Art.   1
        
       
        
        
        Per l' esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione nonché per la sistemazione  dei  corsi d' acqua, da realizzare ai sensi dell' articolo 2  del    RD 13  febbraio  1933,  n.  215  e  successive   modifiche   ed integrazioni, e dell' 
articolo 22 della legge  regionale  18 ottobre 1967, n.  22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.100  milioni  suddivisa  in ragione di lire 675 milioni per l' esercizio 1983 e di  lire 425 milioni nell' esercizio 1984.
 
        
        
        Il predetto onere di lire  1.100  milioni  fa  carico  al capitolo 7132 dello  stato  di  previsione della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985  e  del bilancio  per   l' esercizio  finanziario   1983,   il   cui stanziamento,    in    termini    di    competenza,    viene conseguentemente   elevato   di   lire   675   milioni   per l' esercizio 1983 e di lire 425  milioni  per   l' esercizio 1984.
        
        
        All' onere complessivo di lire 1.100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di  previsione della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio  finanziario  1983 (Rubrica n.  3 - Partita n.  6 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).
        
        
        Sul precitato capitolo 7132 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400  milioni  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1980 <<  Fondo riserva di  cassa   >>  del  precitato stato di previsione.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       
        
        
        L' Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere sovvenzioni  annue  ai  Consorzi  di  bonifica  al  fine  di consentire ai predetti organismi di far fronte agli oneri di gestione   conseguenti     all' estensione    del    proprio comprensorio su nuove aree di rilevante interesse agrario.
        
        
        L' entità di dette sovvenzioni sarà  determinata  dalla Giunta regionale,  su  proposta   dell' Assessore  regionale all' agricoltura, a presentazione di  domanda  corredata  da specifica relazione.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       
        
        
        Per le finalità di cui  al  precedente  articolo  2,  è autorizzata la spesa complessiva, in termini di  competenza, di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
        
        
        Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7394  con  la denominazione: <<  Sovvenzioni annue ai Consorzi di  bonifica per  far  fronte  agli   oneri   di   gestione   conseguenti all' estensione del comprensorio  >> e  con  lo  stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150  milioni, suddiviso in ragione di lire 75  milioni  per   l' esercizio 1983 e di lire 75 milioni per l' esercizio 1984.
        
        
        A predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo  globale iscritto al capitolo 7000 dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985  e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 (Rubrica n.  3 - Partita n.  6 - dell' elenco  n.  5  allegato  ai  bilanci medesimi).
        
        
        Sul precitato capitolo 7394 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 75 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 <<  Fondo riserva di cassa  >>  del  precitato  stato  di previsione.
       
      
      
      
        Art.   4
        
        
        ( ABROGATO )
        
        
        Note:
        
        
        
          1Articolo abrogato implicitamente da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
 
       
      
      
      
        Art.   5
        
        
        ( ABROGATO )
        
        
        Note:
        
        
        
          1Articolo abrogato implicitamente da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
 
       
      
      
      
        Art.   6
        
        
        ( ABROGATO )
        
        
        Note:
        
        
        
          1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
       
      
      
      
        Art.   7
        
        
        ( ABROGATO )
        
        
        Note:
        
        
        
          1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
       
      
      
      
        Art.   8
        
        
        
        
        Note:
        
        
        
          1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
 
        
        
        
          2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
 
       
      
      
      
        Art.   9
        
       
        
        
        
        
        
        Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 - 1985 e del bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XIII - il capitolo 7454  con  la denominazione: <<  Anticipazione all' Ente regionale  per  lo sviluppo dell' agricoltura  nella  Regione  autonoma  Friuli -  Venezia  Giulia  per  la  concessione  di   finanziamenti straordinari  a  Cooperative,  Consorzi   di   bonifica   ed Associazioni  provinciali  degli  allevatori   >>  e  con  lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa,  di lire 250 milioni per l' esercizio 1983.
        
        
        Al predetto onere di lire 250 milioni  si  provvede,  per quanto riguarda la competenza:
- per lire 150 milioni, mediante storno,  di  pari  importo,   dal capitolo 7250 dello stato di  previsione  della  spesa   del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del   bilancio per l' esercizio 1983;
- per lire 100 milioni, mediante storno,  di  pari  importo,   dal capitolo 6851 del medesimo stato di previsione;   per quanto riguarda la cassa:
- per lire 150 milioni, mediante storno,  di  pari  importo,   dal capitolo 7250 dello stato di  previsione  della  spesa   del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del   bilancio per l' esercizio 1983;
- per  lire  100  milioni,  mediante  prelevamento  di  pari   importo dal capitolo 1980 <<  Fondo  riserva  di  cassa   >>   dello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio  di   previsione per l' esercizio finanziario 1983.
 
        
        
        In relazione al disposto del precedente  articolo  8,  la denominazione del capitolo 915  dello  stato  di  previsione dell' entrata  viene  così  modificata:  <<   Rientri  delle anticipazioni concesse all' Ente regionale per  lo  sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma  Friuli  -  Venezia Giulia per la concessione  di  finanziamenti  straordinari a Cooperative,   Consorzi   di   bonifica   ed    Associazioni provinciali degli allevatori  >>.
       
      
      
      
        Art.  10
        
       
        
        
        
        Note:
        
        
        
          1Secondo comma abrogato implicitamente da  art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
       
      
      
      
        Art.  11
        
        
        ( ABROGATO )
        
        
        Note:
        
        
        
          1Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 43/1985
 
        
        
        
          2Articolo interpretato da art. 61, primo comma, L. R. 5/1986
 
        
        
        
          3Parole sostituite al primo comma da art. 130, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
 
        
        
        
          4Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
 
       
      
      
      
        Art.  12
        
        
        ( ABROGATO )
        
        
        Note:
        
        
        
          1Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 2, L. R. 60/1988
 
       
      
      
      
        Art.  13
        
       
        
        
        Nella legislazione regionale in  materia  di  agricoltura con la locuzione <<  prodotti  agricoli   >>  si  intendono  i prodotti agricoli e zootecnici.