Art. 7 ter
1. L'Amministrazione regionale sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere è autorizzata a concedere contributi, con le modalità e i criteri indicati nel regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la manutenzione dei complessi seminariali diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze.
2. I contributi possono essere concessi sino al 100 per cento della spesa ammissibile.
Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare con quadro economico e preventivo sommario della spesa, devono essere presentate, esclusivamente per il tramite delle competenti autorità religiose, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2015, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento. La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Le domande conservano validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.
5 bis. Le competenti autorità religiose inoltrano all'Amministrazione regionale le domande ritenute prioritarie in applicazione dei criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1.
6. La ripartizione delle risorse disponibili è effettuata con decreto del Direttore del Servizio edilizia, con il quale è approvata la graduatoria degli interventi ammissibili, in ordine di priorità, con l'indicazione della spesa ammissibile in via di massima e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale.
7. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposte ai sensi della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato dall'organo concedente all'utilizzo di eventuali economie contributive per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento, anche riferiti ad altro immobile, purché con i medesimi criteri e priorità assegnati all'intervento originario e rientrante nelle tipologie e di cui alla legge di finanziamento.
7 ter.
A tal fine è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio apposita istanza corredata di elaborati progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell'
articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 53/1985
2Terzo comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 34/1987 con applicabilita' delle nuove disposizioni, ex articolo 9 della medesima legge, anche alle domande in precedenza presentate purche' in corso d' istruttoria.
3Parole soppresse al terzo comma da art. 99, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
4Parole soppresse al sesto comma da art. 99, comma 2, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
5Parole sostituite al primo comma da art. 80, comma 1, L. R. 30/1992
6Parole sostituite all'ottavo comma da art. 25, comma 1, L. R. 31/1995
7Primo comma sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 16/1996
8Secondo comma sostituito da art. 6, comma 11, L. R. 13/2000
9Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 86, L. R. 30/2007
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 12/2009
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 1, L. R. 13/2014
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 2, L. R. 13/2014
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 27/2014
14Parole soppresse al primo comma da art. 4, comma 79, L. R. 27/2014
15Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 79, L. R. 27/2014
16Comma 2 sostituito da art. 4, comma 80, L. R. 27/2014
17Terzo comma abrogato da art. 4, comma 81, L. R. 27/2014
18Quarto comma abrogato da art. 4, comma 81, L. R. 27/2014
19Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera a), L. R. 27/2014
20Parole aggiunte al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera b), L. R. 27/2014
21Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera c), L. R. 27/2014
22Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera d), L. R. 27/2014
23Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 83, L. R. 27/2014
24Comma 6 sostituito da art. 4, comma 84, L. R. 27/2014
25Comma 7 sostituito da art. 4, comma 85, L. R. 27/2014
26Comma 8 sostituito da art. 4, comma 86, L. R. 27/2014
27Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 89, L. R. 27/2014
28Parole soppresse al primo comma da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016
29Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
30Parole aggiunte al quinto comma da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
31Comma 8 abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016
32Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 9, L. R. 24/2016
33Comma 7 ter aggiunto da art. 5, comma 9, L. R. 24/2016
34Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 18, L. R. 12/2018
35Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 20/2018
36Parole soppresse al primo comma da art. 5, comma 31, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
37Parole sostituite al quinto comma da art. 51, comma 1, L. R. 13/2020
38Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 62, L. R. 13/2022
Art. 11
Per le finalità previste dall' articolo 7 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 210 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 210 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il Capitolo 8407 con la denominazione: << Contributi annui costanti ad Enti ed istituzioni per l' esecuzione delle opere indicate al punto 6) dell'
articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni ivi compresi gli edifici adibiti ad uffici o abitazioni dei titolari diocesani di uffici e benefici ecclesiastici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 630 milioni - in termini di competenza - corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
All' onere complessivo di lire 630 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto col precedente articolo 10 - mediante storno di pari importo dal capitolo 7828 del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.