Art.   1
        
       
        
        
        L' Amministrazione regionale è autorizzata a  finanziare l' ulteriore   spesa   necessaria    alle    Amministrazioni provinciali per l' erogazione dei contributi annui  costanti in esecuzione di provvedimenti di concessione disposti dalle medesime in qualità di amministrazioni  delegate  ai  sensi della 
legge regionale 22 agosto 1966,  n.  23  e  successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione di opere pubbliche, o di  interesse  pubblico,  incluse  in  apposito elenco approvato dal Consiglio provinciale entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed i cui lavori abbiano avuto inizio in  data  anteriore  al 1 ottobre 1982.
 
        
        
        Potranno  essere  inserite   nell' elenco   di   cui   al precedente comma  e  beneficiare  del  contributo  regionale anche  le  opere  pubbliche  o  di  interesse  pubblico  non comprese nei piani di ripartizione  approvati  dalla  Giunta regionale,  purché  oggetto  di  formale  provvedimento  di concessione  da  parte  delle  Amministrazioni  delegate   e purché i  relativi  lavori  risultino  iniziati  alla  data prevista dal precedente primo comma.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       
        
        
        Le   domande   di    finanziamento,    corredate    dalla deliberazione  del  Consiglio  provinciale  di  approvazione dell' elenco  delle  opere   beneficiarie   del   contributo regionale, dovranno pervenire alla Direzione  regionale  dei lavori pubblici entro il termine di cinque mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge.
        
        
        Con la  medesima  deliberazione  consiliare  le  Province dovranno acclarare:
a) per ogni singola opera:
- l' ente beneficiario e l' ente mutuante;
- il costo dell' opera e la spesa ritenuta ammissibile;
- gli  estremi  del  provvedimento  di  concessione   del      contributo;
- la data di inizio dei lavori;
- l' entità  definitiva  del  contributo   per   effetto      dell' approvazione degli atti di contabilità finale  e      di collaudo;
- il numero e l' ammontare delle annualità corrisposte e      da corrispondere al 31 dicembre 1982. b) l' ammontare complessivo delle annualità loro  spettanti    al 31 dicembre 1982 determinate con le modalità  di  cui    al primo comma del successivo articolo 4.
 
       
      
      
      
        Art.   3
        
       
        
        
        La Giunta regionale, sulla base delle domande  presentate ai sensi del precedente articolo 2 e  del  terzo  comma  del successivo articolo 4, provvede  con  propria  deliberazione all' assegnazione alle Province dei fondi necessari.
        
        
        Con  la  medesima  deliberazione  viene  forfettariamente determinato, in ragione del 3% delle somme via via assegnate ai sensi del precedente comma, quanto dovuto alle Province a titolo di rimborso delle spese sostenute  per   l' esercizio delle funzioni delegate  di  cui  alla  
legge  regionale  22 agosto  1966,  n.   23   e   successive   modificazioni   ed integrazioni.
 
       
      
      
      
        Art.   4
        
       
        
        
        Con un primo  provvedimento  verrà  erogato   l' importo complessivo corrispondente alla differenza tra quanto finora somministrato dalla Regione alle Amministrazioni delegate ai sensi  della  
legge  regionale  22  agosto  1966,  n.  23  e successive modificazioni ed  integrazioni,  e  quanto  dalle stesse dovuto sino al 31 dicembre 1982 per far  fronte  alla corresponsione dei contributi annui costanti concessi per la realizzazione di tutte  le  opere  ricomprese   nell' elenco approvato con deliberazione  dal  Consiglio  provinciale  ai sensi dei precedenti articoli.
 
        
        
        Successivamente, e con le modalità di cui al  precedente comma,   verrà   erogato     l' importo   necessario   alle Amministrazioni  provinciali  per  la  corresponsione  delle annualità in scadenza nel corso dell' anno 1983.
        
        
        Con   i   medesimi   criteri,    su    richiesta    delle Amministrazioni provinciali da  presentarsi  alla  Direzione regionale dei lavori pubblici entro il  30  aprile  di  ogni anno,  sarà  fatto  luogo   all' erogazione  degli  importi afferenti alle annualità in scadenza negli anni successivi.
       
      
      
      
        Art.   5
        
       
        
        
        Le  Amministrazioni  provinciali,  in  qualità  di  enti delegati ai sensi della 
legge regionale 22 agosto  1966,  n. 23 e successive modificazioni ed  integrazioni,  disporranno la revoca di tutte le concessioni di contributi  riguardanti opere pubbliche o di interesse pubblico  i  cui  lavori  non abbiano avuto inizio in data anteriore al 1 ottobre 1982.
 
       
      
      
      
        Art.   6
        
       
        
        
        In presenza di opere  fruenti  del  contributo  regionale iniziate in  data  anteriore  al  1  ottobre  1982,  che  i beneficiari non ritengano  di  portare  ad  ultimazione  per motivate ragioni, le Amministrazioni  provinciali,  valutate le  predette  ragioni,  ridetermineranno   l' ammontare  dei contributi concessi sulla base della presentazione da  parte degli enti beneficiari delle contabilità relative ai lavori effettivamente eseguiti.
        
