Art. 1
In attesa di poter dare attuazione agli articoli 14 e 15 della
legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per le prestazioni di assistenza e di riabilitazione psicofisica erogate presso strutture residenziali protette per anziani incluse nell' elenco regionale di cui all'
articolo 14, ottavo comma, della predetta legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, e facenti capo ad enti o istituzioni pubbliche ovvero private, purché queste ultime risultino previamente convenzionate con il Comune nel cui territorio è ubicata la struttura o con l' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali nel cui ambito il Comune stesso è compreso.
Art. 2
La contribuzione si riferisce agli ospiti delle residenze di cui al precedente articolo che abbiano raggiunto i limiti di età per il pensionamento - rispettivamente di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini - e che si trovino in condizioni di non autosufficienza.
Sono da considerare anziani privi di autosufficienza quei soggetti in stato di invalidità che presentano una grave compromissione delle funzioni occorrenti al soddisfacimento delle necessità personale e/o della vita di relazione.
Art. 3
La contribuzione consiste in una quota capitaria giornaliera per ospite e la sua misura verrà determinata annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' igiene e sanità entro un limite comunque non superiore alla differenza fra le rette medie su base regionale stabilite rispettivamente per gli ospiti non autosufficienti e per quelli autosufficienti.
Art. 4
L' intervento di cui ai precedenti articoli è attuato dalle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali nel cui territorio sono ubicate le strutture, previo accertamento della condizione di non autosufficienza degli ospiti, che verrà effettuato dal settore preposto, in ciascuna Unità sanitaria locale, all' igiene pubblica, profilassi e medicina legale.
A tal fine le Unità sanitarie locali presenteranno trimestralmente istanze alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità per l' ottenimento dei contributi, corredate da prospetti riepilogativi per ciascuna struttura di ricovero, contenenti:
- le generalità degli assistiti;
- le rispettive giornate di effettiva presenza;
- l' importo delle spese imputabili alle prestazioni considerate dalla presente legge.
Le Unità sanitarie locali dovranno inoltre allegare un' attestazione dalla quale risulti la ricorrenza per le persone assistite della condizione di non autosufficienza per i periodi indicati nei prospetti riepilogativi.
In relazione alle domande presentate la Direzione regionale dell' igiene e della sanità, di concerto con la Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione, provvederà con propri decreti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, alla erogazione dei contributi a favore delle Unità sanitarie locali interessate, nel limite di cui al precedente articolo 3 e comunque in misura non superiore per ciascuna struttura residenziale alla specifica differenza esistente fra retta per persona non autosufficiente e retta per persona autosufficiente.
Art. 5
Le erogazioni effettuate dalla competente Direzione regionale ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo saranno utilizzate dalle Unità sanitarie locali responsabili per territorio per corrispondere periodicamente agli enti e alle istituzioni cui fanno capo le strutture di ospitalità i contributi previsti dalla presente legge.
Successivamente alla prima assegnazione e comunque entro ciascun trimestre dall' introito dei fondi gli enti e le istituzioni beneficiari dovranno rendicontare alle competenti Unità sanitarie locali l' impiego dei contributi e produrre una dichiarazione attestante che nelle misure dei contributi introitati sono stati ridotti i corrispondenti oneri per rette gravanti sugli ospiti e sui loro familiari e/o sui Comuni di rispettivo domicilio di soccorso.
Eventuali somme non utilizzate dovranno essere restituite direttamente all' Amministrazione regionale mediante apposito versamento al Tesoriere regionale.
Art. 6
In aggiunta agli interventi di cui ai precedenti articoli, fra gli enti e le istituzioni cui fanno capo le strutture residenziali incluse nell' elenco regionale richiamato dall' articolo 1 della presente legge e le Unità sanitarie locali della regione potranno essere stipulate convenzioni previa autorizzazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' igiene e alla sanità affinché le Unità sanitarie locali medesime forniscano, con proprio personale, determinate prestazioni occorrenti al mantenimento e alla riattivazione funzionale di anziani e di inabili.
Ove le prestazioni predette concorrano concretamente ad alleviare i costi dei ricoveri, le convenzioni dovranno contenere l' impegno dell' ente o dell' istituzione a ridurre in proporzione le rette di ospitalità praticate.
Art. 7
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 8 miliardi per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2541 con la denominazione: << Finanziamenti alle Unità sanitarie locali per la concessione di contributi per le prestazioni di assistenza e di riabilitazione psicofisica erogate agli ospiti che si trovino in condizione di non autosufficienza presso strutture residenziali protette per anziani, e per prestazioni dirette a favore degli anziani e degli inabili >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 8 miliardi per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 8 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 2541 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 8
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.