LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1983, n. 75

Interventi per il settore agricolo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1983
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
Per la concessione dell' indennità compensativa di cui all' articolo 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall' articolo 17 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 5.117.500.000 per l' esercizio 1983.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle cooperative agricole e loro consorzi, che operano per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, finanziamenti - determinati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura - per la costituzione di appositi fondi di dotazione da impiegare per far fronte ad esigenze di esercizio.
La concessione degli anzidetti fondi di dotazione non preclude ai beneficiari l' accesso alle provvidenze contributive o creditizie previste dalle vigenti disposizioni per la gestione degli organismi cooperativi o per la concessione di anticipi sui conferimenti.
Art. 3
 
Per le finalità di cui al punto 1) dell' articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni, per l' esercizio 1983.
Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario previste dall' articolo 43 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, a vantaggio di aziende ad indirizzo zootecnico, vitivinicolo e vitivivaistico, nella misura massima consentita dall' articolo 44 del medesimo RD 13 febbraio 1933, n. 215.
La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le categorie di opere che potranno beneficiare del contributo di cui al precedente comma.
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative agricole ed ai consorzi di cooperative del settore lattiero - caseario sovvenzioni sulle spese di gestione sostenute dalle stesse nell' esercizio sociale precedente all' entrata in vigore della presente legge o nell' esercizio in corso.
Per la concessione della provvidenza di cui al precedente comma si applicano - per quanto non contrastanti - le disposizioni di cui all' articolo 2, primo comma ed all' articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56.
La sovvenzione potrà essere accordata anche a cooperative e consorzi che, per il medesimo esercizio, abbiano fruito di prestito agevolato di conduzione a termini di leggi regionali; in tal caso l' entità della sovvenzione non potrà superare il 10% dell' importo complessivo delle spese sostenute per la gestione nell' esercizio considerato.
Nella fase di prima applicazione della provvidenza le domande dovranno pervenire alla Direzione regionale dell' agricoltura entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad Enti, Associazioni ed Organizzazioni professionali, che svolgono - in attuazione ai propri fini istituzionali - attività di divulgazione, di sperimentazione pratica e di assistenza tecnico - economica alle aziende ed alle cooperative del settore agricolo, sovvenzioni sulle spese - comprese quelle riguardanti la gestione ordinaria - dagli stessi sostenute nell' anno 1983.
Le domande per beneficiare di dette sovvenzioni dovranno essere presentate alla Direzione regionale dell' agricoltura entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Per la concessione di dette sovvenzioni, che sono cumulabili fino all' 80% della spesa complessivamente sostenuta con altre eventuali provvidenze previste da leggi statali e regionali, si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni di cui all' articolo 2, primo comma, ed all' articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56.
Art. 7
 
Per la concessione delle provvidenze previste dal Capo III della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è autorizzata l' ulteriore spesa in termini di competenza di lire 1.282.500.000 per l' esercizio 1983.
Art. 8
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere concorsi negli interessi sui mutui ventennali che saranno stipulati da stalle sociali e/o allevamenti cooperativi per la estinzione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte entro il 31 dicembre 1980 fino al 70% delle medesime passività ed a condizione che alla totale estinzione delle stesse concorrano i soci.
Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie dei mutui, di cui al precedente comma, sarà determinato dalla Giunta regionale in misura non inferiore a quella stabilita dallo Stato per le operazioni di credito agrario di miglioramento assistite da concorso pubblico negli interessi.
I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all' articolo 36, escluso l' ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le domande volte a beneficiare della provvidenza di cui al presente articolo dovranno essere presentate agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio, cui compete rilasciare apposito nulla - osta all' erogazione dei mutui per l' importo ritenuto ammissibile.
Per la concessione e la liquidazione del concorso negli interessi si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 5 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55.
Art. 9
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1983 un limite d' impegno di lire 400 milioni.
Art. 10
 
Al punto 3 del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, dopo le parole << ovvero alla loro cessione in affitto >> sono aggiunte le parole << ed eccezionalmente in comodato a favore di Enti pubblici, di Associazioni riconosciute il cui scopo precipuo sia quello della valorizzazione agricola, zootecnica e sperimentale >>.
Art. 11
 
L' onere di lire 5.117.500.000, previsto dall' articolo 1 della presente legge, fa carico al capitolo 7311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983 - istituito ai sensi del terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore regionale all' agricoltura n. 30 del 17 febbraio 1983 - il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 5.117.500.000 per l' esercizio 1983.
Sul precitato capitolo 7311 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.649.000.000.
Art. 12
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della presente legge è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.181 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7404 con la denominazione: << Finanziamenti a cooperative agricole e loro consorzi che operano per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli per la costituzione di appositi fondi di dotazione >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.181 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 13
 
Per l' onere di lire 800 milioni previsto dall' articolo 3 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7405 con la denominazione: << Contributi a favore dei caseifici cooperativi i quali curino il trasporto del latte >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 14
 
Per le finalità previste dall' articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7406 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di aziende ad indirizzo zootecnico, vitivinicolo o vitivivaistico per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario previste dall' articolo 43 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Sul precitato capitolo 7406 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 450 milioni.
Art. 15
 
Per le finalità previste dall' articolo 5 della presente legge è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7407 con la denominazione: << Sovvenzioni sulle spese di gestione a favore di cooperative agricole e loro consorzi del settore lattiero - caseario >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 16
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 della presente legge è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7408 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore di Enti, Associazioni ed Organizzazioni professionali che svolgono attività di divulgazione, di sperimentazione pratica e di assistenza tecnico - economica alle aziende ed alle cooperative del settore agricolo >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 17
 
Per l' onere di lire 1.282.500.000 previsto dall' articolo 7 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7409 con la denominazione: << Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati a termini dell' articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.282.500.000 per l' esercizio 1983.
Art. 18
 
All' onere complessivo di lire 9.881 milioni, in termini di competenza, previsto con gli articoli dall' 11 al 17 della presente legge, si provvede:
- per lire 8.134 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 (Rubrica n. 5 - Partita n. 7 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 18/Rag. del 23 marzo 1983;
- per le restanti lire 1.747 milioni con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi della legge 1 agosto 1981, n. 423.

La maggiore entrata di cui al precedente comma viene iscritta al capitolo 636 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 1.747 milioni per l' esercizio 1983.
Al restante onere di lire 3.933 milioni, in termini di cassa, previsto con gli articoli dall' 11 al 16 della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 19
 
Per le finalità previste dall' articolo 8 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 36.500.000.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 36.500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7420 con la denominazione: << Concorsi negli interessi su mutui ventennali a favore di stalle sociali e/o allevamenti cooperativi per l' estinzione di passività onerose >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 109.500.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 109.500.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 7420 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 36.500.000, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 20
 
Le annualità relative al limite d' impegno di cui all' articolo 9 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7421 con la denominazione: << Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ed ammortamento sino a 5 anni per l' acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature avicole e zootecniche, nonché di trattrici, macchine ed attrezzature per l' attività agricola >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari 1986 e 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 7421 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1983.