LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 gennaio 1983, n. 15

Bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1983 della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' esercizio finanziario 1983 giusta lo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A/1).
Art. 2
 
È approvato in lire 8.098.683.000.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli esercizi 1983-1985 annesso alla presente legge (tabella B).
È approvato in lire 4.181.503.000.000 in termini di competenza ed in lire 4.674.132.000.000 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l' esercizio finanziario 1983.
Sono autorizzati l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l' esercizio finanziario 1983, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo a detto esercizio (tabella B/1).
Sono approvati in lire 1.980.326.000.000 il totale generale della spesa per l' esercizio finanziario 1984 ed in lire 1.936.854.000.000 il totale generale della spesa per l' esercizio finanziario 1985.
È autorizzato l' impegno della spesa della Regione, ai sensi del terzo comma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo agli esercizi 1983-1985 (tabella B).
Art. 3
 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983- 1985 e quello del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1983, annesso alla presente legge.
Art. 4
 
Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 concernente << Nuove norme di contabilità regionale >> sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell' elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 5
 
Per gli effetti di cui all' art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 6
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese impreviste quelle indicate nell' elenco n. 6 annesso alla presente legge.
Art. 7
 
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata.
Art. 8
 
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione nello stato di previsione della spesa di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti.
Art. 9
 
Sono autorizzati, per l' esercizio finanziario 1983 e successivi, limiti di impegno, di importo e di durata corrispondenti alle assegnazioni di fondi per le spese ripartite in annualità, disposte dalle Amministrazioni dello Stato, sulla base delle norme legislative di cui al settimo comma dell' articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>.
Art. 10
 
I decreti, con i quali si apportano variazioni al bilancio, ivi comprese le istituzioni di nuovi capitoli, o si accertano residui relativamente a spese attinenti agli Assessorati regionali con sede in Udine e dei quali è prevista l' emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale e dell' Assessore alle finanze, sono adottate dai rispettivi Assessori di quella sede, su proposta del Presidente della Giunta o dell' Assessore alle finanze o - qualora prevista - su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11
 
Le disposizioni contenute nella legge regionale 20 gennaio 1982, n. 12, sono abrogate.
L' Amministrazione regionale è autorizzata - ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell' articolo 19, 1 comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - a contrarre nell' esercizio 1983, ad un tasso, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al 22 per cento in caso di ricorso al mercato finanziario interno e non superiore al 14 per cento in caso di ricorso al mercato finanziario estero, uno o più mutui da utilizzare per il finanziamento di opere pubbliche e/o programmi di investimento anche settoriali previsti dal piano regionale di sviluppo. I suddetti mutui non potranno superare l' importo complessivo di lire 178.500 milioni e dovranno essere estinti in non più di dieci annualità.
In caso di ricorso al mercato estero l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio.
Le rate di ammortamento, comprendenti gli oneri di cui al precedente comma, decorreranno dall' esercizio 1984 e ammonteranno a non oltre lire 45.500 milioni annui.
Art. 12
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1983.