LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 16 bis aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 44/1988
TITOLO I
 ASSETTO DELLA DISCIPLINA DELL' IMPIEGO
RELATIVO AL PERSONALE DELLA REGIONE
AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 5, L. R. 18/1996
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 5, L. R. 18/1996
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 5, L. R. 18/1996
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 5, L. R. 18/1996
TITOLO II
 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53, E ALLA
LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 1965, N. 21
Art. 5

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole soppresse al terzo comma da art. 6, comma 3, L. R. 28/1987
2Parole sostituite al terzo comma da art. 6, comma 3, L. R. 28/1987
3Secondo comma abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 20/2002
4Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 6
 
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica funzionale non sono prese in considerazione le anzianità convenzionali attribuite ai sensi delle leggi regionali d' inquadramento per i servizi prestati nelle qualifiche funzionali immediatamente o ulteriormente inferiori a quella di inquadramento e per quelli non di ruolo, salvo quelli di cui all' articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.
Ai fini di cui al comma precedente, per il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960 n. 1600, ovvero per il personale transitato dal ruolo speciale ad esaurimento ai ruoli aggiunti ed ai ruoli organici, viene valutata l' anzianità di servizio maturata a decorrere dal 26 ottobre 1954.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera k), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 8
 
Dopo il quinto comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:
<< La norma di cui al comma precedente si applica anche in caso di adozione. >>.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera k), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 10
 
All' articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire 600 orarie, 750 orarie, 1.000 orarie sono rispettivamente elevati a lire 1.000 orarie, 1.000 orarie, 1.400 orarie.
Art. 11
 
All' articolo 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la dizione << dirigente: caporedattore >> e prima della dizione << consigliere: caposervizio >> è inserita la seguente << funzionario: vicecaporedattore >>.
Art. 12
 
All' articolo 26 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene aggiunto il seguente comma:
<< Al personale interessato all' applicazione del presente articolo viene comunque garantito un beneficio minimo pari al valore di una classe di stipendio nella misura prevista dalla tabella << C >> allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. >>.

Art. 13
 
Il personale delle Associazioni provinciali allevatori, che abbia prestato servizio presso la Regione Friuli - Venezia Giulia per almeno un anno nel biennio 1981-1982, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data medesima, nel ruolo unico regionale con la qualifica di coadiutore.
Al personale di cui al presente articolo viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso le Associazioni provinciali allevatori alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi.
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso le dette Associazioni nella carriera corrispondente alla qualifica d' inquadramento è valutata per intero.
Art. 14
 
Alla fine del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, e alla fine della prima frase del terzo comma dell' articolo 45 e del secondo comma dell' articolo 48 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene aggiunta la seguente disposizione: << ... e del rateo determinato alla medesima data dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza; si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d' inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato >>.
Art. 15
 
Le disposizioni di cui all' articolo 46, primo, secondo, quarto comma della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, si applicano, nel limite di una unità, al personale ivi indicato che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi servizio presso la Regione.
L' inquadramento di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato, da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.
Art. 16
 
Il dipendente in costanza di rapporto di servizio può richiedere un' anticipazione del trattamento previdenziale, di cui all' articolo 141 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo quanto previsto dal sesto al undicesimo comma dell' articolo 2120 del Codice Civile, sub articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Con apposito Regolamento di esecuzione saranno determinate le modalità di concessione dell' anticipazione di cui al precedente comma.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 19, primo comma, L. R. 49/1984
2Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 26/1985
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 7, L. R. 15/2014
Art. 16 bis
1. L' anticipazione della buonuscita di cui all' articolo 16 può essere concessa per le seguenti finalità:
a) spese per terapie e/o interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sé o per i familiari conviventi;
b) acquisizione della prima casa di abitazione per sé, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi;
c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell' abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o dei figli conviventi, o di quella in locazione;
d) spese di arredamento dell' abitazione, nonché spese per contratti di locazione e/trasloco;
e) matrimonio;
f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;
g) estinzione di mutui fondiari o edilizi;
h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzione a fini previdenziali;
i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purché né doloso, né preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;
l) pagamento di imposte di successione.

