LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 aprile 1983, n. 28

Disposizioni interpretative ed integrative della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55 e della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, riguardanti personale degli Enti soppressi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/04/1983
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 1
 
In via di interpretazione autentica della disposizione di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55, per << Previsto trattamento >> s' intende il trattamento comprensivo degli assegni fissi e di quelli accessori.
Art. 2
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, sono aggiunti i seguenti:
<< Al personale di cui al precedente articolo 8, nei confronti del quale veniva applicato, ai fini del trattamento economico, il DPR 16 ottobre 1979, n. 509, e che ha operato ed operi nelle strutture degli Enti locali in turni avvicendati viene corrisposta dalla data del 12 aprile 1980 fino all' entrata a regime dell' accordo del personale dipendente dagli Enti locali, relativo al triennio 1982-84, l' indennità di turno spettante secondo l' ordinamento di provenienza.
A decorrere dal 1 dicembre 1981, la misura dell' indennità di cui al comma precedente non è suscettibile degli incrementi previsti dall' ultimo comma dell' allegato 3 del DPR 26 maggio 1976, n. 411, richiamato dal primo comma dell' articolo 27 del DPR 16 ottobre 1979, n. 509. >>.

Art. 3
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei commi aggiunti all' articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, con il precedente articolo 2 fanno carico al capitolo 3324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, presenta sufficiente disponibilità.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.