Art. 1
Per l'attuazione degli interventi creditizi previsti dall'articolo 2, punto 2, lettera h) della
legge 8 agosto 1977, n. 546
, in favore delle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura, è istituito un Fondo di rotazione, avente la durata di anni 20 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 miliardi di lire.
Presso il detto Fondo è istituita altresì le sezioni speciali, con una dotazione di 4 miliardi di lire per l'attuazione nell' intero territorio regionale degli interventi previsti dal comma precedente. Ulteriori sezioni speciali possono essere istituite con legge regionale riservando il loro utilizzo a specifiche finalità che consentano un'evidenza contabile distinta rispetto la restante operatività del Fondo.
Le dotazioni previste dal presente articolo saranno versate anticipatamente in conti fruttiferi intestati al Fondo di rotazione ed all' anzidette sezioni speciali presso il Tesoriere regionale. In tali conti sarà tenuta ogni disponibilità liquida del Fondo e della sezione ed in essi saranno versati, per essere reimpiegati, i rimborsi e gli incrementi da interessi di cui all' articolo seguente.
Le dotazioni del Fondo di cui al primo e secondo comma del presente articolo potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 70/1983
2Parole sostituite al primo comma da art. 20, comma 3, L. R. 12/2003
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 38, L. R. 12/2009
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 12, L. R. 18/2011
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 24/2016
6Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 48, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Parole aggiunte al secondo comma da art. 3, comma 48, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Parole sostituite al secondo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9Parole sostituite al terzo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 3, L. R. 5/2020
Art. 2
Dalla dotazione del Fondo di rotazione e delle sezioni speciali saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti ed enti autorizzati all' esercizio del credito agrario per la concessione di finanziamenti di durata non superiore a venti anni.
Al fondo ed alle sezioni speciali affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui all'articolo 1, le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle provvidenze della presente legge nonché l' ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti ed Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l' attuazione delle operazioni e l' utilizzazione delle anticipazioni.
Nelle stesse convenzioni verrà inoltre stabilita la misura degli interessi che gli istituti ed enti di credito dovranno versare sulle somme ricevute in anticipazione e non utilizzate.
Allo scadere del periodo di operatività del Fondo e delle sezioni speciali le somme giacenti e quelle che saranno successivamente restituite dai beneficiari verranno versate alla Tesoreria regionale con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell' entrata del bilancio.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 5, terzo comma, L. R. 70/1983
2Parole soppresse al terzo comma da art. 20, comma 4, L. R. 12/2003
3Parole sostituite al terzo comma da art. 20, comma 4, L. R. 12/2003
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 6, comma 44, L. R. 1/2005
5Integrata la disciplina del quarto comma da art. 6, comma 44, L. R. 1/2005
6Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 18/2011
7Secondo comma abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 18/2011
8Parole sostituite al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 11/2014
9Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 18, L. R. 31/2017
11Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Parole sostituite al terzo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13Parole sostituite al quinto comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 3
1. L'amministratore del Fondo o suo delegato adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità alle disposizioni regolamentari e agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ed avvalendosi del supporto della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
1 bis. La Giunta regionale nomina l'amministratore del Fondo individuandolo tra i dirigenti o le posizioni organizzative della Direzione centrale di cui al comma 1, tenuto anche conto della necessità di garantire il requisito di autonomia gestionale del Fondo, richiesto dalla normativa dell'Unione europea per l'utilizzo dei fondi FEASR.
1 ter. Il mandato ad amministrare conferito al gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza.
Il rendiconto annuale della gestione del Fondo di rotazione e delle sezioni speciali è predisposto entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell' esercizio finanziario, ed è approvato - previo controllo della Ragioneria generale della Regione - dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al
DPR 11 luglio 1977, n. 689.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 6, comma 1, L. R. 4/1995
2Parole sostituite al primo comma da art. 30, comma 1, L. R. 31/1996
3Parole sostituite al secondo comma da art. 30, comma 1, L. R. 31/1996
4Primo comma sostituito da art. 7, comma 14, L. R. 13/2002
5Secondo comma abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 13/2002
6Primo comma sostituito da art. 3, comma 68, L. R. 17/2008
7Parole sostituite al comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 17/2010
8Comma 1 sostituito da art. 2, comma 41, L. R. 14/2018
9Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 41, L. R. 14/2018 . Si veda la disposizione di cui all'art. 2, c. 42 della medesima L.R. 14/2018.
10Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 41, L. R. 14/2018
11Parole sostituite al terzo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 3, comma 51, L. R. 13/2023
Art. 4
1.
È costituito, presso la Direzione regionale dell'agricoltura, un Comitato consultivo così composto:
a)
( ABROGATA )
b) dal Direttore regionale dell'agricoltura;
c) da cinque esperti nominati dalla Giunta regionale, di cui tre scelti fra terne di nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
2. Presiede il Comitato il Direttore regionale dell'agricoltura.
3. Il Presidente del Comitato può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni, enti od associazioni interessate ai problemi del settore, dirigenti regionali e loro sostituti ed esperti.
4. Con riferimento alle funzioni della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 3, il Comitato esprime parere preventivo sugli interventi da attuare tra quelli previsti dall'articolo 5, sui programmi di intervento e sui piani di riparto.
5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e dura in carica cinque anni.
6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la Direzione regionale dell'agricoltura.
8. Ai componenti del Comitato, estranei all'Amministrazione regionale, spetta, per ogni giornata di seduta, una medaglia di presenza di lire 90.000, nonché il trattamento di missione previsto dall'
articolo 135 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Aggiunto dopo l'ottavo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1985
2Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 4/1995
3Parole soppresse al primo comma da art. 30, comma 2, L. R. 31/1996
4Parole soppresse al secondo comma da art. 30, comma 3, L. R. 31/1996
5Il Comitato consultivo per il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
Art. 5
1.
Con le disponibilità del Fondo e delle sezioni speciali, potranno essere concessi alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:
a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
e) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;
f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;
g) mutui per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;
h) prestiti per la conduzione aziendale;
i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;
j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR;
k) finanziamenti per l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;
l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;
m) finanziamenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;
n) prestiti o mutui per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o le Sezioni speciali.
o) prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.
Potranno essere finanziate con la presente legge anche le domande già presentate, ancorché a termini di altre leggi statali o regionali ovvero di normativa dell’Unione europea, purché le finalità siano quelle previste dai punti precedenti
Sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti e le eventuali autorizzazioni concesse.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 25/1985
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 25/1985
3Parole sostituite al primo comma da art. 2, quarto comma, L. R. 25/1985
4Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 1, L. R. 10/1987
5Parole sostituite al primo comma da art. 87, comma 1, L. R. 25/1989
6Parole sostituite al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 39/1989
7Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 8/1992
8Parole aggiunte al primo comma da art. 12, comma 1, L. R. 20/1992
9Parole aggiunte al primo comma da art. 13, comma 1, L. R. 20/1992
10Parole sostituite al primo comma da art. 14, comma 1, L. R. 20/1992
11Parole sostituite al primo comma da art. 15, comma 1, L. R. 20/1992
12Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 20/1992
13Integrata la disciplina del primo comma da art. 17, L. R. 20/1992
14Integrata la disciplina del primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 20/1992
15Integrata la disciplina del primo comma da art. 18, comma 2, L. R. 20/1992
16Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 4/1995
17Parole sostituite al primo comma da art. 23, comma 8, L. R. 16/1996
18Integrata la disciplina del primo comma da art. 77, comma 1, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
19Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 21, L. R. 23/2002
20Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 12, L. R. 14/2003
21Parole soppresse al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 17/2006
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 12, L. R. 17/2008
23Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 8, L. R. 24/2009
24Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 18, L. R. 11/2011
25Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 18/2011
26Parole sostituite al primo comma da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
27Lettera a) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
28Lettera b) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
29Lettera c) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
30Lettera d) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
31Lettera f) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera f), L. R. 11/2014
32Parole soppresse alla lettera g) del primo comma da art. 38, comma 1, lettera g), L. R. 11/2014
33Parole soppresse alla lettera h) del primo comma da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 11/2014
34Lettera i) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera i), L. R. 11/2014
35Lettera l) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera j), L. R. 11/2014
36Aggiunto dopo la lettera n bis) del primo comma un comma da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 11/2014
37Primo comma sostituito da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 24/2016
38Parole aggiunte al secondo comma da art. 37, comma 1, L. R. 28/2017
39Integrata la disciplina della lettera a) del primo comma da art. 3, comma 44, lettera a), L. R. 45/2017
40Integrata la disciplina della lettera b) del primo comma da art. 3, comma 46, L. R. 45/2017
41Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
42Parole sostituite alla lettera n) del comma 1 da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
43Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 13, L. R. 22/2020
Art. 6
Sono applicabili agli interventi previsti dall' articolo 5 - per quanto non disciplinato dalla presente legge e sempreché non contrastanti - le disposizioni sottoelencate:
- ( ABROGATO );
- per quanto attiene al punto e) la normativa prevista nelle leggi regionali in materia di provvidenze creditizie a favore di aziende e/o cooperative colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali;
- ( ABROGATO );
- per quanto attiene ai punti a), d), f), i), l) e m) la Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui.
In ogni caso, nell' ambito degli interventi individuati con le procedure di cui all' articolo 4, settimo comma, saranno accolte in via prioritaria le domande presentate da aziende ricadenti nell' ambito territoriale delle comunità montane.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 25/1985
2Parole sostituite al primo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 25/1985
3Parole sostituite al secondo comma da art. 3, terzo comma, L. R. 25/1985
4Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 1, L. R. 10/1987
5Parole soppresse al primo comma da art. 6, comma 21, L. R. 23/2002
Art. 7
I finanziamenti previsti dalla presente legge sono assistiti, qualora ne ricorrano i presupposti, dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'
articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle operazioni creditizie indicate al comma precedente si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario.
I mutui previsti dalla presente legge potranno essere concessi per una somma corrispondente all' intero valore cauzionale del fondo, aumentato dell' eventuale valore dei miglioramenti.
I rischi di ciascuna operazione sono esclusivamente a carico degli istituti, i quali si cauteleranno mediante le garanzie previste dalla
legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, e mediante ogni altra garanzia ritenuta idonea.
Gli istituti sono tenuti ad effettuare i versamenti al Fondo di rotazione od alle sezioni speciali alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.
Ove risultasse, anche successivamente, che il soggetto abbia beneficiato per gli stessi acquisti e per le stesse opere di altri aiuti creditizi e contributivi ovvero non abbia rispettato oneri ed obblighi previsti da leggi e regolamenti regionali, l'Amministrazione regionale procede, tramite la banca, al recupero delle somme erogate. In tal caso il soggetto corrisponde sul capitale mutuato un interesse pari al tasso del finanziamento agevolato maggiorato di quattro punti percentuali. La Direzione regionale dell'agricoltura è comunque autorizzata ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi creditizi di cui alla presente legge, anche avvalendosi di altre strutture regionali, nonché ad esercitare i poteri di sospensione delle erogazioni e quelli sanzionatori previsti dalla normativa regionale vigente.
Note:
1Settimo comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 4/1995
2Settimo comma sostituito da art. 77, comma 2, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Parole sostituite al settimo comma da art. 6, comma 23, L. R. 2/2000
4Parole aggiunte al primo comma da art. 20, comma 5, L. R. 12/2003
5Parole sostituite al primo comma da art. 39, comma 1, L. R. 11/2014
6Parole sostituite al settimo comma da art. 3, comma 6, L. R. 37/2017
7Parole sostituite al sesto comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.