LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 giugno 1983, n. 50

Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26, e 24 dicembre 1982, n. 90, concernenti rispettivamente l' istituzione dell' azienda regionale per la promozione turistica e la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/06/1983
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica

CAPO I
 Integrazioni e modifiche
alla legge regionale 9 maggio 1981, n. 26
Art. 1
 
Il quarto comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è sostituito con i seguenti:
<< L' Amministrazione regionale può affidare all' azienda, previa assegnazione dei necessari mezzi finanziari, il compito di curare la realizzazione e l' organizzazione di manifestazioni promozionali e di altre azioni ed iniziative di carattere propagandistico - ivi compresa la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni, nazionali ed estere - concernenti anche settori dell' attività regionale diversi da quello turistico.
Qualora, per le finalità di cui al comma precedente, l' Amministrazione regionale provveda all' assegnazione dei finanziamenti necessari mediante la concessione di apposito contributo (ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, e successive modificazioni, o di altri strumenti legislativi), il Consiglio di amministrazione dell' azienda, con proprio atto, è tenuto ad attestare il regolare impiego del contributo stesso in conformità con le direttive stabilite dall' Amministrazione regionale; tale atto sostituisce qualsiasi altra documentazione a rendiconto eventualmente richiesta dalla legge d' intervento. >>.

Art. 2
 
Il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è integrato come segue:
<< Il Consiglio di amministrazione resta comunque in carica, ad ogni effetto, sino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Consiglio; analogamente, nel caso di sostituzione di singoli componenti il Consiglio, i membri sostituiti restano in carica, ad ogni effetto, sino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei sostituti >>.

Art. 3
 
Al secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, sono aggiunte le seguenti lettere:
<< i) dal presidente del Consorzio per l' Aeroporto del Friuli - Venezia Giulia o da un consigliere di amministrazione da esso delegato;
l) dal dirigente dell' Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Regione;
m) dal dirigente del Servizio delle attività culturali della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali >>.

Art. 4
 
Nel sesto comma dell' articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, la locuzione << dopo un intervallo di almeno tre ore dalla prima >> è sostituita con la locuzione << dopo un intervallo di almeno un' ora dalla prima >>.
Art. 5
 
Il secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è sostituito con il seguente:
<< Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Azienda e vigila sull' esecuzione dei compiti ad essa affidati; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l' Ufficio di presidenza; adotta in caso di urgenza e necessità, provvedimenti di competenza dell' Ufficio di presidenza, da sottoporre a ratifica dell' organo medesimo alla prima riunione successiva. >>.

Art. 6
 
Il terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è sostituito con il seguente:
<< L' Ufficio di presidenza emana i provvedimenti necessari per l' attuazione del programma di attività deliberato dal Consiglio di amministrazione; adotta i provvedimenti di straordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio stesso; in caso d' urgenza o necessità, l' Ufficio di presidenza può adottare provvedimenti di spettanza del Consiglio di amministrazione, da ratificare nell' adunanza immediatamente successiva. >>.

Art. 7
 
La lettera b) dell' articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è sostituita con la seguente:
<< b) da contributi e sovvenzioni della Regione, di enti, associazioni e privati; >>.

Art. 8
 
All' articolo 15 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, dopo il secondo comma viene inserito il seguente:
<< Il personale dell' Azienda incaricato di attività connesse con lo svolgimento di azioni promozionali e pubblicitarie fuori dal territorio regionale può essere autorizzato all' effettuazione di lavoro straordinario nei limiti di cui all' articolo 79, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. >>.

Art. 9
 
Dopo l' articolo 15 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, sono inseriti i seguenti articoli:
<< Art. 15 bis
 Personale con contratto a termine
Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, con particolare riguardo ai compiti indicati alle lettere b) e d) dell' articolo 2, l' azienda è autorizzata a operare annualmente a carico del proprio bilancio assunzioni a tempo determinato, per la parte di attività che non può essere svolta dal personale di ruolo assegnato.
A tale scopo il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente - con provvedimento da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale, nei termini e con le modalità di cui al terzo comma dell' articolo 11 - il numero delle assunzioni necessarie, le qualifiche da ricoprire, la durata e le modalità nonché i criteri di selezione.
I rapporti contrattuali sono stipulati per il tempo necessario all' effettuazione della specifica attività e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi e, alla loro scadenza, non possono essere rinnovati.
Art. 15 ter
 Incarichi di consulenza e collaborazione
Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, con particolare riferimento all' organizzazione e realizzazione di manifestazioni e di altre iniziative promozionali, alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, allo svolgimento di campagne pubblicitarie nonché all' approfondimento di specifici problemi turistici, l' azienda è autorizzata a conferire - con provvedimento del Consiglio di amministrazione da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale, nei termini e con le modalità di cui all' articolo 11, terzo comma - incarichi di consulenza e collaborazione a esperti, agenzie pubblicitarie, enti pubblici e privati.
Il provvedimento consiliare determinerà le modalità e la durata degli incarichi e la misura degli emolumenti, in armonia con i criteri e le modalità, in quanto applicabili, di cui all' articolo 380 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dall' articolo 152 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077. >>

Art. 10
 
Il primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è sostituito con il seguente:
<< In deroga al disposto dell' articolo 117, lettera e), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la Giunta regionale può autorizzare il personale dell' azienda ad utilizzare l' automezzo privato - nelle ipotesi previste dal secondo comma dell' articolo 128 della legge medesima - anche per missioni nel territorio nazionale o all' estero, presso stati confinanti con la regione. >>.

CAPO II
Art. 11
 
Il primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è sostituito dai seguenti commi:
<< Le agenzie di viaggio e turismo che, al momento dell' entrata in vigore della presente legge, possiedano regolare licenza di pubblica sicurezza dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all' articolo 4 entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Entro la stessa data le agenzie di cui al primo comma dovranno inviare alla Direzione regionale del turismo idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali di cui all' articolo 5 della presente legge, da parte dell' imprenditore o da una o più persone dipendenti dall' agenzia. >>

Art. 12
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.