Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 8, la Giunta regionale, sentiti i Consorzi di bacino di traffico nonché il Comitato di cui all'
articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche e integrazioni, delibera annualmente, entro il limite delle somme assegnate per ciascun esercizio finanziario dallo Stato alla Regione sul Fondo nazionale di cui al
Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151, ovvero entro il limite del relativo stanziamento iscritto, in via di previsione, nel bilancio della Regione per l' esercizio medesimo, il programma per l' esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, formulato con le seguenti determinazioni economico - finanziarie:
a) il costo economico standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, distinto per categorie e modi di trasporto e per condizioni territoriali ed ambientali in cui essi vengono svolti;
b) le tariffe, ordinarie e di abbonamento, per i servizi di linea extraurbani nonché, in concorso con gli Enti locali interessati, le tariffe per i servizi urbani, comprese le eventuali agevolazioni a determinate categorie di utenti;
c) i ricavi presunti derivanti dai proventi tariffari nonché da altri introiti di qualsiasi tipo connessi all' esercizio dei servizi svolti;
d) l' ammontare dei contributi da corrispondere alle Aziende per i servizi svolti, secondo la suddivisione di cui alla precedente lettera a).
Per l' attuazione del programma di cui al precedente comma, la Giunta regionale:
1) approva, successivamente all' entrata in vigore del bilancio regionale per il relativo esercizio finanziario, la formulazione iniziale del programma;
2) approva, nel corso dell' esercizio, eventuali assestamenti del programma verificando e modificando, ove necessario, le determinazioni economico - finanziarie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in relazione alle disposizioni statali, di carattere normativo e finanziario emanate in materia, ad esigenze sopravvenute oppure alla modifica del regime tariffario;
3) approva, dopo la chiusura dell' esercizio finanziario, l' assestamento definito del programma, sulla base dei dati consuntivi della gestione dei servizi nell' anno precedente e sulla base dell' ammontare dell' assegnazione dello Stato alla Regione sul Fondo nazionale di cui al Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151. >>.