Art. 20
In relazione al disegno di legge in corso, concernente << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio e dell' Amministrazione regionale >>, l' organico del personale del ruolo unico regionale, suddiviso per qualifiche funzionali, viene determinato nella seguente misura:
Dirigenti | 210 |
Funzionari | 210 |
Consiglieri | 430 |
Segretari | 1140 |
Coadiutori | 920 |
Agenti tecnici | 180 |
Commessi | 210 |
| 3300 |
Sono messi a concorso per titoli, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 172, terzo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con effetto dal 1° luglio 1981, i posti, suddivisi per qualifica funzionale, nel limite sottoindicato:
- per il passaggio alla qualifica di funzionario fino a n. 210 posti;
- per il passaggio alla qualifica di consigliere fino a n. 280 posti;
- per il passaggio alla qualifica di segretario fino a n. 150 posti;
- per il passaggio alla qualifica di coadiutore fino a n. 60 posti.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali, si procederà ad attribuire i posti di cui al comma precedente ai singoli profili professionali di ciascuna qualifica.
Il personale che, nel limite dei posti previsti dal secondo comma, consegua la nomina alla qualifica superiore, svolgerà le mansioni obiettive proprie della nuova qualifica e del relativo profilo professionale, come determinate dal regolamento di esecuzione previsto dall' articolo 10, terzo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
I posti portati in aumento dal presente articolo nella qualifica di dirigente vengono conferiti con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di riforma di cui al primo comma.
I 60 posti disponibili nella qualifica di coadiutore vengono rispettivamente attribuiti nel limite di 40 posti al personale appartenente alla qualifica di agente tecnico e nel limite di 20 posti al personale appartenente alla qualifica di commesso.
Per le qualifiche ex ENALC di << barman >> e << secondo maitre >> equiparate, secondo la tabella << A >> allegata alla
legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, al secondo livello del ruolo ad esaurimento, viene fissata, a decorrere dal 1° dicembre 1982, la corrispondenza al terzo livello del ruolo ad esaurimento ed il personale appartenente a dette qualifiche viene inquadrato, a decorrere dalla medesima data, nel terzo livello del ruolo ad esaurimento.
Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alla
legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, partecipa al regime transitorio di cui al presente Titolo III secondo l' equiparazione di cui al quinto comma dell' articolo 5. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore del ruolo unico regionale, detto personale cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.
Ai fini dei concorsi interni previsti dagli articoli 34 e 36 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per l' accesso alla qualifica immediatamente superiore, con effetto 1° gennaio 1984, è riservato rispettivamente il 35% e l' 85% dei posti resisi disponibili nel 1983 a seguito di cessazioni dal servizio.
Note:
1Integrata la disciplina dell'undicesimo comma da art. 4, primo comma, L. R. 26/1985
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 26/1985
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 22/1986
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, primo comma, L. R. 38/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, primo comma, L. R. 64/1986
6Per il contingente organico vedi la tabella << A >> di cui all' articolo 259, comma 1, L.R. 7/88.
7Integrata la disciplina del quinto comma da art. 67, comma 2, L. R. 44/1988
Art. 22
I passaggi di qualifica funzionale di cui al precedente articolo 20 avvengono mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i dipendenti appartenenti al ruolo unico regionale alla data del 30 giugno 1981, che si trovino in servizio alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande.
Al concorso sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella per cui si bandisce il concorso.
Per partecipare al concorso di cui al comma precedente è richiesta un' anzianità di servizio effettiva nella qualifica funzionale di appartenenza di almeno cinque anni già maturata al 30 giugno 1981.
Non saranno prese in considerazione, agli effetti del precedente comma, le anzianità convenzionali attribuite ai sensi delle leggi regionali di inquadramento per servizi non di ruolo e per i servizi prestati nelle qualifiche funzionali immediatamente o ulteriormente inferiori a quella d' inquadramento, fatti salvi i servizi di cui all'
articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.
Al concorso per l' accesso alla qualifica di coadiutore sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche di agente tecnico e di commesso, con anzianità di servizio effettiva di almeno cinque anni, maturata anche complessivamente nelle due qualifiche.
Non si può prescindere dal prescritto titolo di studio allorché esso sia richiesto, per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale, in base alla normativa vigente.
L' istituzione di profili professionali tecnici nelle qualifiche di segretario, consigliere e funzionario, cui possa accedere rispettivamente il personale appartenente alla qualifica di coadiutore, di segretario e di consigliere, a prescindere dal possesso del titolo di studio, da prevedersi con il regolamento di esecuzione di cui all' articolo 10, terzo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ha effetto dal 30 giugno 1981.
Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 24 si determineranno i criteri di corrispondenza tra i profili di appartenenza e quelli cui accedere. Con il medesimo regolamento sarà altresì prevista l' eventuale obbligatorietà di partecipazione a corsi di qualificazione professionale.
Art. 23
Ai fini della partecipazione al regime transitorio, viene considerata causa di esclusione dallo stesso l' avere già conseguito, nell' Ente di provenienza, il passaggio, mediante sistemi diversi dal concorso per esami o per titolo ed esami, previsti dal
DPR 16 ottobre 1979, n. 509, e dalla
legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica funzionale superiore corrispondente a quella d' inquadramento nel ruolo unico regionale.
Ai fini della partecipazione al regime transitorio, viene considerata causa di esclusione dallo stesso l' avere riportato, negli ultimi cinque anni precedenti la data del bando di concorso, una sanzione disciplinare superiore alla nota di demerito.
Art. 24
Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplineranno i titoli valutabili per la partecipazione ai concorsi di cui all' articolo 20, nonché i criteri per la valutazione dei titoli stessi e le modalità per la formazione della graduatoria.
Con il medesimo regolamento saranno stabiliti i criteri per la determinazione del punteggio minimo di idoneità per la quantità e qualità del servizio prestato, risultante dalla relazione di cui al successivo comma.
Tra i titoli valutabili devono essere compresi oltre a quelli previsti dall' articolo 172, terzo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, fermo restando quanto disposto dall'
articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86, e dall'
articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, anche, tra l' altro, il possesso del titolo di studio richiesto per livelli superiori a quello di appartenenza, nonché l' appartenenza, al giorno precedente alla data di entrata in vigore della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, alla qualifica di segretario capo o equiparata, di segretario principale o equiparata, di coadiutore capo o equiparata, di coadiutore principale o equiparata, di addetto tecnico capo o equiparata, di commesso capo. È inoltre richiesta, quale titolo valutabile, una relazione analitica redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell' Ente o dal Direttore del Servizio Autonomo competente e riferentesi alla durata, alla quantità ed alla qualità del servizio prestato dal candidato alla data di pubblicazione del bando di concorso presso l' Amministrazione e gli Enti regionali, da sottoporre al parere dell' apposita Commissione paritetica costituita presso il Consiglio di Amministrazione.
Nella relazione sarà riservata, tra l' altro, particolare valutazione all' attività svolta presso la Segreteria Generale Straordinaria per i problemi del terremoto nonché per l' attività svolta in via ordinaria relativamente a mansioni di istruttoria e controllo in materia di strumenti urbanistici comunali.
La Commissione giudicatrice dei concorsi sarà costituita dal Consiglio di Amministrazione.
Con il medesimo regolamento saranno determinate le procedure ed i criteri per la formulazione della relazione nonché le modalità per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dell' interessato avverso la relazione medesima.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 11 giugno 1993, n. 333, l' illegittimita' costituzionale del quinto comma.
2La menzione alla Commissione paritetica si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.