Art. 1
Ai Sindaci dei Comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di Udine e di Pordenone, ai Presidenti delle Comunità montane comprendenti Comuni come dianzi specificato ed al Presidente del Consorzio di Comuni denominato Comunità Collinare, l' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere una indennità in relazione all' attività extra - istituzionale dagli stessi svolta per conto dell' Amministrazione regionale medesima quali funzionari delegati all' attuazione degli speciali e straordinari compiti di cui alle leggi regionali in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Detta indennità si riferisce al periodo che va dalla attribuzione delle summenzionate funzioni a tutto il 31 dicembre 1978 ed è complessivamente fissata in lorde:
- lire 4.000.000 per i Sindaci dei Comuni classificati disastrati;
- lire 3.000.000 per i Sindaci dei Comuni classificati gravemente danneggiati;
- lire 1.500.000 per i Sindaci dei Comuni classificati danneggiati.
Ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone, ai Presidenti delle Comunità Montane e Collinare spetta una indennità pari a quella fissata per i Sindaci dei Comuni gravemente danneggiati.
Ai fini della presente legge, qualora un Comune abbia mutato classificazione rispetto a quella originariamente prevista con il DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., o sia stato in essa successivamente inserito, si fa riferimento alla classificazione in atto alla data del 31 dicembre 1978.
Art. 2
Qualora le funzioni di Sindaco o di Presidente siano state esercitate da persona diversa nel periodo previsto dal secondo comma del precedente articolo, la predetta indennità deve essere corrisposta a ciascuna di esse in relazione al periodo di effettivo esercizio delle funzioni delegate.
Art. 4
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 461 con la denominazione: << Indennità ad Amministratori locali delle zone terremotate per l' attività extra - istituzionale dagli stessi svolta per conto dell' Amministrazione regionale >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.