LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1982, n. 75

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/09/1982
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

TITOLO I
 DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE
E PRELIMINARI
Art. 1
 Piano regionale per l' edilizia residenziale pubblica
La Regione Friuli - Venezia Giulia promuove lo sviluppo dell' edilizia residenziale mediante interventi in attuazione di un piano regionale riguardante l' acquisizione e l' urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali, nonché gli interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata diretti alla costruzione ed all' acquisto di abitazioni, ed al recupero del patrimonio edilizio esistente.
Il piano dovrà considerare in forma prioritaria le esigenze del recupero del patrimonio edilizio esistente e della sua riqualificazione urbanistica.
Art. 2
 Contenuti ed articolazioni del piano
Il piano regionale individua il fabbisogno abitativo e di aree urbanizzate e stabilisce le priorità degli interventi, in coerenza con le previsioni del piano urbanistico regionale.
Il piano individua altresì tutte le risorse finanziarie destinate all' edilizia residenziale di provenienza statale, regionale ed internazionale, ivi comprese quelle creditizie a tasso agevolato conseguenti a disposizioni nazionali, della Comunità Europea e di altre organizzazioni internazionali, nonché quelle di Istituti assicurativi e di Enti previdenziali, e determina i criteri per la loro gestione coordinata.
Il piano si articola in programmi operativi quadriennali soggetti a revisione secondo quanto previsto dal successivo articolo 3, secondo comma.
Art. 3
 Progetti biennali di intervento
I programmi quadriennali sono attuati tramite progetti biennali di intervento.
I progetti biennali di intervento concernono la localizzazione degli interventi di cui all' articolo 1 secondo criteri di coordinamento tra acquisizione ed urbanizzazione delle aree e nuovi insediamenti abitativi e sono soggetti ad aggiornamento in conseguenza di quanto prevede l' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.
Le ripartizioni di contributi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi al di fuori dei piani di zona per l' edilizia economica e popolare devono di norma uniformarsi alle scelte ubicazionali dei progetti biennali di intervento.
Art. 4
 Coordinamento tra disponibilità delle aree
e nuovi interventi costruttivi
Nei progetti di intervento, la localizzazione di nuovi programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata e convenzionata può avere luogo solo in Comuni provvisti di aree disponibili da assegnare nei piani di zona per l' edilizia economica e popolare già approvati o nelle delimitazioni di cui all' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
I finanziamenti previsti da leggi statali o regionali per l' acquisizione di aree ed opere di urbanizzazione, possono essere concessi soltanto a Comuni nei quali siano localizzati programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata e convenzionata.
I programmi operativi quadriennali individuano, tra l' altro, i Comuni nei quali sarà prevista la localizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica nell' ambito del progetto biennale relativo al terzo e quarto anno del programma.
Il recepimento di tale localizzazione per l' edilizia sovvenzionata e convenzionata nel relativo progetto biennale di intervento è peraltro condizionato al preventivo verificarsi delle condizioni previste dal primo comma.
Art. 5
 Approvazione del piano
Il piano, i programmi operativi quadriennali ed i progetti biennali di intervento sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, sentito il Comitato interassessorile di cui all' articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successivamente comunicati al Consiglio.
La formazione dei piano costituirà altresì oggetto di preventiva consultazione con la competente Commissione permanente del Consiglio regionale.
Art. 6
 Comitato regionale per l' edilizia residenziale
È istituito il Comitato regionale per l' edilizia residenziale.
Il comitato esprime parere sul piano regionale per l' edilizia residenziale pubblica nonché sui provvedimenti di cui al successivo articolo 8.
