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Indice:
L.R. n. 12/1983
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
24 gennaio 1983
, n.
12
Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento di personale in posizione di comando ed assunto a contratto.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24/01/1983, N. 008
Data di entrata in vigore:
24/01/1983
Materia:
120.05
-
Personale regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1
Integrata la disciplina della legge da art. 28, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 1
La sostituzione di cui al comma precedente s' intende effettuata in tutte le disposizioni che richiamano le indennità di cui al
quarto comma dell' articolo 25 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
.
Note:
1
Primo comma abrogato da art. 54, comma 1, lettera j), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 2
Per il personale regionale in servizio alla data del 31 dicembre 1978 lo stipendio viene rideterminato, a decorrere dal 1 luglio 1981, con l' attribuzione di un importo annuo pari allo 0,25% dell' iniziale di livello, rapportato a mese, per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, di anzianità nel livello maturata alla data del 30 giugno 1981. Per il personale dell' VIII livello viene valutata anche l' anzianità maturata nella carriera direttiva.
La rideterminazione di cui al comma precedente non spetta:
- al personale che alla data del 31 dicembre 1981 non abbia maturato un' anzianità di almeno 6 anni nel livello;
- al personale vincitore dei concorsi interni per passaggio di carriera, di qualifica funzionale e di livello previsti dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e comunque al personale nei cui confronti trovi applicazione l' articolo 178 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;
- al personale appartenente al IV livello, profilo professionale forestale ed ittico, nonché al personale appartenente al II livello.
Note:
1
Terzo comma abrogato da art. 21, terzo comma, L. R. 54/1983 nel testo modificato da art. 3, L. R. 26/1985
Art. 3
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative