TITOLO V
        
       NORME FINANZIARIE
        
        
        
          Art.  55
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo  5,  primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria XII - il capitolo 7412 con  la denominazione: <<  Finanziamento del Fondo  di  rotazione  in agricoltura per la concessione di finanziamenti  a  breve  e medio termine a favore delle aziende  agricole  situate  nei territori di cui all' 
articolo 1  della  legge  11  novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 3.000 milioni,  suddiviso  in ragione di lire 1.000 milioni per  l' esercizio  1984  e  di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo  5,  primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria XII - il capitolo 7413 con  la denominazione: <<  Finanziamento del Fondo  di  rotazione  in agricoltura per la concessione di finanziamenti  a  breve  e medio termine a favore delle aziende  agricole  situate  nei territori di cui all' 
articolo 9  della  legge  11  novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 5.000 milioni,  suddiviso  in ragione di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1984  e  lire 3.500 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo  5,  primo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria XII - il capitolo 7414 con  la denominazione: <<  Finanziamento della sezione  speciale  del Fondo di rotazione in  agricoltura  per  la  concessione  di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate  nei territori  di  cui   all' 
articolo  10 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   >>  e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  2.000  milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  56
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, secondo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale  per  gli  esercizi   1983-1985,   a   decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria IX - il capitolo 7177  con  la denominazione: <<   Spesa  per   l' esecuzione  di  opere  di bonifica integrale a totale carico  della  Regione,  nonché per la sistemazione dei corsi d' acqua nei territori di  cui all' 
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 3.200 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire  2.200  milioni  per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  3.200  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo  6,  terzo comma,  lettera  a),  nello   stato   di   previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria IX - il capitolo 7178 con la denominazione: <<  Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di opere pubbliche  di  accumulo  e  di provvista  di  acque  destinate  oltre che all' irrigazione, ad uso plurimo, nei territori di cui all' 
articolo  1  della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   8.500 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  2.500  milioni  per l' esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per   l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  8.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo  6,  terzo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria IX - il capitolo 7179  con  la denominazione: <<  Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di opere pubbliche di accumulo e di  provvista di acque destinate,  oltre  che  alla  irrigazione,  ad  uso plurimo, nei territori di cui  all' 
articolo 9  della  legge 11   novembre   1982,   n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   3.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.000  milioni  per l' esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per   l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6,  quinto comma, punto 1), nello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria IX - il capitolo 7180  con  la denominazione:  <<   Spese  per  la  realizzazione  di  opere pubbliche di  bonifica  e  di  bonifica  montana,  opere  di riordino  fondiario  e  di  opere  comuni   a   più   fondi riguardanti l' irrigazione e la rete di scolo  delle  acque, nei territori di cui all' 
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 7.500 milioni,  suddiviso  in ragione di lire 1.500 milioni per  l' esercizio  1984  e  di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire 7.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6,  quinto comma, punto 2), nello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria IX - il capitolo 7181  con  la denominazione:  <<   Spese  per  la  realizzazione  di  opere pubbliche di  bonifica  e  di  bonifica  montana,  opere  di riordino  fondiario  e  di  opere  comuni   a   più   fondi riguardanti l' irrigazione e la rete di scolo  delle  acque, nei territori di cui all' 
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 3.000 milioni,  suddiviso  in ragione di lire 1.500 milioni per  ciascuno  degli  esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6,  quinto comma, punto 3), nello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria IX - il capitolo 7182  con  la denominazione:  <<   Spese  per  la  realizzazione  di  opere pubbliche di  bonifica  e  di  bonifica  montana,  opere  di riordino  fondiario  e  di  opere  comuni   a   più   fondi riguardanti l' irrigazione e la rete di scolo  delle  acque, nei territori  di  cui   all' 
articolo  10  della  legge  11 novembre 1982, n.  828  >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.800 milioni,  suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di lire 9.800 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire 11.800  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  57
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo  7,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere   dall' esercizio  1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco  n. 5) alla Rubrica n.  5 - Sezione V - la partita n.  10 con la denominazione: <<  Finanziamento  di  programmi  nel  settore agricolo, con particolare riguardo alla zootecnica  ed  alla frutticoltura minore, nelle aree  di  cui   all' 
articolo  9 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   >>  e   con   lo stanziamento complessivo, nei termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  1.000  milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  58
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo  8,  primo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7398  con  la denominazione:  <<   Contributi  per  la  ricostruzione,   il ripristino, l' ampliamento ed il miglioramento delle  stalle e  relativi  annessi,   nonché  per  la  ricostruzione,  il ripristino e l'ampliamento delle  strutture,  degli  annessi delle relative attrezzature degli allevamenti specializzati, situati nei territori di cui all' 
articolo 1 della legge  11 novembre 1982, n.  828  >> e con lo stanziamento complessivo, in  termini  di  competenza,  di  lire  9.000  milioni   per l' esercizio 1983.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  9.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7398 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  6.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, secondo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7399  con  la denominazione:  <<   Contributi  per  la  riparazione  e   la ricostruzione, nonché  per   l' ampliamento  di  fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili  di  proprietà di cooperative agricole o di società situati nei  territori di cui all' 
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828 e destinati alla  raccolta,  trasformazione,  manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi   >>  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 5.000 milioni, per l' esercizio 1983.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7399 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
         
        
        
        
          Art.  59
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 9, lettera a), nello stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7400  con  la denominazione: <<  Contributi  per  gli  interventi  relativi alle colture di  pregio  previste  dagli  articoli  4, 5 e 7 della  
legge  regionale 30 dicembre 1967, n.  29 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone di cui all' 
articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   >>  e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni  per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  1.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7400 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 9, lettera b), nello stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7401  con  la denominazione: <<  Contributi  per  gli  interventi  relativi alle colture di pregio previste dagli  articoli  4,  5  e  7 della 
legge regionale 30 dicembre 1967, n.  29 e  successive modifiche   ed   integrazioni,   nei   territori   di    cui all' 
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  1.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7401 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
         
        
        
        
          Art.  60
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 10, quarto comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale  per  gli  esercizi   1983-1985,   a   decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il capitolo 7402  con  la denominazione:  <<   Finanziamenti   all'   ERSA     per   la trasformazione in  centro  zootecnico  sperimentale  di  una azienda agricola dell' ex <<  Ente Tre Venezie   >>  a  valere sui fondi di cui all' 
art. 10, legge 11  novembre  1982,  n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 1.200 milioni per l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  1.200  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 10, ultimo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale  per  gli  esercizi   1983-1985,   a   decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il capitolo 7403  con  la denominazione:  <<   Finanziamenti   all'   ERSA     per   la copertura delle spese relative  alle  scorte  vive  e  morte destinate all' avviamento del centro zootecnico sperimentale a valere sui fondi di cui all' 
articolo 10  della  legge  11 novembre 1982, n.  828  >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddiviso  in ragione di lire 200 milioni per l' esercizio 1984 e di  lire 600 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere  di  lire  800  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  61
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  11, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  13 - Categoria IX - il capitolo 8850 con  la denominazione: <<  Spese per il completamento e l' esecuzione dei  lavori  di  sistemazione  idraulico  -   forestale   da realizzare nelle aree di cui all' 
articolo 1 della legge  11 novembre 1982, n.  828  >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000  milioni,  suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  9.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  11, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  13 - Categoria IX - il capitolo 8851 con  la denominazione: <<  Spese per il completamento e l' esecuzione dei  lavori  di  sistemazione  idraulico  -   forestale   da realizzare nelle aree di cui all' 
articolo 9 della legge  11 novembre 1982, n.  828  >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000  milioni,  suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  62
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 12,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e  del  bilancio  per   l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica  n. 13  -   Categoria   XI   -   il   capitolo   8930   con   la denominazione: <<  Contributi, sovvenzioni e  concorsi  sulle spese per  favorire   l' apertura,  il  miglioramento  e  la manutenzione di strade e piste forestali, nelle aree di  cui all' 
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828   >>  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  6.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 8930 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.
         
        
        
        
          Art.  63
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 13,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e  del  bilancio  per   l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica  n. 2  -  Presidenza   della   Giunta   regionale   -   Servizio dell' economia montana - Categoria XI - il capitolo 5873 con la denominazione: <<  Finanziamenti alle Comunità montane  e alla Comunità collinare del Medio Friuli a valere sui fondi di cui all' 
articolo 9 della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 52.000 milioni, suddiviso in ragione  di lire 4.000 milioni per  l' esercizio  1983, di  lire  13.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 35.000  milioni  per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire 52.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 5873 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.
         
        
        
        
          Art.  64
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 14,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e  del  bilancio  per   l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica  n. 2  -  Presidenza   della   Giunta   regionale   -   Servizio dell' economia montana - Categoria XI - il capitolo 5874 con la denominazione: <<  Finanziamenti  alla  Comunità  montana del Carso per il finanziamento di un programma straordinario di  interventi  per  lo  sviluppo  del  settore  agricolo  e zootecnico, nonché per  la  valorizzazione  del  territorio della Comunità montana del Carso a valere sui fondi di  cui all' 
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  500 milioni per l' esercizio 1983 e  di  lire  750  milioni  per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 5874 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
         
        
        
        
          Art.  65
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  16, secondo comma, punto 1), nello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-  1985, e del bilancio per l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il capitolo 6818 con la denominazione: <<  Conferimento a favore del   FRIE   per  la  promozione  di  iniziative  economiche nelle aree di cui all' 
articolo 1 della  legge  11  novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 15.750 milioni, suddiviso  in ragione di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1983, di lire 4.500 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 4.250  milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire 15.750  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 6818 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  7.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  16, secondo comma, punto 2), nello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il capitolo 6819 con la denominazione: <<  Conferimento a favore del   FRIE   per  la  promozione  di  iniziative  economiche nelle aree di cui all' 
articolo 9 della  legge  11  novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 21.000 milioni, suddiviso  in ragione di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1983, di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 10.000 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire 21.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 6819 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  4.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  16, secondo comma, punto 3), nello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il capitolo 6820 con la denominazione: <<  Conferimento a favore del   FRIE   per  la  promozione  di  iniziative  economiche nelle aree di cui all' 
articolo 10 della legge  11  novembre 1982, n, 828   >>  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 33.000 milioni, suddiviso  in ragione di lire 10.000 milioni per   l' esercizio  1983,  di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di  lire  14.000 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire 33.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 6820 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire  10.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
         
        
        
        
          Art.  66
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 17,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e  del  bilancio  per   l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica  n. 3  -   Categoria   XII   -   il   capitolo   6821   con   la denominazione: <<  Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie  imprese  della  regione Friuli - Venezia Giulia, per iniziative da realizzare  nelle aree di cui all' 
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 6821 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.500  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
         
        
        
        
          Art.  67
          
       
          
          
          Le annualità relative al limite  d' impegno  autorizzato con il primo comma dell' articolo 18 della  presente  legge, saranno iscritte nello stato di previsione  della  spesa del bilancio regionale nella misura di lire  2.800  milioni  per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
          
          
          Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  7 - Categoria XI -  il  capitolo  7876  con la denominazione:  <<   Contributi  sugli  interessi  dei  mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone di cui all' 
articolo 1 della  legge  11  novembre 1982, n.  828, da parte  di  imprese  operanti  nel  settore industriale,   nonché   delle   attività    di    servizio complementari a  tale  settore   >>  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   8.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per  gli esercizi dal 1983 al 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  8.400  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
          
          
          Le annualità del suddetto limite d' impegno, autorizzate per gli  esercizi  dal  1986  al  1992,  faranno  carico  ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio  per  gli   esercizi medesimi.
         
        
        
        
          Art.  68
          
       
          
          
          Le annualità relative al limite  d' impegno  autorizzato con l' articolo 19 della presente  legge,  saranno  iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura  di  lire  1.200  milioni  per  ciascuno  degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
          
          
          Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il  capitolo  7877  con  la denominazione: <<  Contributi  costanti  sugli  interessi  di mutui  destinati  alla  costruzione,   all' ampliamento   ed all' ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati,  nonché  per   l' acquisto  di  macchinari  ed attrezzature  ad  essi   destinati   nelle   aree   di   cui all' 
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di  lire  3.600  milioni,  corrispondente  alle   annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  3.600  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.
          
          
          Le annualità del suddetto limite d' impegno  autorizzato per gli  esercizi  dal  1986  al  1992,  faranno  carico  ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio  per  gli   esercizi medesimi.
         
        
        
        
          Art.  69
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  20, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7878 con la denominazione: <<  Contributo a favore  dei  <<   fondi rischi  >> dei Consorzi Garanzia Fidi fra le piccole  imprese industriali aventi sede nelle aree di cui   all' 
articolo  1 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   >>  e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni  per l' esercizio 1983 e di lire 1.250 milioni per   l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7878 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  20, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7879 con la denominazione: <<  Contributo a  favore  dei <<   fondi rischi  >> dei Consorzi Garanzia Fidi fra le piccole  imprese industriali aventi sede nelle aree di cui  all' 
articolo  10 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   >>  e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  1.500  milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7879 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.500  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
         
        
        
        
          Art.  70
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21,  primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli  esercizi  1983-1985,  e   del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7880 con la denominazione: <<  Contributo al  Consorzio  regionale Friulgiulia,  per  l' integrazione  di  un  fondo  rischi  a garanzia di interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all' 
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 750 milioni per  l' esercizio  1983  e  di  lire  1.250 milioni per l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7880 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21,  primo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7881 con la denominazione: <<  Contributo al  Consorzio  regionale Friulgiulia, per   l' integrazione  di  un  fondo  rischi  a garanzia di interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all' 
articolo 10 della legge 11  novembre  1982, n. 828  >> e con lo stanziamento complessivo, in  termini  di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983  e  di  lire  1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7881 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
         
        
        
        
          Art.  71
          
          
          ( ABROGATO )
          
          
          Note:
          
          
          
            1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera k), L. R. 10/2012
 
         
        
        
        
          Art.  72
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  23, secondo comma, lettera a), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al  capitolo 7000 - Fondo  globale  (elenco  n.  5)  alla  Rubrica  n.  7 - Sezione V - la partita  n.  2  con  la  denominazione:  <<  Finanziamenti per interventi nel settore industriale,  anche attraverso ulteriori  conferimenti  al  fondo  di  dotazione della Friulia SpA    nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei  coltellinai  e  per  imprese  di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all' 
articolo 1 della  legge  11  novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 68.000 milioni, suddiviso  in ragione di lire 38.000 milioni per l' esercizio  1984  e  di lire 30.000 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire 68.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  23, secondo comma, lettera b), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al  capitolo 7000 - Fondo  globale  (elenco  n.  5)  alla  Rubrica  n.  7 - Sezione V - la partita  n.  3  con  la  denominazione:  <<  Finanziamenti per interventi nel settore industriale,  anche attraverso ulteriori  conferimenti  al  fondo  di  dotazione della Friulia SpA    nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei  coltellinai  e  per  imprese  di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all' 
articolo 9 della  legge  11  novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 24.500 milioni, suddiviso  in ragione di lire 22.500 milioni per l' esercizio  1984  e  di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire 24.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  23, secondo comma, lettera c), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al  capitolo 7000 - Fondo  globale  (elenco  n.  5)  alla  Rubrica  n.  7 - Sezione V - la  partita  n.  4 con  la  denominazione:  <<  Finanziamenti per interventi nel settore industriale,  anche attraverso ulteriori  conferimenti  al  fondo  di  dotazione della Friulia SpA    nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei  coltellinai  e  per  imprese  di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all' 
articolo 10 della legge  11  novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini  di  competenza,   di   lire   5.000   milioni   per l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  73
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  24, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il  capitolo 6825 con la denominazione: <<  Finanziamento ad  integrazione del fondo di dotazione della  Finanziaria  Regionale  Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA    per interventi nelle  aree di cui all' 
articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 25.000 milioni per l' esercizio 1983.
 
          
          
          Al predetto onere di lire 25.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 6825 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire  25.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi  di  solidarietà  per  la  ricostruzione  >>  -  dello stato  di  previsione   della   spesa   del   bilancio   per l' esercizio 1983.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  24, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il  capitolo 6826 con la denominazione: <<  Finanziamento ad  integrazione del fondo di dotazione della  Finanziaria  Regionale  Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA    per interventi nelle  aree di cui all' 
articolo 9 della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 4.500 milioni per l' esercizio 1983.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  4.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 6826 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  4.500  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  24, lettera c),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il  capitolo 6827 con la denominazione: <<  Finanziamento ad  integrazione del fondo di dotazione della  Finanziaria  Regionale  Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA    per interventi nelle  aree di cui all' 
articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1983.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 6827 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.00 milioni, cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
         
        
        
        
          Art.  74
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  25, secondo comma, lettera a), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il  capitolo 6836 con la denominazione: <<  Conferimento alla  Finanziaria Regionale Friuli - Venezia  Giulia  -  Società  per  Azioni - Friulia SpA  per la costituzione  di un fondo speciale per interventi  nel  settore  edilizio   nelle   aree   di   cui all' 
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828   >>  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  25, secondo comma, lettera b), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il  capitolo 6837 con la denominazione: <<  Conferimento alla  Finanziaria Regionale Friuli - Venezia  Giulia  -  Società  per  Azioni - Friulia SpA    per la costituzione di  un  fondo  speciale per interventi  nel  settore  edilizio  nelle  aree  di  cui all' 
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828   >>  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  25, secondo comma, lettera c), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il  capitolo 6838 con la denominazione: <<  Conferimento alla  Finanziaria Regionale Friuli - Venezia  Giulia  -  Società  per  Azioni - Friulia SpA    per la costituzione di  un  fondo  speciale per interventi  nel  settore  edilizio  nelle  aree  di  cui all' 
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  75
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  26, secondo comma, nello stato di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7882 con la denominazione: <<  Contributi una  tantum,  in  misura non superiore al 20% della  spesa  sostenuta  per  immobili, impianti ed attrezzature, a favore  di  imprese  industriali che  erigano  nuovi   stabilimenti   nelle   aree   di   cui all' 
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828   >>  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi  1983  - 1985,   a decorrere   dall' esercizio  1984,  vengono   istituite   al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - le seguenti partite:
- la partita n.  5 con la denominazione:  <<   Contributi  in   conto   capitale   alle   imprese   industriali   per   la   realizzazione di nuovi insediamenti e   l' ampliamento  ed   ammodernamento di  quelli  esistenti  nelle  aree  di  cui   all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >> e   con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza,   di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire  3.000   milioni per l' esercizio 1984 e di lire 1.000 milioni  per   l' esercizio 1985;
- la partita n.  6 con la denominazione:  <<   Contributi  in   conto   capitale   alle   imprese   artigianali   per   la   realizzazione di nuovi insediamenti e   l' ampliamento  ed   ammodernamento di  quelli  esistenti  nelle  aree  di  cui   all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >> e   con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza,   di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire  1.000   milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio  1984,  viene  istituita  al  capitolo  7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n.  7 - Sezione V - la partita n.  7 con la denominazione:  <<   Contributi  in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento  di quelli esistenti nelle aree di cui   all' 
articolo  9  della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   4.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  2.000  milioni  per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, vengono  istituite  al  capitolo  7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n.  7 - Sezione V - le seguenti partite:
- la partita n.  13 con la denominazione: <<   Contributi  in   conto   capitale   alle   imprese   industriali   per   la   realizzazione di nuovi insediamenti e   l' ampliamento  ed   ammodernamento di  quelli  esistenti  nelle  aree  di  cui   all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >> e   con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza,   di lire 10.000 milioni, per l' esercizio 1984;
- la partita n.  14 con la denominazione: <<   Contributi  in   conto   capitale   alle   imprese   artigianali   per   la   realizzazione di nuovi insediamenti e   l' ampliamento  ed   ammodernamento di  quelli  esistenti  nelle  aree  di  cui   all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >> e   con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza,   di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire  1.000   milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere complessivo di lire 12.000  milioni  si fa   fronte   mediante   prelevamento   di   pari    importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253  del precitato stato di previsione.
         
        
        
        
          Art.  76
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 27,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere   dall' esercizio  1984, viene istituito al Titolo II - Sezione  II  -  Rubrica  n.  2 -   Presidenza   della   Giunta   -   Direzione    regionale dell' istruzione,  formazione  professionale  ed   attività culturali  -  Categoria  XI  -  il  capitolo  6496  con   la denominazione: <<  Contributi al Consorzio  per   l' Area  di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste a valere nei fondi di cui all' 
articolo 10  della  legge  11 novembre 1982, n.  828  >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni,  suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di lire 8.000 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire 10.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  77
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  28, secondo  comma,  punto 1)  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per  l' esercizio  1983,  viene  istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica  n.  7 - Categoria XI -  il capitolo  7883  con la denominazione: <<  Contributi a favore di iniziative  di  ricerca applicata e tecnologia nelle aree di cui  all' 
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>   e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7883 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  28, secondo comma, punto 2)  nello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria  XI  -  il capitolo 7884 con la denominazione: <<  Contributi  a  favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologica nelle  aree di cui all' 
articolo  9  della legge  11  novembre  1982  n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1983.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7884 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  28, secondo comma, punto 3)  nello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria  XI  -  il capitolo 7885 con la denominazione: <<  Contributi  a  favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologica nelle  aree di cui all' 
articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1983.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7885 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.500  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28,  terzo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio  1984,  viene  istituito  al  capitolo  7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n.  7 - Sezione V - la partita n.  8 con la denominazione: <<  Contributi  agli investimenti  in  attività  di   ricerca   tecnologica   ed applicata nelle aree di cui all' 
articolo 1 della  legge  11 novembre 1982, n.  828  >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000  milioni,  suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  7.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28,  terzo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio  1984,  viene  istituita  al  capitolo  7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n.  7 - Sezione V - la partita n.  9 con la denominazione: <<  Contributi  agli investimenti  in  attività  di   ricerca   tecnologica   ed applicata nelle aree di cui all' 
articolo 9 della  legge  11 novembre 1982, n.  828  >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000  milioni,  suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  7.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28,  terzo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio  1984,  viene  istituita  al  capitolo  7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n.  7 - Sezione V - la partita n.  10 con la denominazione: <<  Contributi agli investimenti  in  attività  di   ricerca   tecnologica   ed applicata nelle aree di cui all' 
articolo 10 della legge  11 novembre 1982, n.  828  >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000  milioni,  suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  9.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  78
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 29,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e  del  bilancio  per   l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica  n. 7   -   Categoria   XI   -   il   capitolo   7886   con   la denominazione: <<  Contributi per il funzionamento del Centro di ricerca per macchine tessili a valere sui  fondi  di  cui all' 
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828   >>  e con lo stanziamento complessivo,  in termini  di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7886 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
         
        
        
        
          Art.  79
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 30,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere   dall' esercizio  1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco  n. 5), alla Rubrica n.  7 - Sezione V - la partita n.  11 con la denominazione:  <<   Contributi  in  conto  capitale  per  la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonché  per  il potenziamento  di  impianti  esistenti  nelle  aree  di  cui all' 
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828   >>  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  2.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire  3.000  milioni  per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  80
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  31, secondo comma, nello stato di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7888 con la denominazione: <<   Finanziamento  straordinario  alla SAMIM SpA    al  fine  di  consolidare   l' attività  della Miniera di Cave del  Predil  attraverso  il  sostegno  della ricerca, a valere sui fondi di cui   all' 
articolo  9  della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   9.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  4.000  milioni  per l' esercizio 1983 e di lire 5.000 milioni  per  l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  9.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7888 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  4.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
          Note:
          
          
          
            1Quarto comma abrogato da art. 8, secondo comma, L. R. 14/1985
 
          
          
          
            2Quinto comma abrogato da art. 8, secondo comma, L. R. 14/1985
 
          
          
          
            3Sesto comma abrogato da art. 8, secondo comma, L. R. 14/1985
 
         
        
        
        
          Art.  81
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  32, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7890  con  la denominazione: <<  Contributi in capitale a enti  pubblici  e consorzi di diritto pubblico  che  perseguono  finalità  di sviluppo industriale nelle aree di cui all' 
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi  >> e con lo stanziamento complessivo,  in termini  di  competenza,   di   lire   1.000   milioni   per l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  1.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento  di pari importo dall' apposito  fondo speciale  iscritto  al capitolo 5250  del precitato stato di previsione.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  32, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7891  con  la denominazione:  <<   Contributi  in  conto  capitale  a  enti pubblici e  consorzi  di  diritto  pubblico  che  perseguono finalità  di  sviluppo  industriale  nelle  aree   di   cui all' 
articolo 9 della legge 11 novembre 1982,  n.  828,  per opere di infrastrutture tecniche  e  servizi   >>  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  2.000  milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  32, lettera c),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7892  con  la denominazione:  <<   Contributi  in  conto  capitale  a  enti pubblici e  consorzi  di  diritto  pubblico  che  perseguono finalità  di  sviluppo  industriale  nelle  aree   di   cui all' 
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828,  per opere di infrastrutture tecniche  e  servizi   >>  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 20.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.100  milioni per   l' esercizio  1984  e  di  lire  10.150  milioni   per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire 20.250  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  82
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  33, secondo comma, lettera a) nello stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria  XI  -  il capitolo 7893 con la denominazione: <<  Contributi  in  conto capitale a favore di  comuni  e  consorzi  tra  Enti  locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali  nelle  aree  di  cui all' 
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828   >>  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  1.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250  del precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7893 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  33, secondo comma, lettera b) nello stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria  XI  -  il capitolo 7894 con la denominazione: <<  Contributi  in  conto capitale a favore di  comuni  e  consorzi  tra  Enti  locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali  nelle  aree  di  cui all' 
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828   >>  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in  ragione  di  lire  1000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7894 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500  milioni  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  33, secondo comma, lettera c) nello stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria  XI  -  il capitolo 7895 con la denominazione: <<  Contributi  in  conto capitale a favore di  comuni  e  consorzi  tra  Enti  locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali  nelle  aree  di  cui all' 
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  1.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7895 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
          
          
          Le annualità relative al limite  d' impegno  autorizzato con  l' articolo 33,  terzo  comma,  della  presente  legge, saranno iscritte nello stato di previsione della  spesa  del bilancio regionale nella misura  di  lire  200  milioni  per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.
          
          
          Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e  del  bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il  capitolo  7896  con  la denominazione: <<   Contributi  annui  costanti  sulle  spese sostenute dai comuni e consorzi tra enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali  a  servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui  all' 
articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   >>  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 600 milioni, corrispondente  alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
 
          
          
          Al predetto onere  di  lire  600  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
          
          
          Le annualità del suddetto limite d' impegno, autorizzato per gli  esercizi  dal  1986  al  2002,  faranno  carico  ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio  per  gli   esercizi medesimi.
          
          
          Sul precitato capitolo 7896 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
         
        
        
        
          Art.  83
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 34,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e  del  bilancio  per   l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica  n. 7   -   Categoria   XI   -   il   capitolo   7897   con   la denominazione: <<  Contributi una tantum per la  depurazione, il trattamento e lo smaltimento  delle  sostanze  utilizzate nel ciclo produttivo nelle aree di cui all' 
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   1.000 milioni, per l' esercizio 1983.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  1.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7897 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.
         
        
        
        
          Art.  84
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 35,  nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  pluriennale per gli esercizi 1983 - 1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica  n. 7   -   Categoria   XI   -   il   capitolo   7904   con   la denominazione: <<   Contributi  a  favore  dei  consorzi  fra piccole imprese industriali in settori  produttivi  omogenei nelle aree di cui all' 
articolo 9 della  legge  11  novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 500 milioni, per l' esercizio 1983.
 
          
          
          Al predetto onere  di  lire  500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  85
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36,  primo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  3 - Categoria XII - il capitolo  6828  con  la denominazione: <<   Conferimenti  annui  alla  Cassa  per  il Credito  alle  imprese  artigiane  per  la  concessione   di finanziamenti  agevolati  a  medio  termine   alle   imprese artigiane ubicate nelle aree di cui  all' 
articolo  1  della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   6.000 milioni,  corrispondenti  alle  quote  autorizzate  per  gli esercizi dal 1983 al 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  6.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5251 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986  al  1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio  per gli esercizi medesimi.
          
          
          Sul precitato capitolo 6828 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quarto comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  3 - Categoria XII - il capitolo  6829  con  la denominazione: <<   Conferimenti  annui  alla  Cassa  per  il credito alle imprese artigiane per il concorso nel pagamento degli interessi dei mutui agevolati  a  medio  termine  e  a breve  termine  contratti  dalle  imprese  artigiane,  dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra  imprese  artigiane nelle aree di cui all' 
articolo 10 della legge  11  novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  1.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5254 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986  al  1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio  per gli esercizi medesimi.
          
          
          Sul precitato capitolo 6829 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5254.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quinto comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7898 con la denominazione: <<  Contributi ai consorzi  provinciali di garanzia fidi fra imprese  artigiane  e  cooperative  tra imprese artigiane per l' integrazione dei loro fondi  rischi per interventi nelle aree di cui all' 
articolo 1 della legge 11  novembre  1982,  n.  828   >>  e  con   lo   stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   3.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  2.000  milioni  per l' esercizio 1983 e di lire 500 milioni per  ciascuno  degli esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7898 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quinto comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7899 con la denominazione: <<  Contributi ai consorzi  provinciali di garanzia fidi fra imprese  artigiane  e  cooperative  tra imprese artigiane per l' integrazione dei loro fondi  rischi per interventi nelle aree di  cui   all' 
articolo  10  della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   2.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.000  milioni  per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7899 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
         
        
        
        
          Art.  86
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  37, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7900 con la denominazione: <<  Contributo straordinario  all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per interventi nelle  aree di cui all' 
articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983, 2.000 milioni  per l' esercizio 1984 e 1.000 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7900 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  37, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7901  con  la denominazione: <<  Contributo straordinario all' Ente per  lo sviluppo dell' artigianato per interventi nelle aree di  cui all' 
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828   >>  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  1.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  37, lettera c),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7905 con la denominazione: <<  Contributo straordinario  all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per interventi nelle  aree di cui all' 
articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 1.000 milioni per   l' esercizio  1983,  e  lire  2.000 milioni per l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 7905 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
         
        
        
        
          Art.  87
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38,  primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984,  viene  istituito,  al  capitolo  7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n.  10 - Sezione V - la Partita n.  1 con la denominazione: <<   Finanziamenti per favorire la mobilità della manodopera nelle aree di cui all' 
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828   >>  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.250 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38,  primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984,  viene  istituito,  al  capitolo  7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n.  10 - Sezione V - la Partita n.  2 con la denominazione: <<   Finanziamenti per favorire la mobilità della manodopera nelle aree di cui all' 
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.250 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  38, secondo comma, lettera a), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco  n.  5),  alla  Rubrica  n.  10 - Sezione V - la Partita  n.  3  con  la  denominazione:  <<  Finanziamenti per sostenere l' apprendistato artigiano nelle aree di cui all' 
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 3.500 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 1.750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  3.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  38, secondo comma, lettera b), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco  n.  5),  alla  Rubrica  n.  10 - Sezione V - la Partita  n.  4  con  la  denominazione:  <<  Finanziamenti per sostenere l' apprendistato artigiano nelle aree di cui all' 
articolo 10 della legge 11  novembre  1982, n. 828  >> e con lo stanziamento complessivo, in  termini  di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  1.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  88
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39,  primo e secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V  -  Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della  Giunta regionale  -  Direzione  regionale  istruzione,   formazione professionale ed attività culturali -  Categoria  XI  -  il capitolo  6497   con   la   denominazione:   <<    Contributi straordinari  in  conto  capitale  a favore dell' IRFoP  per il potenziamento  dei  Centri  di  formazione  professionale nelle aree di cui all' 
articolo 1 della  legge  11  novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 600 milioni di cui  lire  400 milioni per   l' esercizio  1984  e  lire  200  milioni  per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere  di  lire  600  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39,  primo e secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II -  Sezione  V  -  Rubrica  n.  2 - Presidenza  della  Giunta regionale  -  Direzione  regionale  istruzione,   formazione professionale ed attività culturali -  Categoria  XI  -  il capitolo 6498 con la denominazione: <<  Contributi agli  Enti per l' acquisto di aree ed immobili e per la sistemazione di sedi dei Centri di formazione professionale  nelle  aree  di cui all' 
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.400 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  600 milioni per   l' esercizio  1984  e  lire  800  milioni  per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  1.400  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39,  terzo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V -  Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della   Giunta   regionale - Direzione regionale istruzione,  formazione  professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6499 con la  denominazione:  <<   Contributi   all'   IRFoP    per  la realizzazione di progetti formativi sperimentali nelle  aree di cui all' 
articolo 9 della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 500 milioni per l' esercizio 1983 e lire 1.000  milioni per l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  1.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 6499 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, ultimo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V -  Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della   Giunta   regionale - Direzione regionale istruzione,  formazione  professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6500 con la   denominazione:   <<    Contributi    agli    Enti    per l' effettuazione  di  iniziative   formative   a   carattere sperimentale nelle aree di cui all' 
articolo 10 della  legge 11  novembre  1982,  n.  828   >>  e  con   lo   stanziamento complessivo in termini di competenza, di lire  500  milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno  degli esercizi 1983 e 1984.
 
          
          
          Al predetto onere  di  lire  500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 6500 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
         
        
        
        
          Art.  89
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  40, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  10 - Categoria XI  -  il  capitolo 8518  con  la  denominazione:   <<    Fondo   regionale   per l' emigrazione per interventi da realizzare  nelle  aree  di cui all' 
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
 
          
          
          Al predetto onere  di  lire  500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 8518 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  40, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  10 - Categoria XI il capitolo 8519 con la denominazione: <<  Fondo regionale per  l' emigrazione per interventi da realizzare nelle aree di cui all' 
articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n.  828   >>  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
 
          
          
          Al predetto onere  di  lire  500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 8519 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
         
        
        
        
          Art.  90
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41,  primo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il capitolo 8114 con la denominazione:  <<   Contributo  a  favore  dei  fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole  imprese commerciali aventi sede nelle aree di cui   all' 
articolo  1 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   >>  e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni  per l' esercizio 1983, di lire 1.000 milioni  per   l' esercizio 1984 e di lire 250 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 8114 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41,  primo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il capitolo 8115 con la denominazione:  <<   Contributo  a  favore  dei  fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole  imprese commerciali aventi sede nelle aree di cui  all' 
articolo  10 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   >>  e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  1.500  milioni per   l' esercizio  1983,  di   lire   2.000   milioni   per l' esercizio 1984 e di lire 500  milioni  per   l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato  capitolo 8115 viene altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.500  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  41, secondo comma, nello stato di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio  1984,  vengono  istituiti  al   Titolo   II - Sezione V - Rubrica n.  8 -  Categoria  XI  -  i  seguenti capitoli:
- capitolo  8124  con  la   denominazione:   <<    Contributo   straordinario al Consorzio regionale di garanzia fidi  per   l' abbattimento degli interessi delle operazioni  bancarie   a breve termine  effettuate  da  società  cooperative  di   produzione  e   lavoro   costituite   fra   i   lavoratori   disoccupati nelle aree di cui all' articolo 1 della  legge   11 novembre 1982, n.  828  >> e con lo stanziamento di lire   1.000 milioni per l' esercizio 1984;
- capitolo  8125  con  la   denominazione:   <<    Contributo   straordinario ad integrazione del fondo rischi  costituito   dal Consorzio regionale di garanzia  fidi  per  iniziative   nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11  novembre   1982, n.  828  >> e  con  lo  stanziamento  di  lire  1.000   milioni per l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
         
        
        