Il comitato è presieduto dall' Assessore regionale ai lavori pubblici o da un suo delegato ed è così composto:
a) dall' Assessore regionale alla pianificazione e bilancio o da un suo delegato;
b) dai Presidenti degli IACP e del loro Consorzio o da loro delegati;
c) da tre rappresentanti delle cooperative designati dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative giuridicamente riconosciute;
d) da un rappresentante degli imprenditori edili;
e) da un rappresentante degli Enti locali designato dall' ANCI;
f) da un rappresentante degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata nominato dalla Giunta regionale tra quelli proposti dalle Associazioni di assegnatari;
g) da un rappresentante dei lavoratori nominato dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della regione;
h) da un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
i) da un rappresentante degli istituti di credito nominato dalla Giunta regionale tra quelli proposti dagli istituti di credito della regione;
l) dai Sindaci o loro delegati dei Comuni capoluogo di provincia;
m) dal dirigente del Servizio dell' edilizia residenziale.

I componenti il Comitato durano in carica cinque anni e sono rinnovabili.
I compiti di segreteria sono svolti da un funzionario della Direzione regionale dei lavori pubblici.
TITOLO II
 ASSETTO ISTITUZIONALE DELL' INTERVENTO
REGIONALE NEL SETTORE DELL' EDILIZIA
ABITATIVA
CAPO I
 Competenze nell' ambito dell' amministrazione regionale
Art. 7
 Competenze della Regione
In armonia con quanto previsto dagli articoli 5, numero 18, e 8 dello Statuto di autonomia e dalle norme di attuazione dello stesso, la Regione Friuli - Venezia Giulia esercita tutte le attribuzioni amministrative già di competenza degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 8
 Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
È rimesso al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, il compito di provvedere, attraverso appositi decreti da registrare alla Corte dei conti:
a) all' emanazione, sentito il Consorzio regionale fra gli IACP, dello schema tipo di statuto cui devono adeguarsi gli IACP ed il Consorzio medesimo con intenti, tra l' altro, di organico raccordo nei compiti agli stessi attribuiti;
b) all' emanazione, sentito il Consorzio regionale fra gli IACP, dello schema tipo di bilancio di previsione e consuntivo per gli IACP ed il Consorzio medesimo;
c) alla revisione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, dei limiti di reddito di cui all' articolo 24, con esclusione per i casi previsti dagli articoli 16, secondo comma, 19. secondo comma, e 20, secondo comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulla base dell' andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati quale risulta dalla rilevazioni dell' ISTAT;
d) alla emanazione delle norme tecniche per la progettazione, progettazione, l' esecuzione, la vigilanza ed il collaudo degli interventi di edilizia residenziale pubblica, finalizzate all' obiettivo prioritario della riduzione dei costi di costruzione ed al miglioramento della qualità del prodotto edilizio ed al risparmio energetico;
e) alla emanazione dello schema tipo della convenzione prevista dall' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e di apposite norme per la quantificazione del corrispettivo per la cessione o concessione delle aree agli operatori da parte dei Comuni, nonché dello schema tipo della convenzione prevista dagli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con particolare riferimento agli interventi ammessi a contributo;
f) alla emanazione, per ogni canale di intervento contributivo, delle norme procedurali e degli schemi tipo di tutti gli atti di competenza dei beneficiari, degli operatori, dei Comuni e della Regione, necessari al perfezionamento tecnico ed amministrativo delle iniziative;
g) all' adeguamento delle unità di contributo, dei massimali di spesa ammissibile a contributo, della durata dell' ammortamento e dei tassi di interesse, nonché delle fasce di reddito previsti dagli articoli 78, 82, 85, 88, 89, 90, 94, 108 e 118 della presente legge, in conseguenza dell' andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle rilevazioni dell' ISTAT, della lievitazione dei costi di costruzione nell' edilizia, delle variazioni dei tassi di interesse del credito fondiario ed edilizio, della necessità di adeguamento, per esigenze di uniformità, alle eventuali variazioni di contributi statali.

Art. 9
 Competenze nell' ambito dell' amministrazione regionale
Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo 7 sono esercitate dalla Direzione regionale dei lavori pubblici e, nell' ambito di questa, dal Servizio dell' edilizia residenziale.
Le Direzioni provinciali dei lavori pubblici, con il coordinamento funzionale del Servizio dell' edilizia residenziale, esercitano le attribuzioni concernenti la concessione, l' impegno, l' erogazione dei contributi per l' edilizia agevolata nei casi previsti dalla presente legge e le altre competenze espressamente loro attribuite.
CAPO II
 Enti pubblici operanti
nel settore dell' edilizia residenziale pubblica
Art. 10
 Consorzio regionale tra gli IACP.
È istituito il Consorzio regionale fra gli IACP.
Il Consorzio svolge attività di intervento e coordinamento tecnico - amministrativo, potendo assolvere a tale fine compiti propri dei singoli IACP nell' attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
La Giunta regionale può affidare al Consorzio la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica di competenza degli IACP con particolare riguardo ad insediamenti residenziali organici, o consistenti, o significativi, ovvero di natura sperimentale sotto il profilo della tipologia e tecnologia in materia edilizia ed impiantistica; in tale caso, il Consorzio agisce in nome e per conto dell' IACP competente.
Con il DPGR di cui al precedente articolo 8, lettera a), verranno definiti i compiti del Consorzio, avuto riguardo alle disposizioni di legge in vigore ed all' esigenza di organicità ed economicità dell' azione del Consorzio regionale fra gli IACP nella gestione dell' edilizia residenziale pubblica.
Le direttive emanate dal Consorzio nell' esercizio dell' attività di coordinamento, qualora approvate dalla Giunta regionale, sono vincolanti per gli IACP.
Il Consorzio regionale degli IACP è inoltre autorizzato a stipulare atti e contratti in forma pubblica amministrativa a mezzo di proprio ufficiale rogante nominato con ordinanza del Presidente del Consorzio e con obbligo di tenuta del prescritto repertorio.
Art. 11
 Organi del Consorzio
Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio vengono nominati dalla Giunta regionale nell' ambito dei rappresentanti designati dal Consiglio regionale.
Il consiglio di amministrazione è così composto:
a) dai Presidenti e dai Vicepresidenti degli IACP o loro delegati;
b) da cinque rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale, con voto limitato;
c) da un rappresentante degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata nominato dalla Giunta regionale tra quelli proposti dalle associazioni degli assegnatari;
d) da un rappresentante degli imprenditori edili;
e) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della regione;
f) da un rappresentante degli enti locali designato dall' ANCI;
g) dal dirigente del servizio dell' edilizia residenziale.

Il Collegio sindacale, composto da 3 sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti, è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Art. 12
 Istituti Autonomi per le Case Popolari
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari realizzano i programmi di edilizia residenziale pubblica loro affidati e gestiscono il patrimonio di loro proprietà o di proprietà dello Stato, dei Comuni o di altri enti pubblici ed affidato loro in gestione.
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari possono inoltre svolgere attività di progettazione, direzione lavori e stazione appaltante per conto dei Comuni e di altri enti pubblici nel settore dell' edilizia abitativa e dell' assetto e utilizzazione del territorio.
Gli IACP prestano inoltre la loro collaborazione ed assistenza tecnica ed amministrativa ai Comuni nell' esercizio delle funzioni agli stessi attribuite dalla presente legge.
Art. 13
 Organi degli IACP.
Il Presidente ed il Vice Presidente degli IACP vengono nominati dalla Giunta regionale nell' ambito dei rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del comma successivo.
Il Consiglio di amministrazione degli IACP è composto da:
a) cinque membri eletti dal Consiglio provinciale, con voto limitato;
b) un rappresentante dei Comuni designato dall' ANCI tra i consiglieri comunali dei Comuni territorialmente compresi nella competenza dello IACP;
c) un rappresentante degli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata nominato dalla Giunta regionale tra quelli proposti dalle associazioni degli assegnatari;
d) tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della regione;
e) un funzionario designato dall' Assessore regionale ai lavori pubblici ed un funzionario designato dall' Assessore regionale al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione;
f) un rappresentante dell' amministrazione regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici.

Nella nomina dei rappresentanti di cui al comma precedente, lettere c) e d), la Giunta regionale opererà in modo che venga garantita a livello regionale la rappresentanza più ampia delle associazioni ed organizzazioni.
Il Collegio sindacale è composto da:
a) un sindaco effettivo con funzione di Presidente, nominato dall' Assessore regionale ai lavori pubblici;
b) un sindaco effettivo nominato dall' Assessore alle finanze;
c) un sindaco effettivo nominato dal Consiglio provinciale.

Nel caso in cui i membri di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, e c) del quarto comma non vengano designati entro tre mesi dalla relativa richiesta da parte della Direzione regionale dei lavori pubblici, alla loro designazione procede la Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici.
Art. 14
 Durata in carica e revoca
Il Presidente ed il Vice Presidente nonché i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale del Consorzio fra gli IACP e degli IACP durano in carica 5 anni.
La Giunta regionale, ove ricorrano violazioni ad obblighi di legge od a conseguenti direttive emanate dalla Giunta regionale o dall' Assessore ai lavori pubblici, può, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, revocare il Presidente e/o il Vicepresidente dall' incarico o sciogliere il Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di cui al comma precedente, fino alla nomina del nuovo Presidente e/o Vicepresidente od alla formazione del nuovo Consiglio di amministrazione, i poteri e le funzioni dei predetti organi sono esercitati da un commissario nominato con le stesse modalità.
Art. 15
 Costituzione e regolamento dei rapporti patrimoniali
Alla costituzione, al riconoscimento, alla soppressione, alla fusione, alla divisione e ad ogni altra modifica degli IACP e del Consorzio, nonché all' approvazione degli statuti, provvede il Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa; nelle stesse forme si provvede agli adempimenti previsti dal secondo comma dell' articolo 11 del RD 30 aprile 1936, n. 1031.
Qualora in conseguenza di quanto previsto dal comma precedente varii la circoscrizione territoriale di un Istituto, il trasferimento dei beni da un Istituto all' altro, con tutti i diritti e gli oneri ad essi pertinenti, avviene gratuitamente.
Le modalità di tale cessione sono concordate fra gli interessati. L' accordo è soggetto ad approvazione della Giunta regionale. Qualora l' accordo non venga raggiunto, provvede, con effetti vincolanti per gli istituti interessati, la Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici.
Di norma gli IACP hanno competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali. Eventuali modifiche sono, come previsto dal primo comma, di competenza del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Art. 16
 Vigilanza
Le funzioni di vigilanza sul Consorzio degli IACP e sugli IACP sono esercitate dall' Assessore ai lavori pubblici il quale approva i bilanci di previsione e consuntivi degli stessi.
È fatto obbligo al Consorzio ed agli IACP di comunicare preventivamente gli ordini del giorno delle sedute dei Consigli di amministrazione all' Assessore ai lavori pubblici il quale può altresì richiedere copia dei verbali delle sedute stesse e delle deliberazioni adottate.
Spettano alla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, il potere di annullare le deliberazioni del Consorzio regionale fra gli IACP e degli IACP viziate di illegittimità, nonché la facoltà di revocare e sospendere quelle viziate nel merito.
Le deliberazioni del Consorzio regionale fra gli IACP e degli IACP divengono esecutive trascorsi dieci giorni dalla loro adozione senza che sia intervenuta la richiesta di cui al secondo comma.
Le deliberazioni oggetto di richiesta divengono esecutive decorsi 30 giorni dall' inoltro all' Assessore senza che la Giunta regionale abbia adottato i provvedimenti di cui al terzo comma, ovvero entro il minore termine nel quale l' Assessore ai lavori pubblici comunica di non proporre i citati provvedimenti.
Il Consorzio fra gli IACP e gli IACP il cui bilancio di previsione non consegue il pareggio economico, devono ottenere la preventiva autorizzazione della Giunta regionale per apportare variazioni al bilancio medesimo per far fronte a nuove o maggiori spese dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l' approvazione dello stesso, nonché per l' assunzione delle spese vincolanti il bilancio oltre l' anno.
Quando si verifichino inadempienze ad obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o da direttive della Giunta regionale, o dell' Assessore ai lavori pubblici, o, limitatamente agli IACP, dalle direttive di cui al penultimo comma dell' articolo 10, il Consorzio e gli IACP possono essere diffidati dall' Assessore regionale ai lavori pubblici con assegnazione di un termine perentorio di esecuzione.
Qualora l' ente diffidato non provveda entro il termine prescritto, l' Assessore regionale ai lavori pubblici può nominare un commissario per il compimenti degli atti necessari. Le spese relative sono inserite d' ufficio nel bilancio dell' ente.
I bilanci di previsione e consuntivi di cui al primo comma sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
TITOLO III
 ASSETTO GESTIONALE
DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CAPO I
 Categoria di intervento pubblico
Art. 17
 Edilizia residenziale pubblica
Ai fini della presente legge si considerano interventi di edilizia residenziale pubblica quelli posti in essere dagli operatori di cui al successivo articolo 21 a carico dello Stato o di enti pubblici o comunque ammessi a benefici o ad agevolazioni creditizie previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni della Comunità Europea o di altri organismi internazionali, nonché da Istituti assicurativi e da Enti previdenziali.
Gli interventi di edilizia residenziale pubblica comprendono gli interventi di edilizia sovvenzionata, quelli di edilizia convenzionata, nonché quelli di edilizia agevolata.
Art. 18
 Edilizia sovvenzionata
Si considerano interventi di edilizia sovvenzionata quelli posti in essere da Enti pubblici diretti alla costruzione, all' acquisto od al recupero di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini secondo la disciplina prevista dal successivo Titolo IV, Capo II, con esclusione, pertanto, per quelli da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.
Art. 19
 Edilizia convenzionata
Si considerano interventi di edilizia convenzionata quelli posti in essere dagli operatori di cui al successivo articolo 21 con benefici od agevolazioni creditizie previsti da leggi statali o regionali o da disposizione della Comunità Europea o di altri organismi internazionali, nonché da Istituti assicurativi ed Enti previdenziali, per i quali la determinazione del prezzo di cessione od assegnazione, dei canoni di locazione e dei contributi di uso degli alloggi costituisce oggetto di apposita convenzione con il Comune.
Art. 20
 Edilizia agevolata
Si considerano interventi di edilizia agevolata quelli posti in essere dagli operatori di cui al successivo articolo 21 con i benefici e le agevolazioni creditizie comunque previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni della Comunità Europea o di altri organismi internazionali, nonché da Istituti assicurativi ed Enti previdenziali e per i quali non è prevista la convenzione di cui all' articolo precedente.
CAPO II
 Operatori e requisiti
Art. 21
 Operatori
Gli interventi di edilizia sovvenzionata programmati dalla Regione sono attuati, ai sensi delle leggi vigenti in materia, dal Consorzio regionale fra gli IACP, dagli IACP e, limitatamente agli interventi di recupero, escluso comunque il patrimonio in gestione agli IACP, dai Comuni.
Gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, programmati dalla Regione, sono attuati dal Consorzio regionale fra gli IACP, dagli IACP, dalle cooperative edilizie e loro consorzi, dai privati e dalle imprese.
Gli interventi di edilizia agevolata, programmati dalla Regione, sono attuati dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dai privati.
Art. 22
 Requisiti delle imprese
Per essere ammesse agli interventi di edilizia convenzionata le imprese e le cooperative di produzione e lavoro devono essere iscritte all' Albo nazionale dei costruttori.
Art. 23
 Requisiti delle cooperative edilizie
Per essere ammesse agli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata le cooperative edilizie devono essere iscritte al Registro regionale delle cooperative.
Sono considerate cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci od a terzi.
In caso di scioglimento o di liquidazione, gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ammessi ad interventi di edilizia residenziale pubblica, sono trasferiti all' IACP territorialmente competente.
Sono considerate società cooperative a proprietà individuale quelle che, per statuto, possono assegnare in proprietà gli alloggi realizzati ai propri soci.
Art. 24
 Requisiti dei privati operatori e beneficiari
Per interventi di edilizia residenziale pubblica, i privati singoli in veste di operatori, i soci delle cooperative edilizie, gli acquirenti dalle imprese e dagli IACP, gli aspiranti inquilini degli IACP, dei Comuni, delle imprese, devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana;
b) essere residenti in un Comune della regione oppure prestare attività lavorativa nel territorio regionale. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è richiesta la residenza anagrafica o l' attività lavorativa esclusiva o prevalente nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell' ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Nel caso di lavoratore emigrato che prima dell' espatrio risiedeva nel territorio regionale, aver già compiuto un biennio di permanenza all'estero per ragioni di lavoro e non essere rimpatriato da oltre un anno. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è data facoltà agli emigrati di concorrere in un solo Comune;
c) non essere proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti della famiglia, con un minimo di 2 vani utili. Nel caso di proprietà di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata, a pena di revoca di qualsiasi beneficio eventualmente concesso, prima della liquidazione finale del contributo o dell' assegnazione o cessione dell' alloggio da parte di IACP, Comuni, imprese e cooperative;
d) non aver altra volta beneficiato di interventi di edilizia convenzionata ed agevolata ivi compresa la cessione in proprietà, a riscatto, o con patto di futura vendita di alloggi di edilizia sovvenzionata;
e) fruire di in reddito annuo complessivo per l' intero nucleo familiare inferiore:
- per gli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata a lire 9.000.000;
- per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa a lire 9.000.000;
- per i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale, per i privati singoli, per gli acquirenti e gli inquilini di alloggi di edilizia convenzionata a cura di IACP e imprese a lire 14.500.000.

Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo, ovvero, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, nonché per gli interventi di edilizia convenzionata a cura degli IACP e delle imprese, prima del bando di prenotazione.
Per ogni componente il nucleo familiare che non produce reddito di importo superiore al limite di cui all' articolo 1, lettere b) e c), del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 è prevista una riduzione del reddito del nucleo familiare pari a lire 1.000.000.
I redditi da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma precedente, sono calcolati nella misura del 60%.
Per gli emigranti che siano lavoratori dipendenti, ai soli fini dell' assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, si prescinde dal requisito del reddito, se prodotto all' estero.
Sono parificati ai residenti nel Comune di nascita coloro che sono nati in regione ed intendono ristabilire la propria abitazione in regione.
Art. 25
 Composizione del nucleo familiare
Ai fini di cui all' articolo precedente, per nucleo familiare s' intende quello risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciata dal Comune di residenza.
I figli maggiorenni e non a carico non vengono compresi, ai fini dell' articolo precedente, nel nucleo familiare.
I requisiti previsti dall' articolo precedente devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dai commi precedenti.
Art. 26
 Tempo di accertamento e riferimento dei requisiti
Salvo diverse disposizioni contenute nelle singole leggi di finanziamento, i requisiti di cui al presente Capo per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata a cura delle cooperative e dei privati vengono accertati soltanto all' atto in cui viene emesso il provvedimento di concessione del contributo regionale e con riferimento, salvo che per il reddito, alla data della domanda; per gli interventi di edilizia convenzionata a cura degli IACP e delle imprese all' atto della liquidazione finale del contributo con riferimento alla data del bando di prenotazione; per gli interventi di edilizia sovvenzionata i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
CAPO III
 Modalità di accertamento del reddito
Art. 27
 Reddito da considerare
Ai fini di cui al precedente articolo 24, il reddito da considerare è quello complessivo imponibile agli effetti dell' IRPEF dichiarato da tutti i componenti il nucleo familiare.
Nel caso in cui il reddito quale risulta dalla successiva definizione in sede tributaria risulti superiore al limite fissato dalla legge, si procederà all' annullamento del provvedimento di concessione del contributo ed al conseguente recupero delle somme eventualmente erogate ed all' annullamento della eventuale assegnazione dell' alloggio.
