LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 1983, n. 55

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14. Istituzione delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/07/1983
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 1
 
Il testo dell' articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
Organi della Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali sono:
1. l' Assemblea generale;
2. il Comitato di gestione;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei revisori. >>.


Art. 2
 
Dopo l' articolo 16 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, sono inseriti i seguenti:
<< Art. 16 bis
 
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero del Tesoro, uno designato dall' Assemblea generale dell' Unità Sanitaria Locale e uno scelto dalla Giunta regionale all' atto dell' adozione del provvedimento costitutivo dell' intero Collegio.
Il componente di nomina giuntale deve appartenere al ruolo dei revisori ufficiali dei conti ed allo stesso vengono affidate le funzioni di Presidente del Collegio.
Il Collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
Art. 16 ter
 
Al Collegio dei revisori compete:
1) l' esame del bilancio di previsione;
2) l' esame del rendiconto generale annuale al fine di verificarne la regolarità amministrativo - contabile e di redigere la relazione da allegare al rendiconto stesso;
3) l' esame e la sottoscrizione dei rendiconti trimestrali di cui all' articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché la redazione di una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo - contabile da trasmettere alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità ed ai Ministeri del Tesoro e della Sanità;
4) il controllo della gestione economico - finanziaria con particolare riferimento alla conformità della stessa alle previsioni del Piano sanitario regionale ed alle direttive di indirizzo e coordinamento formulate dall' Amministrazione regionale; le risultanze di tale attività di controllo dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità.

Per l' esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e dei documenti contabili della Unità Sanitaria Locale.
I revisori possono assistere alle riunioni dell' Assemblea generale e del Comitato di gestione.
Art. 16 quater
 
Il Collegio dei revisori è convocato dal proprio Presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi.
Le riunioni del Collegio avvengono di norma in locali messi a disposizione dalla Unità Sanitaria Locale presso la propria sede.
Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive del Collegio, decade dall' Ufficio.
Art. 16 quinquies
 
A titolo di compenso forfettario per la partecipazione alle sedute ed, in genere, per l' esercizio delle funzioni contemplate nell' articolo 16 ter, è dovuta al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori una indennità pari al venti per cento di quella spettante al Presidente del Comitato di gestione della rispettiva Unità Sanitaria Locale.
Agli stessi è altresì corrisposto, se eventualmente dovuto, il trattamento di missione. >>.