2. Nel regolamento di esecuzione di cui all' articolo 16, secondo comma, verrà specificata la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1. Per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la documentazione da produrre è riferita esclusivamente al verificarsi dell' evento.
3. L' anticipazione della buonuscita è cumulabile con altre provvidenze statali e/o regionali finalizzate allo stesso intervento per il quale viene richiesta l' anticipazione medesima.
4. L'anticipazione della buonuscita è concessa per tutte le finalità di cui al comma 1, sia per gli interventi da effettuare e per gli eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi già effettuati e per gli eventi verificatisi, purché la relativa domanda sia presentata entro due anni dal verificarsi dell'evento o dell'intervento.
4 bis. L'anticipazione della buonuscita non può essere richiesta né comunque liquidata nei dodici mesi antecedenti la cessazione obbligatoria dal servizio.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 44/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 31/1997
3Comma 4 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 17/2004
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 15, L. R. 12/2010
5Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 34/2015
6Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 8, comma 6, L. R. 34/2015
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera k), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000
Art. 19
 
In attesa di definire il sistema per effettuare il riallineamento tra trattamento economico ed anzianità di servizio del personale regionale, al personale medesimo, in servizio alla data del 1 gennaio 1983, lo stipendio viene rideterminato, a decorrere dalla data suddetta, con l' attribuzione di un importo annuo pari allo 0,50% dell' iniziale di qualifica, rapportato a mese, per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, di anzianità nella qualifica maturata alla data del 31 dicembre 1982. Per il personale appartenente alla qualifica di dirigente viene valutata anche l' anzianità maturata nella carriera direttiva.
TITOLO III
 ATTUAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DI
CUI ALL' ARTICOLO 172, TERZO COMMA, DELLA
LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53
Art. 20
In relazione al disegno di legge in corso, concernente << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio e dell' Amministrazione regionale >>, l' organico del personale del ruolo unico regionale, suddiviso per qualifiche funzionali, viene determinato nella seguente misura:
Dirigenti210
Funzionari210
Consiglieri430
Segretari1140
Coadiutori920
Agenti tecnici180
Commessi210
3300


Sono messi a concorso per titoli, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con effetto dal 1° luglio 1981, i posti, suddivisi per qualifica funzionale, nel limite sottoindicato:
- per il passaggio alla qualifica di funzionario fino a n. 210 posti;
- per il passaggio alla qualifica di consigliere fino a n. 280 posti;
- per il passaggio alla qualifica di segretario fino a n. 150 posti;
- per il passaggio alla qualifica di coadiutore fino a n. 60 posti.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali, si procederà ad attribuire i posti di cui al comma precedente ai singoli profili professionali di ciascuna qualifica.
Il personale che, nel limite dei posti previsti dal secondo comma, consegua la nomina alla qualifica superiore, svolgerà le mansioni obiettive proprie della nuova qualifica e del relativo profilo professionale, come determinate dal regolamento di esecuzione previsto dall' articolo 10, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
I posti portati in aumento dal presente articolo nella qualifica di dirigente vengono conferiti con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di riforma di cui al primo comma.
I posti disponibili al 1° luglio 1983 nella qualifica di dirigente vengono conferiti, con effetto dal 1° luglio 1983, secondo quanto previsto all' articolo 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con riferimento al requisito dell' anzianità al 30 giugno 1983.
I 60 posti disponibili nella qualifica di coadiutore vengono rispettivamente attribuiti nel limite di 40 posti al personale appartenente alla qualifica di agente tecnico e nel limite di 20 posti al personale appartenente alla qualifica di commesso.
Per le qualifiche ex ENALC di << barman >> e << secondo maitre >> equiparate, secondo la tabella << A >> allegata alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, al secondo livello del ruolo ad esaurimento, viene fissata, a decorrere dal 1° dicembre 1982, la corrispondenza al terzo livello del ruolo ad esaurimento ed il personale appartenente a dette qualifiche viene inquadrato, a decorrere dalla medesima data, nel terzo livello del ruolo ad esaurimento.
Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, partecipa al regime transitorio di cui al presente Titolo III secondo l' equiparazione di cui al quinto comma dell' articolo 5. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore del ruolo unico regionale, detto personale cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.
In conseguenza di quanto disposto dal presente Titolo III, i concorsi interni previsti dall' articolo 34 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con decorrenza dal 1° gennaio 1982 e dal 1° gennaio 1983 non vengono effettuati.
Ai fini dei concorsi interni previsti dagli articoli 34 e 36 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per l' accesso alla qualifica immediatamente superiore, con effetto 1° gennaio 1984, è riservato rispettivamente il 35% e l' 85% dei posti resisi disponibili nel 1983 a seguito di cessazioni dal servizio.
Con la legge di riforma di cui al primo comma, si provvederà a definire la posizione soprannumeraria di cui all' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21.
Note:
1Integrata la disciplina dell'undicesimo comma da art. 4, primo comma, L. R. 26/1985
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 26/1985
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 22/1986
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, primo comma, L. R. 38/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, primo comma, L. R. 64/1986
6Per il contingente organico vedi la tabella << A >> di cui all' articolo 259, comma 1, L.R. 7/88.
7Integrata la disciplina del quinto comma da art. 67, comma 2, L. R. 44/1988
Art. 21
 
