Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 35/1983
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Leggi regionali
Legge regionale
12 maggio 1983
, n.
35
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, concernente: << Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione >>.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 13/05/1983, N. 051
Data di entrata in vigore:
28/05/1983
Materia:
420.03
-
Edilizia scolastica
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Il terzo comma ed il
quarto comma dell' articolo 1 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22
e successive modificazioni ed integrazioni vengono sostituiti dai seguenti:
<< Venuta meno la necessità della destinazione originaria, le Amministrazioni provinciali ed i Comuni, sentita la Comunità montana o collinare interessata, potranno adibire le aule mobili o ad elementi componibili, di cui al precedente primo comma, ad altri scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale della comunità, ovvero cederle per gli scopi medesimi ad altri enti pubblici o privati.
Qualora la cessione avvenga a titolo oneroso, le somme così ricavate dovranno essere ugualmente impiegate per scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale. >>.
Art. 2
Dopo il
quarto comma dell' articolo 1 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22
e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dalla presente legge, viene aggiunto il seguente:
<< Fermo restando l' obbligo del reimpiego di cui al precedente comma, le Amministrazioni provinciali ed i Comuni potranno altresì cedere le suddette aule mobili o ad elementi componibili, nei casi di sopravvenuta inidoneità funzionale delle stesse. >>.
Art. 3
Al
secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola << alienazione >> va aggiunto: << , o la loro demolizione >>.
Art. 4
Dopo il
primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22
e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunto il seguente comma:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la demolizione e la conseguente rimozione delle strutture predette, non ancora cedute ai sensi dell' articolo 1 della presente legge. >>.
Art. 5
L' ultimo comma dell'
articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22
e successive modificazioni ed integrazioni, viene così modificato:
<< La delega di cui al
terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34
e successive modificazioni ed integrazioni si intende estesa anche alle opere di cui ai precedenti primo, secondo e quarto comma. A fronte delle spese relative si applicano le disposizioni previste al quinto comma del predetto articolo 8. >>.
Art. 6
All'
articolo 9 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22
e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
<< Il rimborso forfettario di cui all' ultimo comma dell'
articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34
e successive modificazioni ed integrazioni, come determinato dal precedente comma, è autorizzato anche in relazione agli interventi posti o da porre in essere da parte delle Amministrazioni provinciali, ai sensi dell'
articolo 9 bis della medesima legge regionale 26 luglio 1976, n. 34
, nonché degli articoli 5 e 7 della presente legge. >>.
Art. 7
Gli oneri previsti dal secondo comma dell' articolo 5 e dal
secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22
e successive modificazioni ed integrazioni, aggiunti con gli articoli 4 e 6 della presente legge, fanno carico al capitolo 6703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, la cui denominazione viene di conseguenza così modificata: << Spese e rimborsi per l' approvvigionamento, la messa in opera e l' arredamento di aule mobili o ad elementi componibili ovvero di strutture prefabbricate definitive da destinare al servizio scolastico e prescolastico nelle zone colpite dal terremoto, compresi gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché spese per le riparazioni straordinarie, per il riattamento, per la demolizione e la rimozione >>.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative