LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/01/1983
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 Definizione delle agenzie di viaggio e turismo
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l' attività di organizzazione e di intermediazione indicate nelle lettere a) e b) dell' articolo 2 della presente legge.
Art. 2
 Attività delle agenzie di viaggio e turismo
Le agenzie di viaggio e turismo svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:
a) l' organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi con o senza vendita diretta;
b) la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie.

Possono inoltre svolgere le seguenti attività:
1) l' organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
2) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
3) l' accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l' assistenza ai propri clienti;
4) la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
5) l' informazione e la pubblicità di iniziative turistiche;
6) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l' interno e per l' estero;
7) l' assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
8) l' inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell' interesse dei propri clienti;
9) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
10) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
11) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
12) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide, piante, opere illustrative, ecc.;
13) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
14) la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti.

Art. 3
 Autorizzazione all' apertura e all' esercizio
delle agenzie di viaggio e turismo
L' esercizio delle attività di cui all' articolo 2, è soggetto ad autorizzazione regionale.
Le attività indicate al secondo comma dell' articolo 2 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano.
La domanda diretta ad ottenere l' autorizzazione all' apertura e all' esercizio di un' agenzia di viaggio e turismo deve essere presentata alla Direzione regionale del turismo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al successivo articolo 17.
Il rilascio dell' autorizzazione è subordinato all' accertamento del possesso dei requisiti professionali e strutturali di cui al successivo articolo 5.
Per il rilascio dell' autorizzazione all' apertura di agenzie di viaggio e di turismo o di loro filiali, l' Amministrazione regionale determina, con deliberazione giuntale da adottarsi ogni biennio, a partire dal 1 luglio dell' anno successivo all' entrata in vigore della presente legge, gli eventuali incrementi - per ogni provincia e non superiori comunque al 10% - del numero delle suddette agenzie, sulla base delle variazioni avvenute nel biennio, in ciascun ambito provinciale, del reddito pro - capite, della popolazione residente, del movimento turistico in entrata, della ricettività turistica, della vendita di biglietti aerei, ferroviari e marittimi e del fatturato delle agenzie di viaggio e turismo già operanti nonché dell' interesse turistico regionale.
La Direzione regionale del turismo accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale.
Non potrà comunque adottarsi denominazione analoga a Comune o Regione italiani.
Per il rilascio dell' autorizzazione all' esercizio di agenzie di viaggio e turismo e alla relativa apertura di ufficio a persone giuridiche o fisiche straniere, si applica l' articolo 17 del DPR 25 novembre 1975, n. 902.
L' apertura di filiali e la modificazione delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l' autorizzazione sono soggette alle medesime modalità prescritte per l' apertura delle nuove agenzie di viaggio e turismo.
L' autorizzazione all' esercizio delle attività di cui all' articolo 2 sono soggette al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all' articolo 15 della presente legge.
Possono essere autorizzati l' apertura e l' esercizio di agenzie e di filiali stagionali.
Le suddette agenzie e filiali dovranno osservare un periodo di apertura di almeno quattro mesi nell' anno solare.
Art. 4
 Deposito cauzionale e garanzia assicurativa
Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio dell' autorizzazione all' esercizio, l' imprenditore dovrà versare all' Amministrazione regionale, pena la decadenza dell' autorizzazione stessa, una cauzione ammontante a lire 50 milioni se intende svolgere le attività di cui al primo comma dell' articolo 2 della presente legge, di lire 20 milioni se intende svolgere esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del medesimo primo comma dell' articolo 2 della presente legge.
Tale cauzione dovrà venir costituita nei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.
L' autorizzazione all' esercizio di una filiale stagionale di un' agenzia di viaggio e turismo avente la sede principale nella regione non comporta l' obbligo del versamento della cauzione.
L' ammontare della cauzione di cui al primo comma può, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, essere adeguato all' aumento del costo della vita rilevato in base all' indice ISTAT.
La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell' agenzia a garanzia dei danni eventualmente recati a terzi.
Lo svincolo della cauzione, su domanda dell' interessato, è concesso dalla Regione non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell' attività dell' agenzia.
La cauzione potrà essere destinata, con provvedimento dell' Assessore regionale al turismo da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell' imprenditore per danni derivanti dal mancato esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento dei danni medesimi qualora manchi la copertura della polizza assicurativa di cui al successivo ultimo comma.
