LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 giugno 1983, n. 48

Interventi nel settore del turismo - (Rifinanziamento degli articoli 1 e 2 ed interpretazione autentica dell' articolo 13, IV comma, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, della legge regionale 23 agosto 1982 n. 59, della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 31, e modifica, con maggiorazione, dei limiti di impegno per i finanziamenti ai sensi della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/06/1983
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.05 - Trasporti a fune

PARTE I
 RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 25
AGOSTO 1965, N. 16, 23 AGOSTO 1982, N. 59, E
26 AGOSTO 1966, N. 24
Art. 1
 
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettera << a >>, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 2
 
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettera << b >>, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 1.500 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 3
 
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere << d >> ed << e >>, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 510 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 4
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 5
 
Per le finalità previste dalle lettere << a >>, << b >>, << c >> e << d >>, dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modificazioni, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 880 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 880 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1998.
Art. 6
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 7
 
Per l' aumento del finanziamento di cui alla lettera << a >> dell' articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 8
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 31, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
PARTE II
 NORME FINANZIARIE
Art. 9
 
Il limite di impegno di lire 400 milioni, autorizzato per l' esercizio finanziario 1982 con l' articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 48, viene ridotto di lire 280 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono conseguentemente ridotte di lire 280 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2001.
Il limite di impegno di lire 400 milioni autorizzato per l' esercizio finanziario 1983 con l' articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 48, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2002, vengono revocate.
Art. 10
 
L' onere di lire 400 milioni previsto dal precedente articolo 1 fa carico al capitolo 8614 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' esercizio 1983.
A detto onere di lire 400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 19 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 8614 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni cui si fa fronte, per lire 20 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione, e per le restanti lire 280 milioni, mediante storno di pari importo dal precitato capitolo 8619.
Art. 11
 
L' onere di lire 1.500 milioni previsto dal precedente articolo 2 fa carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1983.
A detto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 1.050 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 (Rubrica n. 3 - Partita n. 18 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). - per le restanti lire 450 milioni, mediante storno di pari importo - in relazione a quanto disposto con il precedente articolo 9, primo comma - dal capitolo 8619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983; di detto importo, la somma di lire 280 milioni corrisponde a parte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1982 e trasferito, ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/Rag. del 9 febbraio 1983.

Sul precitato capitolo 8615 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.
Art. 12
 
L' onere di lire 510 milioni previsto dal precedente articolo 3 fa carico al capitolo 8616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 510 milioni per l' esercizio 1983.
A detto onere di lire 510 milioni si fa fronte mediante storno, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 9, primo e secondo comma, di pari importo dal capitolo 8619 del medesimo stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8616 viene, altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
Art. 13
 
L' onere di lire 250 milioni previsto dal precedente articolo 4 fa carico al capitolo 8638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' esercizio 1983.
A detto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 18 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 8638 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.
Art. 14
 
L' onere di lire 1.760 milioni previsto dal precedente articolo 5, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al capitolo 8619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985.
A detto onere di lire 1.760 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 1.360 milioni, in relazione a quanto disposto con il precedente articolo 9, primo e secondo comma, con lo stanziamento di pari importo già iscritto sul medesimo capitolo 8619 del precitato stato di previsione;
- per lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 19 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio pluriennale 1983-1985).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 15
 
L' onere di lire 300 milioni previsto dal precedente articolo 6 fa carico al capitolo 3504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' esercizio 1983.
A detto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 16
 
L' onere di lire 200 milioni previsto dal precedente articolo 7 fa carico al capitolo 3515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
A detto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 17
 
L' onere di lire 500 milioni previsto dal precedente articolo 8 fa carico al capitolo 3517 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
A detto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
PARTE III
 INTERPRETAZIONE AUTENTICA PER L' APPLICAZIONE
DELL' ARTICOLO 13, QUARTO COMMA,
DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965,
N. 16, E SUCCESSIVE MODIFICHE
Art. 18
 
In via di interpretazione autentica della disposizione di cui all' ultimo comma dell' articolo 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, deve intendersi che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e 175 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è il Direttore regionale del turismo l' organo competente ad emettere i provvedimenti considerati nel citato ultimo comma del predetto articolo 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche.
Art. 19
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.