        
          Art.  91
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  42, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il capitolo 8116 con la denominazione: <<   Contributi  in  conto  capitale  a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi  per l' acquisto, il rinnovo, l' ampliamento  delle  attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed  ai  locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per   l' acquisto di  mezzi  di  trasporto,  interni  e  stradali,   necessari all' esercizio dell' attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l' acquisto  e il rinnovo delle attrezzature degli impianti e dei mezzi  di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa nelle aree di cui all' 
articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 750 milioni,  suddiviso  in  ragione  di lire 250 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 500 milioni per l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere  di  lire  750  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 8116 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  42, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli  esercizi  1983 - 1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il capitolo 8117 con la denominazione: <<   Contributi  in  conto  capitale  a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi  per l' acquisto, il rinnovo, l' ampliamento  delle  attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed  ai  locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per   l' acquisto di  mezzi  di  trasporto,  interni  e  stradali,   necessari all' esercizio dell' attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l' acquisto  e il rinnovo delle attrezzature degli impianti e dei mezzi  di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa nelle aree di cui all' 
articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 750 milioni,  suddiviso  in  ragione  di lire 250 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 500 milioni per l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere  di  lire  750  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 8117 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
         
        
        
        
          Art.  92
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  43, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il capitolo 8118  con  la denominazione: <<  Finanziamenti  e  contributi  straordinari per   l' attuazione  di  programmi   nelle   aree   di   cui all' 
articolo  1  della  legge  11  novembre  1982,  n.  828 - concernenti l' impianto e l' allestimento  di  comprensori fieristici, centri  commerciali,  mercati  alla  produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone  di  servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine  >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 6.000 milioni, per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  6.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  43, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il capitolo 8119  con  la denominazione: <<  Finanziamenti  e  contributi  straordinari per   l' attuazione  di  programmi   nelle   aree   di   cui all' 
articolo  9  della  legge  11  novembre  1982,  n.  828 - concernenti l' impianto e l' allestimento  di  comprensori fieristici, centri  commerciali,  mercati  alla  produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone  di  servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine  >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  1.000  milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  di  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  43, lettera c),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il capitolo 8120  con  la denominazione: <<  Finanziamenti  e  contributi  straordinari per   l' attuazione  di  programmi   nelle   aree   di   cui all' 
articolo 10  della  legge  11  novembre  1982,  n.  828 - concernenti l' impianto e l' allestimento  di  comprensori fieristici, centri  commerciali,  mercati  alla  produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone  di  servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine  >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  1.500  milioni per   l' esercizio  1984  e  di  lire  3.500   milioni   per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  93
          
       
          
          
          Le annualità relative al limite  d' impegno  autorizzato con il primo comma dell' articolo 44 della  presente  legge, saranno iscritte nello stato di previsione della  spesa  del bilancio regionale nella misura di lire  1.000  milioni  per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
          
          
          Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il  capitolo  8121  con  la denominazione:  <<   Contributi  sugli  interessi  dei  mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone di cui all' 
articolo 1 della  legge  11  novembre 1982, n.  828, da parte  di  imprese  operanti  nel  settore commerciale,   nonché   delle   attività    di    servizio complementari a  tale  settore   >>  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per  gli esercizi dal 1983 al 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
          
          
          Le annualità del suddetto limite d' impegno  autorizzate per gli  esercizi  dal  1986  al  1992,  faranno  carico  ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio  per  gli   esercizi medesimi.
          
          
          Sul precitato capitolo 8121 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Le annualità relative al limite  d' impegno  autorizzato con il secondo comma, lettera a), del precedente articolo 44 della  presente  legge,  saranno  iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
          
          
          Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il  capitolo  8122  con  la denominazione: <<  Contributi annui costanti a  favore  degli operatori   commerciali,   al   fine    di    favorire    la razionalizzazione e lo  sviluppo  del  settore  distributivo nelle aree di cui all' 
articolo 1 della  legge  11  novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi  dal  1983  al 1985.
 
          
          
          All' onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
          
          
          Le annualità del suddetto limite d' impegno  autorizzate per gli  esercizi  dal  1986  al  1992,  faranno  carico  ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio  per  gli   esercizi medesimi.
          
          
          Sul precitato capitolo 8122 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Le annualità relative al limite  d' impegno  autorizzato con il secondo comma, lettera b), del precedente articolo 44 della  presente  legge,  saranno  iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 800 milioni per ciascuno degli  esercizi  finanziari dal 1983 al 1992.
          
          
          Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il  capitolo  8123  con  la denominazione: <<  Contributi annui costanti a  favore  degli operatori   commerciali,   al   fine    di    favorire    la razionalizzazione e lo  sviluppo  del  settore  distributivo nelle aree di cui all' 
articolo 10 della legge  11  novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi  dal  1983  al 1985.
 
          
          
          All' onere complessivo di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.
          
          
          Le annualità del suddetto limite d' impegno  autorizzate per gli  esercizi  dal  1986  al  1992,  faranno  carico  ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio  per  gli   esercizi medesimi.
          
          
          Sul precitato capitolo 8123 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5254.
         
        
        
        
          Art.  94
          
       
          
          
          Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  45, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  11 - Categoria XI  -  il  capitolo 8642 con la denominazione: <<  Contributi in  conto  capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell' 
articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n.  16 e  successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all' 
articolo 9 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   >>  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  2.000  milioni per   l' esercizio  1983  e  di  lire  3.000   milioni   per l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 8642 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 45,  primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  11 - Categoria XI  -  il  capitolo 8643 con la denominazione: <<  Contributi in  conto  capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell' 
articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n.  16 e  successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all' 
articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n.  828   >>  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  1.000  milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 8643 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
         
        
        
        
          Art.  95
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 46,  primo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  I - Rubrica n.  11 - Categoria XI - il capitolo  8644  con  la denominazione:  <<   Contributi  in  conto  capitale  per  le iniziative di cui alle lettere d) ed  e)   dell' 
articolo  2 della legge regionale 25 agosto 1965,  n.  16  e  successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all' 
articolo 9 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   >>  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 25.000 milioni, suddiviso in ragione di lire  1.000  milioni per   l' esercizio  1983,  di   lire   9.000   milioni   per l' esercizio 1984 e di lire 15.000 milioni per  l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al  predetto  onere  di  lire  25.000   milioni   si   fa fronte mediante prelevamento di  pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 8644 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 46,  terzo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale  per  gli  esercizi   1983-1985,   a   decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  11 - Categoria XI - il capitolo 8645 con  la denominazione:  <<   Contributi  in  conto  capitale  per  le iniziative di cui alla 
lettera e)   dell' articolo  2  della legge  regionale  25  agosto  1965,  n.  16   e   successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all' 
articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n.  828   >>  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire  8.000  milioni per   l' esercizio  1984  e  di  lire  7.000   milioni   per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire 15.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  96
          
       
          
          
          Le annualità relative al limite  d' impegno  autorizzato con il primo comma dell' articolo 47  della  presente  legge saranno iscritte nello stato di previsione della  spesa  del bilancio regionale nella misura di lire  1.000  milioni  per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.
          