Gli effetti giuridici derivanti dall' applicazione del regime transitorio di cui al presente Titolo III, decorrono, ai fini della determinazione dell' anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale, dal 1 luglio 1981.
Al personale che accede alla qualifica superiore con effetto dal 1 luglio 1981, il beneficio della differenza di livello previsto dall' articolo 38, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene attribuito a decorrere dal 1 gennaio 1983.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 3, secondo comma, L. R. 26/1985
2Parole sostituite al primo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 26/1985
Art. 22
 
I passaggi di qualifica funzionale di cui al precedente articolo 20 avvengono mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i dipendenti appartenenti al ruolo unico regionale alla data del 30 giugno 1981, che si trovino in servizio alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande.
Al concorso sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella per cui si bandisce il concorso.
Per partecipare al concorso di cui al comma precedente è richiesta un' anzianità di servizio effettiva nella qualifica funzionale di appartenenza di almeno cinque anni già maturata al 30 giugno 1981.
Non saranno prese in considerazione, agli effetti del precedente comma, le anzianità convenzionali attribuite ai sensi delle leggi regionali di inquadramento per servizi non di ruolo e per i servizi prestati nelle qualifiche funzionali immediatamente o ulteriormente inferiori a quella d' inquadramento, fatti salvi i servizi di cui all' articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.
Al concorso per l' accesso alla qualifica di coadiutore sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche di agente tecnico e di commesso, con anzianità di servizio effettiva di almeno cinque anni, maturata anche complessivamente nelle due qualifiche.
Non si può prescindere dal prescritto titolo di studio allorché esso sia richiesto, per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale, in base alla normativa vigente.
L' istituzione di profili professionali tecnici nelle qualifiche di segretario, consigliere e funzionario, cui possa accedere rispettivamente il personale appartenente alla qualifica di coadiutore, di segretario e di consigliere, a prescindere dal possesso del titolo di studio, da prevedersi con il regolamento di esecuzione di cui all' articolo 10, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ha effetto dal 30 giugno 1981.
Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 24 si determineranno i criteri di corrispondenza tra i profili di appartenenza e quelli cui accedere. Con il medesimo regolamento sarà altresì prevista l' eventuale obbligatorietà di partecipazione a corsi di qualificazione professionale.
Art. 23
 
Ai fini della partecipazione al regime transitorio, viene considerata causa di esclusione dallo stesso l' avere già conseguito, nell' Ente di provenienza, il passaggio, mediante sistemi diversi dal concorso per esami o per titolo ed esami, previsti dal DPR 16 ottobre 1979, n. 509, e dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica funzionale superiore corrispondente a quella d' inquadramento nel ruolo unico regionale.
Ai fini della partecipazione al regime transitorio, viene considerata causa di esclusione dallo stesso l' avere riportato, negli ultimi cinque anni precedenti la data del bando di concorso, una sanzione disciplinare superiore alla nota di demerito.
Art. 24
Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplineranno i titoli valutabili per la partecipazione ai concorsi di cui all' articolo 20, nonché i criteri per la valutazione dei titoli stessi e le modalità per la formazione della graduatoria.
Con il medesimo regolamento saranno stabiliti i criteri per la determinazione del punteggio minimo di idoneità per la quantità e qualità del servizio prestato, risultante dalla relazione di cui al successivo comma.
Tra i titoli valutabili devono essere compresi oltre a quelli previsti dall' articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, fermo restando quanto disposto dall' articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86, e dall' articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, anche, tra l' altro, il possesso del titolo di studio richiesto per livelli superiori a quello di appartenenza, nonché l' appartenenza, al giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, alla qualifica di segretario capo o equiparata, di segretario principale o equiparata, di coadiutore capo o equiparata, di coadiutore principale o equiparata, di addetto tecnico capo o equiparata, di commesso capo. È inoltre richiesta, quale titolo valutabile, una relazione analitica redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell' Ente o dal Direttore del Servizio Autonomo competente e riferentesi alla durata, alla quantità ed alla qualità del servizio prestato dal candidato alla data di pubblicazione del bando di concorso presso l' Amministrazione e gli Enti regionali, da sottoporre al parere dell' apposita Commissione paritetica costituita presso il Consiglio di Amministrazione.
Nella relazione sarà riservata, tra l' altro, particolare valutazione all' attività svolta presso la Segreteria Generale Straordinaria per i problemi del terremoto nonché per l' attività svolta in via ordinaria relativamente a mansioni di istruttoria e controllo in materia di strumenti urbanistici comunali.
La Commissione giudicatrice dei concorsi sarà costituita dal Consiglio di Amministrazione.
Con il medesimo regolamento saranno determinate le procedure ed i criteri per la formulazione della relazione nonché le modalità per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dell' interessato avverso la relazione medesima.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 11 giugno 1993, n. 333, l' illegittimita' costituzionale del quinto comma.
2La menzione alla Commissione paritetica si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.
TITOLO IV
 ASSEGNO RIASSORBIBILE CON I FUTURI
MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI
Art. 25
 
A decorrere dal 1° gennaio 1982 ai dipendenti regionali il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto, in base alla qualifica posseduta al 31 dicembre 1981, un assegno lordo mensile, riassorbibile coi miglioramenti che deriveranno dalla revisione contrattuale 1982-1984, da definirsi con successiva legge regionale, dell' importo risultante dalla seguente tabella:
Livelli o
qualifiche
Importi mensili lordi
dal 1.1.1982dal 1.1.1983
II livello - commesso40.00055.000
III livello - agente tecnico48.00065.000
IV livello - coadiutore54.00075.000
V livello - segretario69.00095.000
VI livello - consigliere88.000120.000
VII livello - funzionario104.000145.000
VIII livello - dirigente140.000195.000


Al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1982 ed il 1° gennaio 1983, l' importo corrispondente alla differenza fra l' assegno previsto per l' anno 1983 e quello previsto per l' anno 1982 viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1982.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, secondo comma, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.
Art. 26
 
Gli importi di cui al precedente articolo 25 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali.
Le indennità previste all' articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, vengono calcolate anche sugli importi di cui al precedente articolo 25.
Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Art. 27
 
Al personale cessato dal servizio anteriormente alla data del 2 gennaio 1982, il cui trattamento economico in quiescenza sia già stato determinato in via definitiva dalla CPDEL viene corrisposto, a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti, un acconto mensile individualmente determinato rapportando gli importi previsti all' articolo 25 all' aliquota corrispondente alla durata del servizio utile. In caso di pensione indiretta, l' acconto sarà pari alla metà dell' importo che sarebbe spettato al dipendente.
Detti acconti vengono computati anche nella tredicesima mensilità e sono assoggettati all' IRPEF.
Art. 28
 
I benefici previsti dalla presente legge, nonché quelli previsti dalle leggi regionali 9 dicembre 1982, n. 81 e 24 gennaio 1983, n. 12, non si applicano al personale di cui all' articolo 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
TITOLO V
 NORME FINANZIARIE
Art. 29
 
Gli oneri per gli assegni fissi - ivi compresi quelli relativi agli acconti di cui all' articolo 25 - per le ritenute previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:
- per l' esercizio 1983, in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 3.300 milioni, di lire 200 milioni e di lire 850 milioni;
- per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985, in termini di competenza, rispettivamente, di lire 2.100 milioni, di lire 200 milioni e di lire 750 milioni.

Art. 30
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 27 della presente legge fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1985.
Sul precitato capitolo 229 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 550 milioni.
Art. 31
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 16, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II, il capitolo 238 con la denominazione: << Anticipazione sulla indennità di buonuscita al personale regionale in servizio >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1985.
Sul precitato capitolo 238 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni.
Art. 32
 
Alla maggior spesa complessiva di lire 12.550 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 2.680 milioni (relative all' anno 1983), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, e precisamente:
- per lire 1.750 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 23;
- per lire 750 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 24;
- per lire 80 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 25;
- per lire 100 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 12 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 19/Rag. del 23 marzo 1983;
- per lire 2.370 milioni (relative all' anno 1983), mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- lire 500 milioni dal capitolo 1725
- lire 650 milioni dal capitolo 1953
- lire 700 milioni dal capitolo 1954
- lire 100 milioni dal capitolo 6851
- lire 420 milioni dal capitolo 6995 - per le restanti lire 7.500 milioni (lire 3.750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 30 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

All' onere complessivo di lire 5.050 milioni, in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 33
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.