        
        Spetta alle  Province  approvare   l' apposita  relazione acclarante i rapporti tra le Amministrazioni provinciali  ed i  beneficiari  del  contributo,  redatta  dal  collaudatore ovvero dal capo Ufficio tecnico provinciale nell' ipotesi di certificato di regolare esecuzione.
        
        
        Spetta, altresì, alle Province  approvare  gli  atti  di contabilità finale e di collaudo, ivi compresa la revisione prezzi, per le opere i cui beneficiari del contributo  siano soggetti di diritto privato.
       
      
      
      
        Art.   7
        
       
        
        
        L' Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere ad enti ed istituzioni contributi  annui  costanti,  per  un periodo non superiore ad anni 20, nella misura  massima  del 7% della spesa riconosciuta ammissibile, per   l' esecuzione delle opere indicate al punto  6)   dell' 
articolo  2  della legge  regionale  22  agosto  1966,  n.  23   e   successive modificazioni ed  integrazioni,  ivi  compresi  gli  edifici adibiti ad uffici o abitazioni  dei  titolari  diocesani  di uffici e benefici ecclesiastici.
 
        
        
        Le domande di concessione dei contributi,  corredate  dal progetto   esecutivo,   debbono   indicare   i   mezzi    di finanziamento   dell' opera  ed   essere   presentate   alla Direzione regionale dei lavori pubblici  entro  cinque  mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
        
        
        L' erogazione  dei  contributi   annui   costanti   viene effettuata direttamente agli enti ed istituzioni beneficiari e  la  prima  annualità  sarà  posta  in  scadenza  il  1 settembre successivo alla data di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.
       
      
      
      
        Art. 8
        
       
        
        
        Le annualità dei limiti d' impegno autorizzati con l' 
articolo 14 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, vengono complessivamente ridotte:
per ciascuno degli esercizi dal
| 1983 al 1985 di lire | 1.401.000.000 | 
| per l' esercizio 1986 di lire | 1.124.500.000 | 
| per l' esercizio 1987 di lire | 829.300.000 | 
| per l' esercizio 1988 di lire | 547.800.000 | 
| per l' esercizio 1989 di lire | 261.600.000 | 
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
      
      
      
        Art. 9
        
       
        
        
        Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3, secondo comma, della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 71.350 milioni, di cui lire 7.605 milioni per l' esercizio 1983 e lire 3.355 milioni per ciascun esercizio dal 1984 al 2002.
        
        
        Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8404 con la denominazione: << Finanziamenti annui alle Amministrazioni provinciali per la realizzazione di programmi di opere pubbliche e di interesse pubblico i cui lavori abbiano avuto inizio in data anteriore al 1° ottobre 1982 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.315 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, di cui lire 7.605 milioni per l' esercizio 1983 e lire 3.355 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
        
        
        Al predetto onere complessivo di lire 14.315 milioni si provvede come segue:
- per lire 4.250 milioni, relative all' esercizio 1983, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 (Rubrica n. 3 - Partita n. 19 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;
- per le restanti lire 10.065 milioni (3.355 milioni per ciascun esercizio 1983- 1985), mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, degli importi annui a fianco di ciascuno indicati, corrispondenti alle riduzioni disposte dal precedente articolo 8:
| cap. | Importi | 
| 8337 | 1.701.000.000 | 
| 8338 | 1.221.500.000 | 
| 8341 | 432.500.000 | 
 
        
        
        Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico al corrispondente capitolo del bilancio per gli esercizi medesimi.
        
        
        Sul precitato capitolo 8404 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 3.500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo di riserva e di cassa) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1983.
       
      
      
      
        Art.  10
        
       
        
        
        
        
        
        Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 210 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983  al 1985.
       
      
      
      
        Art.  11
        
       
        
        
        Per le finalità previste dall' articolo 7 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario  1983,  un limite d' impegno di lire 210 milioni.
        
        
        Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 210 milioni per ciascuno degli  esercizi  finanziari dal 1983 al 2002.
        
        
        Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio  1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V  -  Rubrica  n.  9 - Categoria XI - il Capitolo 8407 con la  denominazione:  <<  Contributi  annui  costanti  ad  Enti  ed  istituzioni   per l' esecuzione   delle   opere   indicate   al    punto    6) dell' 
articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni ivi compresi  gli edifici  adibiti  ad  uffici  o  abitazioni   dei   titolari diocesani di uffici e benefici ecclesiastici   >>  e  con  lo stanziamento complessivo di lire 630 milioni - in termini di competenza - corrispondente alle annualità autorizzate  per gli esercizi dal 1983 al 1985.
 
        
        
        All' onere complessivo di lire 630 milioni si  fa  fronte - in relazione a quanto disposto col precedente articolo  10 - mediante storno di pari  importo  dal  capitolo  7828  del precitato stato di previsione.
        
        
        Le annualità autorizzate per gli esercizi  dal  1986  al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli esercizi medesimi.
        
        
        La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.