          
          Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  11 - Categoria XI - il capitolo  8646  con  la denominazione:  <<   Contributi  sugli  interessi  dei  mutui contratti per le iniziative di cui alle lettere a) e b)  del 
primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n.  24 e successive modificazioni e  integrazioni,  da realizzare nelle aree di cui all' 
articolo 1 della legge  11 novembre 1982, n.  828  >> e con lo stanziamento complessivo, in  termini  di   competenza,   di   lire   3.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi dal 1983 al 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5251 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Le annualità del suddetto limite d' impegno, autorizzate per gli  esercizi  dal  1986  al  2002,  faranno  carico  ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio  per  gli   esercizi medesimi.
         
        
        
        
          Art.  97
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48,  primo e secondo comma, lettera a) nello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il capitolo  6830  con la  denominazione:  <<  Finanziamento  ad integrazione  dello  speciale  fondo  di   dotazione   della 'Finanziaria   regionale   Friuli-Venezia   Giulia - Friulia Spa ' per  interventi  a  favore  di società  operanti  nel settore  turistico  nelle  aree di cui all' 
articolo 1 della legge  11 novembre 1982, n.  828  >> e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   2.000 milioni, suddiviso  in ragione  di  lire  1.000  milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 6830 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - <<  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitolo  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  >> - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48,  primo e secondo comma, lettera b) nello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il  capitolo 6831    con    la    denominazione:   <<  Finanziamento    ad integrazione  dello  speciale  fondo  di   dotazione   della 'Finanziaria   regionale   Friuli-Venezia   Giulia - Friulia Spa'   per  interventi  a  favore  di  società operanti nel settore  turistico  nelle  aree di cui all' 
articolo 9 della legge  11 novembre 1982, n.  828  >> e  con  lo  stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48,  primo e secondo comma, lettera c) nello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il capitolo  6832  con la  denominazione: <<  Finanziamento   ad integrazione  dello  speciale  fondo  di   dotazione   della 'Finanziaria   regionale   Friuli-Venezia   Giulia - Friulia Spa'   per  interventi  a  favore  di  società operanti nel settore  turistico  nelle aree di cui all' 
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,   di  lire  4.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  2.000  milioni  per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
          
          
          Sul precitato capitolo 6832 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.
          Note:
          
          
          
            1Parole sostituite al primo comma da art. 64, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
 
          
          
          
            2Parole sostituite al quarto comma da art. 64, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
 
          
          
          
            3Parole sostituite al sesto comma da art. 64, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
 
         
        
        
        
          Art.  98
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 49,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere   dall' esercizio  1984, viene istituito al Titolo II - Sezione  V  -  Rubrica  n.  2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione  viabilità, trasporti  e  traffici,   porti   ed   attività   emporiali - Categoria XI - il capitolo 5596 con la  denominazione:  <<  Finanziamento straordinario a favore dell' Ente autonomo del porto di  Trieste  per  la  realizzazione  di  programmi  di investimento a valere sui fondi  di  cui   all' 
articolo  10 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   >>  e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire  5.000  milioni per   l' esercizio  1984  e  di  lire  11.000  milioni   per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire 16.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art.  99
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 50,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere   dall' esercizio  1984, viene istituito al Titolo II - Sezione  V  -  Rubrica  n.  2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione  viabilità, trasporti  e  traffici,   porti   ed   attività   emporiali - Categoria XI - il capitolo 5597 con la  denominazione:  <<  Finanziamento straordinario a favore del  Consorzio  per  lo sviluppo  industriale  del  Comune  di  Monfalcone  per   la realizzazione  di   programmi   di   investimento   per   il potenziamento del porto di Monfalcone, a valere sui fondi di cui all' 
articolo  10  della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984  e  di  lire  4.000 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  6.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art. 100
          
       
          
          
          Per gli onere previsti dal precedente articolo 51,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere   dall' esercizio  1984, viene istituito al Titolo II - Sezione  V  -  Rubrica  n.  2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione  viabilità, trasporti  e  traffici,   porti   ed   attività   emporiali - Categoria XI - il capitolo 5598 con la  denominazione:  <<  Finanziamento straordinario a favore del  Consorzio  per  lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno  per  la realizzazione  di   programmi   di   investimento   per   il potenziamento dello scalo marittimo di Porto Nogaro  situato nelle aree di cui all' 
articolo 10 della legge  11  novembre 1982, n.  828  >>  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984  e  di  lire  2.000 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art. 101
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 53,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere   dall' esercizio  1984, viene istituito al Titolo II - Sezione  V  -  Rubrica  n.  3 - Categoria XII - il capitolo 6833 con la denominazione:  <<  Sottoscrizione di nuove azioni della Società Autovie Venete SpA    per l' aumento  del  capitale  sociale  da  destinare interamente alla prosecuzione del raccordo autostradale <<  A 28  >> a servizio dell' area pordenonese, a valere sui  fondi di cui all' 
articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  >> e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione  di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di  lire  12.000 milioni per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire 14.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art. 102
          
       
          
          
          Per gli oneri previsti dal precedente articolo 54,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizio 1983-1985, a decorrere  dall' esercizio  1984, viene istituito al Titolo II - Sezione  V  -  Rubrica  n.  3 - Categoria XII - il capitolo 6834 con la denominazione:  <<  Conferimento a favore delle <<  Autovie Servizi  >> SpA    per la progettazione, la ristrutturazione, l' ampliamento ed  il completamento degli impianti confinari alla frontiera  italo -  austriaca  di  Tarvisio,  a  valere  sui  fondi  di   cui all' 
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828   >>  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  2.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 12.000  milioni  per l' esercizio 1985.
 
          
          
          Al predetto onere di lire 14.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.
         
        
        
        
          Art. 103
          
       
          
          
          La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione  sul  Bollettino   Ufficiale   della   Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.