Il mancato pagamento delle sanzioni di cui al successivo articolo 14 determina il prelievo dal deposito cauzionale, con provvedimento dell' Assessore regionale al turismo, di una somma pari all' ammontare della sanzione irrogata.
Nei casi previsti dai commi ottavo e nono del presente articolo l' imprenditore dovrà, entro sessanta giorni dall' adozione del provvedimento dell' Assessore regionale al turismo, reintegrare la cauzione, pena la decadenza dell' autorizzazione all' esercizio dell' agenzia.
Le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare polizze assicurative a garanzia dell' esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, fatte salve le disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio.
Art. 5
 Requisiti professionale e strutturali
delle agenzie di viaggio e turismo
L' impresa di viaggio è organizzata autonomamente, secondo i criteri tipici della produttività aziendale.
L' imprenditore dovrà dimostrare, in relazione all' attività che intende svolgere, di possedere adeguati requisiti professionali ed in particolare:
1) conoscenza di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell' articolo 2 della presente legge;
2) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
3) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Qualora l' imprenditore non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell' agenzia di viaggio o non possieda in tutto o in parte i requisiti professionali di cui sopra, oppure nel caso di filiali, i requisiti di cui al secondo comma dovranno essere posseduti da una o più persone dipendenti dall' agenzia.
Il possesso dei requisiti professionali di cui al secondo comma è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità, sostenuto dinanzi ad una apposita commissione regionale. Per il personale dipendente di cui al terzo comma, l' esame deve essere riferito ai requisiti professionali concernenti le specifiche attività alle quali si intende adibire il personale medesimo.
La commissione di cui al precedente quarto comma è composta da:
a) l' Assessore regionale al turismo che la presiede;
b) il Direttore regionale del turismo che funge da Vice - presidente;
c) il Direttore del servizio del turismo e dell' industria alberghiera;
d) un membro del Consiglio di amministrazione dell' Azienda regionale per la promozione turistica designato dal Consiglio medesimo;
e) un rappresentante dell' Associazione regionale delle agenzie di viaggio e turismo;
f) un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori del turismo e del commercio.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario in servizio presso la Direzione regionale del turismo.
La commissione si avvale di un insegnante di ruolo di ciascuna lingua di cui l' imprenditore o una o più persone dipendenti dell' agenzia debba dimostrare di avere conoscenza.
La commissione viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Le materie dell' esame di cui al precedente quarto comma vengono determinate con il regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 6
 Chiusura temporanea dell' agenzia
Il titolare dell' autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea, non superiore a sette giorni, dell' agenzia ne deve informare, indicandone la durata, la Direzione regionale del turismo.
L' Assessore regionale al turismo può autorizzare, su domanda del titolare, la chiusura di un' agenzia per un periodo superiore a sette giorni e inferiore ad un mese; è ammessa una sola proroga non superiore ad un mese. L' autorizzazione alla chiusura e la relativa eventuale proroga possono essere concesse soltanto per gravi e comprovati motivi.
Art. 7
 Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
L' elenco delle agenzie di viaggio autorizzate è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Della avvenuta autorizzazione all' apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione al Ministero competente.
Art. 8
 Redazione dei programmi di viaggio
I programmi concernenti viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, ed escursioni organizzati da agenzie di viaggio e turismo che le agenzie medesime devono predisporre conterranno, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:
a) data di svolgimento del viaggio o crociera;
b) itinerario;
c) durata;
d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all' atto dell' iscrizione;
e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;
f) termini per le iscrizioni;
g) termini e condizioni per le rinunce;
h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell' agenzia di viaggi e turismo;
i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all' articolo 4.

Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni, dal programma deve risultare esplicitamente anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo.
Il riferimento ai programmi indicati al primo comma deve essere citato nei documenti di viaggio, quando previsti.
Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l' elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell' esatto adempimento.
Art. 9
 Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio
Le agenzie di viaggio e turismo trasmettono alla Direzione regionale del turismo, cinque giorni prima della diffusione, copia delle pubblicazioni di cui al precedente articolo 8 per la verifica della conformità di queste alle disposizioni della presente legge.
Art. 10
 Funzioni di vigilanza e controllo
Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle imprese di viaggio e turismo sono esercitate dalla Direzione regionale del turismo.
Art. 11
 Attività di organizzazione di viaggi
in forma non professionale
Gli organismi a carattere associativo aventi come finalità preminente e continuativa l' esercizio e la promozione del turismo sociale senza finalità di lucro, per l' organizzazione e la vendita di viaggi a favore dei propri associati debbono servirsi di agenzie di viaggio autorizzate. Tali organismi possono, in ogni caso, promuovere e pubblicizzare all' interno dell' organismo stesso, viaggi riservati ai propri associati e organizzati da agenzie di viaggio autorizzate, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
Gli organismi citati al primo comma possono svolgere direttamente le attività di cui all' articolo 2 nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.
Non sono soggetti alle norme della presente legge i sodalizi e le associazioni aventi finalità politiche, religiose, culturali, sportive e sociali che, senza scopo di lucro, organizzano ed effettuano gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, riservate esclusivamente ai propri associati o, comunque, appartenenti.
Ai soli fini del rilevamento statistico, delle iniziative di cui al comma precedente si dovrà dare comunicava, alla Direzione regionale del turismo, indicando la data di svolgimento, l' itinerario della gita ed il numero dei partecipanti.
La Direzione regionale del turismo iscriverà in un elenco speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al primo comma, mediante presentazione dell' atto costitutivo, dello statuto e di una relazione sulla consistenza organizzativa.
Art. 12
 Attività turistiche esercitate dalle imprese
di pubblici trasporti
Le imprese che, esercitando l' attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumano direttamente anche l' organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.
Art. 13
 Biglietterie delle FFSS
Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupino esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.
Art. 14
 Sanzioni amministrative.
Decadenza, sospensione e revoca
Salva l' applicazione dell' articolo 665 del codice penale, chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all' articolo 2 della presente legge, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 15.000.000.
L' infrazione delle disposizioni di cui all' articolo 8 e all' articolo 9 comporta la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e, rispettivamente, da lire 300.000 a lire 1.100.000. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.
In caso di ulteriori violazioni, l' Assessore regionale al turismo può sospendere e successivamente revocare l' autorizzazione.
L' infrazione delle disposizioni di cui all' articolo 11 dà luogo a diffida e, in caso di recidiva, alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.
L' infrazione delle disposizioni di cui all' articolo 12 dà luogo a diffida e, in caso di recidiva, alla sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 15.000.000.
L' inosservanza del disposto di cui al primo comma dell' articolo 6 comporta la decadenza dell' autorizzazione.
La decorrenza del termine di proroga, concesso ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 senza che l' agenzia sia riaperta, determina la decadenza dell' autorizzazione.
L' Assessore al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può sospendere e successivamente revocare l' autorizzazione quando l' attività dell' agenzia o dei suoi responsabili risulti dannosa o contraria allo sviluppo turistico regionale o quando siano modificate le condizioni originarie per il rilascio dell' autorizzazione di cui all' articolo 5 della presente legge.
L' accertamento delle infrazioni e l' irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuate con le modalità e le procedure previste dalle norme regionali vigenti in materia.
Art. 15
 Tassa di concessione regionale
L' autorizzazione di cui al precedente articolo 3 è soggetta, all' atto del rilascio e, successivamente per ciascun anno solare, al pagamento della tassa di concessione regionale nella misura di lire 100.000.
Per la disciplina della tassa di cui al comma precedente si applicano le norme regionali vigenti in materia.
NORME TRANSITORIE E FINALI
 
Art. 16
 Norma transitoria
Le agenzie di viaggio e turismo, che al momento dell' entrata in vigore della presente legge possiedano regolare licenza di pubblica sicurezza, dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Entro la medesima data gli organismi a carattere associativo aventi come finalità preminente e continuativa l' esercizio e la promozione del turismo sociale senza scopo di lucro, qualora intendano svolgere direttamente le attività di cui all' articolo 2 della presente legge, dovranno versare alla Regione la cauzione di lire 10.000.000 o prestare forme di garanzia equivalenti e uno o più funzionari degli organismi medesimi dovranno dimostrare di possedere i requisiti professionali indicati al secondo comma del precedente articolo 5.
Art. 17
 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, Regolamento di esecuzione su conforme deliberazione dalla Giunta medesima, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, verranno emanate le relative norme di esecuzione.
Art. 18
 Norma abrogativa
Sono abrogate le norme vigenti in contrasto con la presente legge.
Art. 19
 Norma finanziaria
Le spese di funzionamento della commissione di cui all' articolo 5 della presente legge fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984, che presenta sufficiente disponibilità.