LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91

Agevolazioni ai soggetti beneficiati dalle provvidenze del Titolo III della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63, e modifiche alle leggi regionali 24 ottobre 1981, n. 73 e 11 gennaio 1982, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  24/12/1982
Materia:
410.01 - Urbanistica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO I
 AGEVOLAZIONI AI SOGGETTI BENEFICIATI
DALLE PROVVIDENZE DEL TITOLO III DELLA
LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1977, N. 63
Art. 1
 
Per gli interventi realizzati o da realizzare con le provvidenze di cui al Titolo III della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti beneficiati sono interamente esentati dalla corresponsione del contributo previsto dall' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 29/1985
Art. 2
 
La disposizione di cui al precedente articolo trova applicazione dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto n. 01500/Pres. del 14 luglio 1977.
Art. 3
 
I contributi introitati dalle Amministrazioni comunali, successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto n. 01500/Pres. del 14 luglio 1977, da parte dei soggetti esentati ai sensi del precedente articolo 1, dovranno essere rimborsati su domanda degli stessi, dopo l' accreditamento delle somme relative da parte dell' Amministrazione regionale.
Le domande di cui al precedente comma dovranno pervenire ai Comuni interessati entro il perentorio termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 29/1985
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 4
 
Qualora i soggetti esentati ai sensi del precedente articolo 1 intendano realizzare o abbiano realizzato il proprio intervento edificatorio all' interno di un piano di lottizzazione regolarmente autorizzato, l' Amministrazione comunale dovrà rimborsare agli stessi la percentuale, rapportata al dimensionamento del predetto intervento, dell' onere per le opere di urbanizzazione secondaria introitato ai sensi dell' articolo 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni.
La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto n. 01500/Pres. del 14 luglio 1977.
Per il rimborso dell' onere ai soggetti provvisti di concessione edilizia di data antecedente all' entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di interventi ricadenti in ambito di lottizzazione, andrà rivolta apposita istanza da parte dei soggetti interessati entro il perentorio termine di cui al secondo comma del precedente articolo 3 ai Comuni interessati.
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a rifondere ai Comuni l' ammontare delle somme da rimborsare ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, terzo comma.
Limitatamente al rimborso di cui ai precedenti articoli 3 e 4, terzo comma, la domanda del Sindaco corredata dalla documentazione giustificatrice dovrà pervenire alla Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro il perentorio termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, secondo comma, L. R. 29/1985
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 3, L. R. 48/1991
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 4, L. R. 48/1991
TITOLO II
 MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 OTTOBRE
1981, N. 73 E 11 GENNAIO 1982, N. 2
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, secondo comma, L. R. 47/1985
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, secondo comma, L. R. 47/1985
Art. 9
 
Sono fatti salvi i piani particolareggiati adottati dai Comuni, ai sensi e con le procedure della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche dopo il termine previsto dall' articolo 8, secondo comma, n. 3), della medesima legge, ma anteriormente al 31 dicembre 1982.
È altresì ammissibile, anche successivamente alla suddetta data e per tutto il periodo di validità dei piani particolareggiati di ricostruzione, l' adozione di varianti che si rendessero necessarie nella fase di attuazione, con le procedure e per gli effetti della summenzionata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
A tal fine è fatta salva, per i Comuni il cui strumento urbanistico sia adeguato al piano urbanistico regionale generale, l' osservanza delle procedure di cui al Capo VIII della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Resta inteso che la validità dei suddetti piani particolareggiati, anche se variati, rimane contenuta nel termine fissato in sede di approvazione.
TITOLO III
 NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 10
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 5 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IV - il capitolo 803 con la denominazione: << Erogazione ai Comuni delle zone terremotate per gli oneri relativi al rimborso dei contributi previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo n. 803 saranno determinati, ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 11
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.