Art. 2
Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della
legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 210 milioni, suddivisa in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Per le finalità previste dagli artt. 286, 300 e 303 RD 27 luglio 1934, n. 1265, è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall'
art. 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni di cui lire 800 milioni per l' esercizio 1983 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
L' amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> costituito con l'
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con l' importo complessivo di lire 5.000 milioni. Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1983.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per le finalità previste dal terzo comma, punto 1, dell'
art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dagli artt. 6, primo comma e 11 della
legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Per le finalità previste dall'
art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l' esercizio 1983, lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984 e lire 2.000 milioni per l' esercizio 1985.