LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/11/1982
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
Per l' attuazione degli interventi creditizi previsti dall' articolo 2, punto 2, lettera h) della legge 8 agosto 1977, n. 546, in favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all' articolo 1, primo comma, della legge stessa, è istituito un Fondo di rotazione, avente la durata di anni 10 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 miliardi di lire.
Presso il detto Fondo è istituita altresì una sezione speciale, con una dotazione di 4 miliardi di lire per l' attuazione nell' intero territorio regionale degli interventi previsti dal comma precedente.
Le dotazioni previste dal presente articolo saranno versate anticipatamente in conti fruttiferi intestati al Fondo di rotazione ed all' anzidetta sezione speciale presso il Tesoriere regionale. In tali conti sarà tenuta ogni disponibilità liquida del Fondo e della sezione ed in essi saranno versati, per essere reimpiegati, i rimborsi e gli incrementi da interessi di cui all' articolo seguente.
Le dotazioni del Fondo di cui al primo e secondo comma del presente articolo potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari.
Art. 2
 
Dalla dotazione del Fondo di rotazione e della sezione speciale saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti ed enti autorizzati all' esercizio del credito agrario per la concessione di prestiti e mutui a breve e medio termine.
I prestiti a breve termine avranno durata non superiore a 12 mesi; i prestiti e i mutui a medio termine avranno durata non superiore a 10 anni.
Al Fondo ed alla sezione speciale affluiranno gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui al precedente articolo 1, nonché le quote di ammortamento per capitale ed interessi corrisposte dai beneficiari, l' ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli istituti ed enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l' attuazione delle operazioni e l' utilizzazione delle anticipazioni.
Nelle stesse convenzioni verrà inoltre stabilita la misura degli interessi che gli istituti ed enti di credito dovranno versare sulle somme ricevute in anticipazione e non utilizzate.
Allo scadere del periodo di operatività del Fondo e della sezione speciale le somme giacenti e quelle che saranno successivamente restituite dai beneficiari verranno versate alla Tesoreria regionale con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell' entrata del bilancio.
Art. 3
 
Compete alla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo di cui al successivo articolo 4 sugli argomenti indicati nel settimo comma dell' articolo stesso:
- approvare le convenzioni con gli istituti ed enti di credito e autorizzarne la stipula;
- stabilire gli interventi da attuare, tra quelli previsti al successivo articolo 5, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano regionale di sviluppo ed in particolare di quelle riguardanti le zone montane;
- determinare i tassi da applicare a carico dei beneficiari dei finanziamenti, tassi che non potranno comunque essere inferiori a quello stabilito dallo Stato per il Fondo di rotazione di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949;
- stabilire i riparti di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Compete inoltre alla Giunta regionale, quale organo amministratore del Fondo di rotazione e della sezione speciale, adottare ogni altra determinazione in ordine alla concessione dei prestiti e dei mutui.
Il rendiconto annuale della gestione del Fondo di rotazione e della sezione speciale è predisposto entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell' esercizio finanziario, ed è approvato - previo controllo della Ragioneria generale della Regione - dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al DPR 11 luglio 1977, n. 689.
Art. 4
 
È istituito, presso la Direzione regionale dell' agricoltura, un Comitato consultivo così composto:
a) dall' Assessore all' agricoltura;
b) dal Direttore regionale dell' agricoltura;
c) dal Direttore regionale della ragioneria generale;
d) dal Direttore del servizio della cooperazione agricola e del credito agrario;
e) da sette rappresentanti degli imprenditori agricoli, designati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
f) da tre rappresentanti della Cooperazione agricola designati dagli organismi regionali della Confederazione cooperative italiane in numero di due e della Lega nazionale cooperative e mutue in numero di uno;
g) da due esperti nominati dalla Giunta regionale.

La designazione dei vari rappresentanti dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dalla Direzione regionale dell' agricoltura. Trascorso tale termine, l' organo sarà costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti il collegio e fatte comunque salve le successive integrazioni.
Presiede il Comitato consultivo l' assessore all' agricoltura ed in caso di sua assenza o di impedimento, il Direttore regionale dell' agricoltura.
Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni od enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.
Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario della Direzione regionale dell' agricoltura.
Ai componenti del Comitato estranei all' amministrazione regionale spettano i compensi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.
Il Comitato esprime parere circa gli interventi da attuare tra quelli previsti al successivo articolo 5, sugli schemi di convenzione da stipulare con gli istituti di credito e sugli istituti da convenzionare, sui tassi agevolati da applicare, sui programmi di intervento e sui piani di riparto.
Il Comitato esprime altresì pareri sulle singole domande di concessione di prestito o mutuo.
Per la validità delle sedute del Comitato, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Il Comitato consultivo di cui al presente articolo è costituito su proposta dell' Assessore all' agricoltura, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima. Allo stesso modo si provvede all' eventuale sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di far parte del Comitato, nonché all' eventuale nomina di componenti supplenti che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi, su designazione dell' ente od organo od associazione od organizzazione, cui spetta designare i componenti effettivi. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono componenti effettivi assenti.
Il Comitato ha la durata di 5 anni e si riunisce almeno 6 volte all' anno.
Art. 5
 
Con le disponibilità del Fondo e della sezione speciale, potranno essere concessi ai conduttori di aziende agricole ed a tutte le cooperative agricole:
a) prestiti integrativi ad ammortamento sino a 10 anni, per un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa a contributo ed il contributo concesso, a favore di coloro che hanno beneficiato o hanno chiesto di beneficiare della provvidenza prevista dall' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) prestiti per lo sviluppo della zootecnia e della meccanizzazione ed in particolare per gli scopi previsti dall' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58;
c) prestiti o mutui per la costruzione, la sistemazione, il completamento e l' ampliamento da parte di cooperative agricole, di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e precisamente per le realizzazioni previste dall' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;
d) prestiti o mutui per la trasformazione - per l' intero importo risultante a debito - di passività onerose di aziende agricole singole od associate e di cooperative e loro consorzi - intendendo per esse quelle non assistite da agevolazioni creditizie - in essere alla data del 31 dicembre 1976 e sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge anche se derivanti da rinnovi di finanziamenti;
e) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;
f) prestiti per la concessione di anticipazioni, della durata massima di 12 mesi, ai Consorzi di difesa a fronte di contributi statali presumibilmente spettanti ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590;
g) mutui per l' ampliamento di aziende familiari diretto coltivatrici entro il limite di spesa di lire 50 milioni;
h) prestiti per la conduzione aziendale e l' utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti nonché per la gestione di impianti cooperativi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi;
i) prestiti o mutui per l' esecuzione di piantagioni e/o trasformazioni colturali;
l) prestiti per la costruzione e/o l' acquisto di strutture, impianti fissi e mobili, attrezzature e pertinenze per coltivazioni ortofloricole, purché l' imprenditore possegga i requisiti di cui al secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come modificata dalla legge regionale 23 aprile 1981, n. 19;
m) prestiti per l' acquisto delle scorte vive o morte da parte del concessionario nei casi di conversione dei contratti di mezzadria, come previsto dall' articolo 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203;
n) ogni altro intervento creditizio che verrà previsto come attuabile attraverso il Fondo e/o la sezione speciale da leggi regionali.

Potranno essere finanziate con la presente legge anche le domande già presentate, ancorché a termini di altre leggi statali o regionali, purché le finalità siano quelle previste dai punti precedenti.
Sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti e le eventuali autorizzazioni concesse.
Art. 6
 
Sono applicabili agli interventi previsti dall' articolo 5 - per quanto non disciplinato dalla presente legge e sempreché non contrastanti - le disposizioni sottoelencate:
- per l' attuazione degli interventi di cui al punto b) le norme di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrati dalla legge regionale 1 settembre 1979, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;
- per l' attuazione degli interventi di cui al punto c) la normativa relativa alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni;
- per quanto attiene al punto d) le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55;
- per quanto attiene al punto e) la normativa prevista nelle leggi regionali in materia di provvidenze creditizie a favore di aziende e/o cooperative colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali;
- per quanto attiene al punto g) la normativa di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per quanto attiene al punto h) la normativa di cui al Capo III della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70;
- per quanto attiene ai punti a), f) i), l) e m) la Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui.

Nella concessione creditizia prevista dai precedenti articoli non si tiene conto del disposto di cui all' articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai Comuni riconosciuti << disastrati >> o << gravemente danneggiati >> situati nei territori delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e negli stessi, per l' impiego della dotazione iniziale del fondo.
In ogni caso, nell' ambito degli interventi individuati con le procedure di cui all' articolo 4, settimo comma, saranno accolte in via prioritaria le domande presentate da aziende ricadenti nell' ambito territoriale delle comunità montane.
Art. 7
 
I prestiti e mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle operazioni creditizie indicate al comma precedente si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario.
I mutui previsti dalla presente legge potranno essere concessi per una somma corrispondente all' intero valore cauzionale del fondo, aumentato dell' eventuale valore dei miglioramenti.
I rischi di ciascuna operazione sono esclusivamente a carico degli istituti, i quali si cauteleranno mediante le garanzie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, e mediante ogni altra garanzia ritenuta idonea.
L' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura potrà concedere garanzie fidejussorie con il Fondo previsto dall' articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli istituti sono tenuti ad effettuare i versamenti al Fondo di rotazione od alla sezione speciale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.
Ove risultasse, anche successivamente, che la ditta interessata abbia beneficiato per gli stessi acquisti e per le stesse opere di altre provvidenze creditizie e contributive, l' istituto dovrà procedere al recupero delle somme erogate. In tal caso la ditta dovrà corrispondere sul capitale mutuato un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.
Alle domande, agli atti, ai provvedimenti e ai contratti relativi all' attuazione della presente legge si applicano, per quanto attiene ai finanziamenti attuati con il Fondo di rotazione, le agevolazioni tributarie previste dall' articolo 3 quinquies della legge 4 agosto 1977, n. 500, nonché, in ogni caso, quelle previste dagli articoli 15 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 8
 
Fermo quanto previsto dagli articoli precedenti sono applicabili al Fondo di rotazione ed alla sezione speciale le norme della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XII - i seguenti capitoli:
- capitolo 7410 con la denominazione << Finanziamento del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 >> e con lo stanziamento di lire 20.000 milioni per l' esercizio 1982;
- capitolo 7411 con le denominazione << Finanziamento della sezione speciale del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole >> e con lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 24.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partite n. 51 e 54 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1981 e trasferite ai sensi dell' articolo 7, secondo comma e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreti dell' Assessore alle finanze n. 10 dell' 11 febbraio 1982 e n. 13 del 18 febbraio 1982.
Art. 10
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.