostituito con il seguente:
<< Art. 4
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983- 1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 761 con la denominazione: << Indennità ad Amministratori locali delle zone terremotate per l' attività extra - istituzionale dagli stessi svolta per conto dell' Amministrazione regionale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983. >>.
Art. 6
L' onere previsto dal precedente comma fa carico al capitolo 5460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 10 miliardi per l' esercizio 1983. A detto onere si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 5459 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita ai sensi del
secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 11 del 17 febbraio 1983.
L' onere previsto dal precedente comma fa carico al capitolo 5459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-1985 il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 10 miliardi per l' esercizio 1985. A detto onere si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 5460 del precitato stato di previsione.
Art. 7
Per gli oneri derivanti dalle concessioni di contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell' articolo 27 e dall'
articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite d' impegno di lire 2 miliardi.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 6 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 6010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 6 miliardi.
Al predetto onere di lire 6 miliardi si provvede come segue: per lire 4.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6992 - << Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - del precitato stato di previsione, e per lire 1.500 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 5251 - << Fondo speciale per la concessione di contributi pluriennali destinati al completamento dell' opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli - Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976 >> - del medesimo stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 8
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Pordenone un contributo straordinario di lire 250 milioni nel 1983 per l' ampliamento e il restauro della sede sociale, sita in Palazzo Gregoris a Pordenone.
Il contributo di cui al precedente comma sarà impiegato dalla predetta Società per la copertura degli oneri sostenuti e da sostenere per le finalità di cui sopra ed a completamento dell' opera di restauro dell' immobile realizzata dalla competente Soprintendenza, ai fini di rendere funzionale la sede medesima, nonché per la dotazione delle attrezzature e degli arredi necessari.
Il contributo verrà concesso e contestualmente erogato in una unica soluzione, con l' obbligo per la Società beneficiaria di fornire, entro il termine che sarà fissato con il decreto di concessione, la dimostrazione e la documentazione del suo impiego secondo la destinazione prevista dai precedenti commi del presente articolo.
Per gli oneri previsti dai precedenti commi, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI, il capitolo 6503 con la denominazione: << Contributo straordinario alla Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Pordenone per l' ampliamento ed il restauro della sede sociale, sita in Palazzo Gregoris a Pordenone >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 250 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6451 del precitato stato di previsione.
Art. 9
Per l' esecuzione di ricerche pedologiche e vegetazionali, da effettuarsi nel bacino idrografico del torrente Slizza nell' ambito del programma straordinario di ricerca nel settore della forestazione ai sensi della
L. 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata la spesa in termini di competenza di lire 53 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria XI - il capitolo 8932 con la denominazione: << Contributi per l' esecuzione di ricerche pedologiche e vegetazionali da effettuarsi nel bacino idrografico del torrente Slizza - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 53 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 53 milioni si provvede con la maggiore entrata di pari importo prevista sul capitolo 701 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 53 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 10
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1500 e 1600 dello stato di previsione dell' entrata e, rispettivamente, 9500 e 9600 dello stato di previsione della spesa.
Art. 12
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.