Art. 1
In prima attuazione di quanto previsto dall'
articolo 4, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, il personale - in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo determinato presso Comuni, Consorzi di enti locali territoriali costituiti per l' esercizio di funzioni e servizi socio - assistenziali e le Province, purché adibito a servizi di tale natura alla data del 3 giugno 1981 ovvero anche successivamente, se assunto in sostituzione di personale con contratto a termine cessato per qualsiasi causa - viene mantenuto in servizio per essere posto a disposizione delle Unità sanitarie locali di pertinenza, a far tempo dalla determinazione dell' articolazione in distretti sanitari di base, ai sensi dell'
articolo 10, primo comma, lettera d) della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, e, comunque, entro i termini fissati per l' inizio dell' effettivo esercizio da parte delle predette Unità sanitarie locali delle funzioni socio - assistenziali di competenza.
Il personale non di ruolo o, comunque, con rapporto di lavoro temporaneo, di cui all' articolo 3, ultimo comma, della
legge regionale 26 novembre 1980, n. 66, agli articoli 15 e 16 della
legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, ed agli articoli 2, terzo comma, e 3 della
legge regionale 15 dicembre 1981, n. 82, nonché il personale assunto, ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, dai Comuni e Consorzi, dalla Comunità collinare del Friuli e dalle Comunità montane delle Province di Udine, Pordenone e Gorizia per le necessità dell' assistenza nelle zone terremotate del Friuli, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà, altresì, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, essere collocato a disposizione delle Unità sanitarie locali di pertinenza.
Art. 2
Il personale di ruolo delle Province adibito alle funzioni socio - assistenziali di competenza residuale, in forza di leggi statali e regionali, può mediante apposita convenzione essere posto a disposizione delle Unità sanitarie locali di pertinenza.
Pure entro i termini suindicati, e ciò sino all' individuazione di quanto previsto dall' articolo 4, terzo comma, della citata
legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, il personale di ruolo trasferito ai Comuni in forza delle leggi regionali 26 novembre 1980, n. 66, e 22 dicembre 1980, n. 70, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture residenziali adibite a servizi socio - assistenziali, potrà, altresì in via convenzionale, essere posto a disposizione delle predette Unità sanitarie locali, unitamente, peraltro, all' assegnazione alle stesse della gestione delle strutture suindicate.
Art. 3
Il personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 dovrà essere incluso in appositi elenchi nominativi, da approvarsi dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' emigrazione.
A tal fine gli enti dai quali dipende il personale predetto provvedono entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, tramite formale atto deliberativo, esecutivo ai sensi dell'
articolo 21, secondo comma, della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, alla redazione degli elenchi nominativi di rispettiva spettanza corredati dai dati qui sotto indicati.
Per ciascun dipendente saranno indicati il cognome ed il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d' impiego e le mansioni assegnate, la data di conseguimento della posizione funzionale rivestita per il personale di ruolo e la sede di servizio.
I predetti enti devono portare a conoscenza del personale dipendente le deliberazioni di cui al secondo comma mediante adeguata pubblicizzazione per un periodo di 15 giorni.
Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni devono essere avanzate dagli interessati agli enti predetti, non oltre 10 giorni dal termine della pubblicazione di detti atti; le correzioni accolte sono approvate tramite atto deliberativo entro 15 giorni dal ricevimento delle predette istanze.
Le deliberazioni di cui al precedente secondo comma e quelle eventuali di cui al quinto comma sono immediatamente inoltrate alla Direzione regionale dell' assistenza sociale.
Art. 4
Il personale collocato a disposizione delle Unità sanitarie locali ai sensi della presente legge viene posto alla dipendenza funzionale delle stesse e se proveniente da Comuni rimane nello status di dipendente dell' ente di appartenenza, se proveniente dalla Province - fatta eccezione per quello di cui al precedente articolo 2, secondo comma - o da Consorzi di enti locali territoriali ovvero da Comunità montane e collinare acquista dalla data del relativo provvedimento di messa a disposizione lo status di dipendente del Comune capoluogo di Provincia ovvero del Comune sede dell' Unità sanitaria locale di appartenenza, a meno che non opti entro novanta giorni dalla data predetta per l' acquisto dello status di dipendente del Comune di residenza, qualora detto Comune sia compreso nell' Unità sanitaria locale di destinazione.
Al Comune di provenienza o, comunque, di appartenenza rimangono riservate le attribuzioni in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale qui considerato, le quali, in materia di sanzioni disciplinari, di congedi straordinari e di aspettativa, vengono esercitate sentite le Unità sanitarie locali di competenza.
Ai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, con riferimento alla normativa contrattuale in atto per i dipendenti degli Enti locali, spetta di provvedere, dandone comunicazione all' ente di appartenenza, in materia di orario di lavoro, riposi e festività; di congedi ordinari e permessi; di lavoro straordinario; di missioni, trasferte ed autorizzazioni all' uso del mezzo proprio.
Art. 5
A decorrere dalla data di emissione dei provvedimenti di messa a disposizione del personale alle Unità sanitarie locali di cui al precedente articolo 4 l' Amministrazione regionale, ferma restando la contribuzione ai Comuni per spese correnti derivante dalle specifiche leggi regionali in materia di assistenza sociale, è altresì autorizzata a trasferire ai predetti enti - in misura intera ed in via anticipata - i fondi necessari agli stessi per far fronte ai nuovi oneri relativi al personale proveniente da altri Comuni ed Enti locali.
Art. 6
Le annualità relative al predetto limite vengono revocate per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Art. 7
Per le finalità di cui all' articolo 5 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3333 con la denominazione: << Erogazioni ai Comuni di fronte ai nuovi oneri relativi al personale adibito a funzioni socio - assistenziali proveniente da altri Comuni ed Enti locali >> e con lo stanziamento complessivo - in termini di competenza - di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere si fa fronte - in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 6 - mediante storno di pari importo dal capitolo 7829 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983.
Sul precitato capitolo 3333 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 8
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.