Alla
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, vengono apportate le seguenti modifiche:
- all' articolo 46 bis, come inserito con l' articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione << contributi pluriennali costanti pari all' 8% per la durata massima di 20 anni o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore >> è sostituita dalla seguente: << contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente >>;
- all' articolo 50, secondo comma, così come modificato dall' articolo 37 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione << viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all' 8% per la durata massima di 20 anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore >> è sostituita dalla seguente: << vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente >>;
- all' articolo 51, secondo comma, così come sostituito dall' articolo 38 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione << viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all' 8% per la durata massima di 20 anni >> è sostituita dalla seguente: << vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente >>.