LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 giugno 1983, n. 51

Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, in materia di trasporti pubblici locali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/06/1983
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 1
 
L' articolo 9 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 8, la Giunta regionale, sentiti i Consorzi di bacino di traffico nonché il Comitato di cui all' articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche e integrazioni, delibera annualmente, entro il limite delle somme assegnate per ciascun esercizio finanziario dallo Stato alla Regione sul Fondo nazionale di cui al Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151, ovvero entro il limite del relativo stanziamento iscritto, in via di previsione, nel bilancio della Regione per l' esercizio medesimo, il programma per l' esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, formulato con le seguenti determinazioni economico - finanziarie:
a) il costo economico standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, distinto per categorie e modi di trasporto e per condizioni territoriali ed ambientali in cui essi vengono svolti;
b) le tariffe, ordinarie e di abbonamento, per i servizi di linea extraurbani nonché, in concorso con gli Enti locali interessati, le tariffe per i servizi urbani, comprese le eventuali agevolazioni a determinate categorie di utenti;
c) i ricavi presunti derivanti dai proventi tariffari nonché da altri introiti di qualsiasi tipo connessi all' esercizio dei servizi svolti;
d) l' ammontare dei contributi da corrispondere alle Aziende per i servizi svolti, secondo la suddivisione di cui alla precedente lettera a).

Per l' attuazione del programma di cui al precedente comma, la Giunta regionale:
1) approva, successivamente all' entrata in vigore del bilancio regionale per il relativo esercizio finanziario, la formulazione iniziale del programma;
2) approva, nel corso dell' esercizio, eventuali assestamenti del programma verificando e modificando, ove necessario, le determinazioni economico - finanziarie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in relazione alle disposizioni statali, di carattere normativo e finanziario emanate in materia, ad esigenze sopravvenute oppure alla modifica del regime tariffario;
3) approva, dopo la chiusura dell' esercizio finanziario, l' assestamento definito del programma, sulla base dei dati consuntivi della gestione dei servizi nell' anno precedente e sulla base dell' ammontare dell' assegnazione dello Stato alla Regione sul Fondo nazionale di cui al Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151. >>.


Art. 2
 
I primi sei commi dell' articolo 10 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:
<< Le Commissioni amministratrici delle Aziende speciali di trasporto costituite ai sensi del RD 15 ottobre 1925, n. 2578, sono tenute a deliberare e trasmettere il proprio bilancio di previsione per l' anno successivo entro il 30 settembre di ciascun anno, ovvero entro il diverso termine stabilito dai provvedimenti legislativi statali in materia di finanza locale, oltre ai rispettivi organi comunali, provinciali o consortili per la relativa approvazione di competenza, anche alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali ed al competente Consorzio di bacino di traffico.
Ai fini della presente legge i Consorzi di Enti locali, costituiti ai sensi del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, e che provvedono alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, sono equiparati alle Aziende speciali di trasporto di cui al precedente comma.
I suddetti bilanci di previsione debbono essere redatti conformemente alla vigente normativa in materia, nonché alle direttive impartite dalla Giunta regionale.
Entro il 30 novembre di ciascun anno, le Aziende pubbliche di cui ai precedenti primo e secondo comma nonché le Imprese private concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenute a trasmettere, alla Direzione regionale ed al Consorzio di bacino di traffico citati, una relazione conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale, contenente le previsioni economico - finanziarie per l' anno successivo sulla base dei dati di gestione dell' anno precedente e di quello in corso, riferite a ciascuna unità di gestione assegnata ai sensi della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché agli altri servizi, anche in concessione provvisoria, e contenente inoltre i raffronti fra i propri costi ed i costi economici standardizzati di cui alla lettera a) del precedente articolo 9.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Aziende di trasporto, pubbliche e private, debbono trasmettere alla Direzione regionale ed ai Consorzi di bacino citati, un prospetto analitico delle percorrenze effettuate nell' anno precedente, che tenga conto delle variazioni intervenute per effetto di provvedimenti dell' autorità concedente adottati nel corso dell' anno e regolarmente eseguiti.
Le Commissioni amministratrici delle Aziende speciali di trasporto sono tenute a deliberare e trasmettere alla Direzione regionale ed ai Consorzi di bacino citati, entro il 30 aprile di ciascun anno ovvero entro il diverso termine stabilito dai provvedimenti legislativi statali in materia di finanza locale, il conto consuntivo relativo all' anno precedente. >>.

Art. 3
 
Il sesto comma dell' articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, è sostituito dal comma seguente:
<< L' erogazione dei contributi alle singole Aziende viene effettuata attraverso i Consorzi di bacino di traffico:
- in via preventiva, a partire dal 1 gennaio di ciascun anno, in conformità alla formulazione iniziale del programma ed agli eventuali assestamenti di cui ai punti 1 e 2 dell' articolo 9, mediante una o più rate anticipate fino al 90 per cento dell' ammontare dei contributi medesimi, decurtate dell' ammontare delle eventuali anticipazioni erogate in eccedenza nell' esercizio precedente;
- con successivo saldo a consuntivo, per la rimanente parte dei contributi medesimi, in conformità al programma definitivo previsto dal punto 3) del precedente articolo 9;
- eventuali differenze negative tra contributi erogati e contributi di competenza sono recuperate sui contributi relativi al programma d' esercizio dell' anno successivo. >>.


Art. 4
 
Nel primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, le parole: << contributi fino al 70 per cento della spesa >> sono sostituite con le seguenti: << contributi fino al 75 per cento della spesa >>.
Al medesimo articolo 13, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Per l' attuazione del programma pluriennale di cui al precedente articolo 12, punto 1), l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - allo scopo di assicurare agevolazioni finanziarie alle Aziende di trasporto, pubbliche e private, per l' acquisto di autobus nuovi di fabbrica, nonché di altri mezzi terrestri di trasporto persone aventi le caratteristiche di cui al primo comma.
A tale scopo la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - è autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla Giunta regionale, il fondo speciale previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la concessione alle Aziende di trasporto pubbliche e private, di finanziamenti integrativi, a tasso agevolato, sulla parte di spesa ammissibile di cui al primo e secondo comma del citato articolo 13, non coperta dai contributi.
Con le suddette convenzioni alla Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA - può essere conferito l' incarico di provvedere alla liquidazione, contestualmente alla concessione dei finanziamenti integrativi, dei contributi di cui al primo comma, previo trasferimento del loro ammontare complessivo alla Friulia SpA - stessa da parte dell' Amministrazione regionale.
Con le convenzioni di cui sopra può essere disposto il trasferimento alla Friulia SpA di una somma annuale complessiva non superiore al 75% dello stanziamento del competente capitolo di spesa del bilancio regionale di previsione del corrispondente esercizio finanziario. È fatto obbligo alla Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - di presentare annualmente all' Amministrazione regionale la documentazione comprovante l' avvenuta erogazione dei contributi medesimi. >>

Art. 5
 
Per le finalità di cui all' articolo 13 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, viene iscritto sul capitolo 5562 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, lo stanziamento di lire 7.865 milioni per l' esercizio 1985.
Per le finalità di cui all' articolo 14 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, viene iscritto sul capitolo 5591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l' esercizio 1985.
All' onere complessivo di lire 10.365 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte con l' assegnazione statale di pari importo, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, che viene iscritta, per l' esercizio 1985, sulla base della corrispondente determinazione annuale effettuata con il disegno di << legge finanziaria 1983 >>, sul capitolo 630 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985.
Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.