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Indice:
L.R. n. 60/1983
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Leggi regionali
Legge regionale
20 giugno 1983
, n.
60
Modifica e rifinanziamento della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, concernente gli interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 21/06/1983, N. 068
Data di entrata in vigore:
21/06/1983
Materia:
340.01
-
Sport
340.02
-
Tempo libero
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Il limite di lire 40.000.000, previsto dall'
articolo 5, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43
, relativo ai contributi in conto capitale, viene elevato a lire 60.000.000.
Art. 2
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della suddetta legge regionale, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 200 milioni.
Art. 3
Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato nell' esercizio 1980 con l'
articolo 10 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27
, viene ridotto di lire 200 milioni a decorrere dall' esercizio finanziario 1983.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1989.
Art. 4
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con l' articolo 2 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento in termini di competenza viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 3 - mediante storno di pari importo dal capitolo 8353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative