LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88

Disciplina delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/1983
Materia:
230.03 - Professioni turistiche

TITOLO I
 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Art. 1
 
Lo svolgimento delle attività professionali di guida turistica e di accompagnatore turistico nella regione Friuli - Venezia Giulia è regolato dalle norme della presente legge.
Art. 2
 
Sono riconosciute guide turistiche le persone che professionalmente accompagnano turisti nelle visite a luoghi rilevanti dal punto di vista storico, turistico ed ambientale, fornendo notizie ed informazioni in più lingue straniere.
Art. 3
 
Sono riconosciuti accompagnatori turistici le persone che, professionalmente guidano gruppi di turisti in viaggi, fornendo agli stessi l' assistenza tecnico - turistica per tutta la durata del viaggio.
TITOLO II
 DELL' AUTORIZZAZIONE REGIONALE
Art. 4
 
Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è necessario essere muniti dell' autorizzazione rilasciata dal Direttore regionale del turismo.
L' autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2 è valida per l' intero territorio regionale.
Art. 5
 
Per l' ottenimento dell' autorizzazione regionale di cui al precedente articolo 4 è obbligatorio il superamento di un esame da sostenere di fronte ad una commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, previa frequenza di specifici corsi di formazione professionale.
Per l' ammissione al corso di cui al precedente comma, si richiedono i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea;
c) mancanza di condanne penali passate in giudicato;
d) possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore.

Le materie del corso e dell' esame, nonché la composizione della commissione regionale di cui al primo comma del presente articolo, vengono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 6
 
L' autorizzazione di cui all' articolo 4 ha validità annuale e comporto il pagamento di una tassa di concessione di lire diecimila.
Il rinnovo della stessa avviene mediante pagamento della tassa prescritta, previa presentazione di una succinta relazione sull' attività svolta dal titolare durante l' anno.
Art. 7
 
Presso la Direzione regionale del turismo sono istituiti gli albi regionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.
Le iscrizioni agli albi vengono aggiornate annualmente anche in base a quanto disposto dal secondo comma del precedente articolo 6.
TITOLO III
 DEI DIRITTI E DEI DOVERI, DELLE TARIFFE
Art. 8
 
Chiunque eserciti l' attività di guida turistica o di accompagnatore turistico senza essere in possesso dell' autorizzazione regionale di cui all' articolo 4 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di lire duecentomila, in caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata.
È fatto divieto a chiunque di far svolgere le attività di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge da persone sprovviste dell' autorizzazione regionale di cui all' articolo 4 della presente legge; i trasgressori saranno soggetti ad una sanzione amministrativa di lire cinquecentomila.
Art. 9
 
Chiunque, in possesso dell' autorizzazione regionale di cui al precedente articolo 4, non provveda, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento della tassa di concessione regionale o all' invio della relazione di cui al secondo comma dell' articolo 6 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa di lire cinquantamila.
In caso di recidiva l' autorizzazione viene revocata.
Art. 10
 
Chiunque, in possesso dell' autorizzazione regionale di cui all' articolo 4 della presente legge, si rifiuti di fornire le proprie prestazioni professionali oppure non svolga alcuna attività per un periodo superiore ai sei mesi senza gravi e dimostrati motivi, è soggetto alla revoca dell' autorizzazione stessa.
È fatto, altresì, divieto alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici di svolgere, nei confronti dei turisti, attività commerciali o di intermediazione o comunque non conformi alla professione. La mancata osservanza di tale divieto comporta la revoca dell' autorizzazione.
Art. 11
 
Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici vengono determinate, su proposta delle organizzazioni sindacali di categoria, entro il 31 gennaio di ogni anno da una commissione regionale composta da:
- il dirigente del servizio del turismo e dell' industria alberghiera;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria;
- un rappresentante degli enti turistici periferici.

Le tariffe così determinate sono approvate con decreto del Direttore regionale del turismo, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicate agli enti turistici periferici e alle agenzie di viaggio e turismo operanti nella regione.
L' applicazione di tariffe diverse da quelle determinate ai sensi del presente articolo, comporta l' applicazione della sanzione di lire trecentomila.
Art. 12
 
Ogni tre anni i titolari delle autorizzazioni regionali di cui al precedente articolo 4 devono partecipare ad appositi corsi di aggiornamento.
La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento comporta la revoca dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 4.
In ogni caso non potranno essere consentite proroghe all' obbligo di cui al primo comma del presente articolo superiori ad un anno dalla data di scadenza dell' autorizzazione.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 13
 
La licenza di cui all' articolo 123 del RD 18 giugno 1931, n. 773, conseguita antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge, è equiparata, ai fini della legge stessa, all' autorizzazione regionale.
I titolari delle suddette licenze potranno richiedere, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, l' iscrizione agli albi regionali di cui al precedente articolo 7.
Art. 14
 
Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.
TITOLO V
 DISPOSIZIONE FINANZIARIA
Art. 15
 
Le spese relative al funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.