LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 1983, n. 23

Contributi per l' ampliamento e l' ammodernamento del complesso termale di Arta Terme, rifinanziamento articolo 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche e altra variazione della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successiva modifica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/03/1983
Materia:
220.07 - Acque minerali e termali
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO I
 INTERVENTI FINANZIARI PER L' AMPLIAMENTO
E PER L' AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE PER TERAPIE IN ARTA TERME
Art. 1
 
Allo scopo di incrementare il turismo nel territorio in cui opera l' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia centrale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all' Azienda predetta a sostegno delle spese per l' esecuzione dei lavori necessari per l' ammodernamento e l' ampliamento - con la realizzazione di lotti funzionali - di edifici del complesso termale in Arta Terme.
Art. 2
 
Per la concessione e per l' erogazione dei contributi previsti al precedente articolo valgono - per quanto applicabili e sempreché non in contrasto con la presente legge - le norme contenute nella legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche e nella legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, e successive modifiche.
Art. 3
 
L' entità dei contributi non può superare il 98% della spesa ammissibile di ciascun lotto funzionale; in detta spesa va compresa quella per l' acquisto di eventuali attrezzature mobili.
TITOLO II
 RIFINANZIAMENTO DELL' ARTICOLO 25
DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1978,
N. 49, E SUCCESSIVE MODIFICHE
Art. 4
 
Con riguardo alle iniziative da realizzarsi in attuazione dell' articolo 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche - secondo gli indirizzi del piano di sviluppo regionale - nei territori dei comuni individuati con il DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1983, la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, da ripartirsi come di seguito indicato:
- per le finalità previste dalla lettera a) del primo comma e dal secondo comma del citato articolo 25, lire 50 milioni;
- per le finalità previste dalla lettera b) del primo comma e dal secondo comma del citato articolo 25, lire 2.450 milioni.

TITOLO III
 NORME FINANZIARIE
Art. 5
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983- 1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II, Sezione V, Rubrica n. 11 - Categoria XI, il capitolo 8640 con la denominazione: << Contributi per l' ampliamento e l' ammodernamento del complesso termale in Arta Terme >> e con lo stanziamento complessivo - in termini di competenza - di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 11) - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi.
Sul precitato capitolo 8640 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 6
 
L' onere previsto dal primo alinea dell' articolo 4 della presente legge fa carico al capitolo 8625 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 50 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
L' onere previsto dal secondo alinea dell' articolo 4 della presente legge fa carico al capitolo 8626 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.450 milioni per l' esercizio 1983.
All' onere di lire 2.500 milioni di cui ai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Sullo stesso capitolo 8626 viene altresì iscritto l' ulteriore stanziamento, in termini di cassa, di lire 600 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1983.
TITOLO IV
 MODIFICA DELLA
LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1982, N. 60,
E SUCCESSIVA MODIFICA
Art. 7
 
Nella legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successiva modifica, all' articolo 7 il secondo comma viene sostituito dal seguente:
<< L' obbligo del mantenimento della destinazione va pubblicizzato, a cura e spese del beneficiario, allorquando siano stati sovvenzionati lavori per i fini di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2 ed il relativo contributo sia superiore all' entità che - fissata per gli anni 1982 e 1983 in lire 400 milioni - verrà poi rideterminata, di anno in anno solare, con decreto dell' Assessore al turismo, tenuto conto principalmente delle variazioni dell' indice del costo vita e del costo per le costruzioni edili. >>.

Art. 8
 
Nella legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successiva modifica, all' articolo 10 vengono soppresse le parole << sino al 31 dicembre 1982 >> e vengono aggiunti i seguenti due commi:
<< Al di fuori dell' ipotesi di cui ai precedenti commi, possono essere accolte domande di contributo anche se i lavori da sovvenzionare siano stati iniziati, purché non antecedentemente al 1 gennaio 1982.
Gli interventi finanziari indicati nei precedenti commi sono consentiti limitatamente a sostegno delle spese afferenti a lavori oggetto di domande di contributo fatte pervenire alla Direzione regionale del turismo entro il 30 giugno 1983. >>.

Art. 9
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.