LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 giugno 1983, n. 53

Integrazione alla legge elettorale regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/06/1983
Materia:
110.05 - Elezioni

Art. 1
 
Al primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, viene aggiunto un ulteriore comma che così recita:
<< Qualora per lo stesso giorno vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme della Regione Friuli - Venezia Giulia, per tutte quelle procedure di natura analoga relative alla durata della votazione e delle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle predette norme, si applicano quelle all' uopo stabilite dallo Stato. >>.

Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.