LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 63

Modifiche di leggi regionali d' intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nel Friuli - Venezia Giulia e rifinanziamento dell' articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, concernente interventi per sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche di competenza comunale di cui all' articolo 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/1983
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
420.03 - Edilizia scolastica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, vengono apportate le seguenti modifiche:
- all' articolo 46 bis, come inserito con l' articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione << contributi pluriennali costanti pari all' 8% per la durata massima di 20 anni o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore >> è sostituita dalla seguente: << contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente >>;
- all' articolo 50, secondo comma, così come modificato dall' articolo 37 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione << viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all' 8% per la durata massima di 20 anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore >> è sostituita dalla seguente: << vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente >>;
- all' articolo 51, secondo comma, così come sostituito dall' articolo 38 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione << viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all' 8% per la durata massima di 20 anni >> è sostituita dalla seguente: << vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente >>.

Art. 2
 
Al primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione << un contributo pluriennale costante pari all' 8% della medesima, per una durata massima di 20 anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore >> è sostituita dalla seguente: << contributi ventennali costanti pari all' 8% della medesima, da corrispondersi annualmente >>.
Art. 3
 
Alla legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, vengono apportate le seguenti modifiche:
- all' articolo 4 la locuzione << un contributo pluriennale costante dell' 8% >> è sostituita dalla seguente: << contributi ventennali costanti dell' 8% da corrispondersi annualmente, >>;
- all' articolo 5 la locuzione << contributi costanti pluriennali dell' 8% >> è sostituita dalla seguente: << contributi ventennali costanti dell' 8% da corrispondersi annualmente, >>.

Art. 4
 
I termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere le provvidenze previste dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e dall' articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, per gli interventi a favore di case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi sono riaperti per mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
 
In via di interpretazione autentica degli articoli 7, primo comma, lettera a), e 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si intende che il Gruppo Interdisciplinare Centrale può operare anche in formazione ridotta tramite nuclei di lavoro, commissioni, gruppi di lavoro e singoli esperti, e che il medesimo è validamente costituito anche senza la partecipazione dell' esperto designato dall' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, primo comma, L. R. 53/1984
2Articolo interpretato da art. 1, L. R. 44/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 44/1990
4Articolo abrogato da art. 7, comma 23, L. R. 2/2000
Art. 7
 
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 5.000.000.000 per l' esercizio 1983.
L' onere previsto dal precedente comma fa carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 5.000.000.000 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Sul medesimo capitolo 6014 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1983.