Con le disponibilità del Fondo e della sezione speciale, potranno essere concessi ai conduttori di aziende agricole ed a tutte le cooperative agricole:
a) prestiti integrativi ad ammortamento sino a 10 anni, per un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa a contributo ed il contributo concesso, a favore di coloro che hanno beneficiato o hanno chiesto di beneficiare della provvidenza prevista dall' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) prestiti per lo sviluppo della zootecnia e della meccanizzazione ed in particolare per gli scopi previsti dall' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58;
c) prestiti o mutui per la costruzione, la sistemazione, il completamento e l' ampliamento da parte di cooperative agricole, di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e precisamente per le realizzazioni previste dall' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;
d) prestiti o mutui per la trasformazione - per l' intero importo risultante a debito - di passività onerose di aziende agricole singole od associate e di cooperative e loro consorzi - intendendo per esse quelle non assistite da agevolazioni creditizie - in essere alla data del 31 dicembre 1976 e sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge anche se derivanti da rinnovi di finanziamenti;
e) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;
f) prestiti per la concessione di anticipazioni, della durata massima di 12 mesi, ai Consorzi di difesa a fronte di contributi statali presumibilmente spettanti ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590;
g) mutui per l' ampliamento di aziende familiari diretto coltivatrici entro il limite di spesa di lire 50 milioni;
h) prestiti per la conduzione aziendale e l' utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti nonché per la gestione di impianti cooperativi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi;
i) prestiti o mutui per l' esecuzione di piantagioni e/o trasformazioni colturali;
l) prestiti per la costruzione e/o l' acquisto di strutture, impianti fissi e mobili, attrezzature e pertinenze per coltivazioni ortofloricole, purché l' imprenditore possegga i requisiti di cui al secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come modificata dalla legge regionale 23 aprile 1981, n. 19;
m) prestiti per l' acquisto delle scorte vive o morte da parte del concessionario nei casi di conversione dei contratti di mezzadria, come previsto dall' articolo 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203;
n) ogni altro intervento creditizio che verrà previsto come attuabile attraverso il Fondo e/o la sezione speciale da leggi regionali.
Potranno essere finanziate con la presente legge anche le domande già presentate, ancorché a termini di altre leggi statali o regionali, purché le finalità siano quelle previste dai punti precedenti.
Sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti e le eventuali autorizzazioni concesse.