Per le finalità di cui al comma precedente, i beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica devono presentare entro 3 mesi dalla data in cui l' accertamento del reddito diviene definitivo, e, comunque, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello della dichiarazione, apposito certificato del competente ufficio dell' amministrazione finanziaria che attesti il reddito risultante in sede di definizione, o, nel caso in cui questa non sia intervenuta, lo stadio della relativa pratica.
Art. 28
 Competenza dei Comuni
I Comuni, nel caso in cui abbiano notizia, in sede di applicazione degli articoli 44 e 45 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, che il reddito di coloro che hanno beneficiato di interventi di edilizia residenziale pubblica è superiore al limite fissato dalle leggi in vigore, sono tenuti a darne tempestiva segnalazione alla Direzione regionale dei lavori pubblici, o all' IACP competente per le assegnazioni di alloggi di edilizia sovvenzionata, i quali promuoveranno i provvedimenti di annullamento previsti dall' articolo precedente.
Coloro che richiedono di beneficiare di interventi di edilizia residenziale pubblica, devono, nella domanda, indicare pure il domicilio ed il numero di codice fiscale proprio e dei componenti il nucleo familiare.
Per le finalità di cui al primo comma la Direzione regionale dei lavori pubblici e gli IACP comunicheranno annualmente ai Comuni interessati l' elenco dei beneficiari.
L' elenco di cui al comma precedente verrà affisso all' Albo comunale per un periodo di almeno 30 giorni.
CAPO IV
 Organi competenti all' accertamento
dei requisiti soggettivi
Art. 29
 Commissioni per l' accertamento dei requisiti soggettivi
Presso gli IACP sono costituite le Commissioni per l' accertamento dei requisiti soggettivi.
Le Commissioni sono organi degli IACP con competenza territoriale coincidente con quella dello IACP.
La Commissione per l' accertamento dei requisiti soggettivi è presieduta - giusta quanto previsto dall' articolo 6, secondo comma del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 - da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dal presidente del Tribunale nel cui circondario è compresa la sede dell' Istituto, ed è composta:
a) dal Presidente dell' IACP, quale Vicepresidente della Commissione, o da un suo delegato;
b) da un rappresentante dei Comuni designato dall' ANCI;
c) da un funzionario regionale designato dall' Assessore ai lavori pubblici;
d) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale;
e) da un rappresentante degli assegnatari nominato dalla Giunta regionale tra quelli proposti dalle rispettive organizzazioni;
f) da un rappresentante delle cooperative nominato dalla Giunta regionale tra quelli proposti dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
g) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata dal Sindaco o da un suo delegato e da due consiglieri del Comune in cui sorgono gli alloggi, di cui uno espresso dalle minoranze, nominati dal Consiglio comunale.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Presidente ed i componenti la Commissione durano in carica 3 anni e possono essere confermati.
La segreteria è affidata ad un funzionario dell' IACP competente per territorio.
L' onere finanziario per il funzionamento della Commissione è a carico dell' IACP.
Art. 30
 Competenza della Commissione
La Commissione per l' accertamento dei requisiti soggettivi è competente a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica, salvo quanto previsto dal successivo articolo 31.
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata e per quelli di edilizia convenzionata la cui assegnazione avviene attraverso bandi, la Commissione è pure competente alla formazione della graduatoria dei richiedenti.
Il coordinamento tra le Commissioni al fine, in particolare, di uniformità interpretativa e di azione è affidato ad apposito Comitato presieduto dal Presidente del Consorzio regionale degli IACP e formato dai Presidenti delle Commissioni e dal dirigente del servizio dell' edilizia residenziale o da un loro sostituto.
Art. 31
 Competenze delle Direzioni provinciali
dei lavori pubblici
L' accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli interventi di edilizia agevolata a cura dei privati singoli è effettuato dalle Direzioni provinciali dei lavori pubblici territorialmente competenti.
CAPO V
 Accertamento dei requisiti oggettivi
Art. 32
 Commissione tecnica
Presso il Consorzio regionale degli IACP è costituita una Commissione tecnica così composta:
a) dal Presidente del Consorzio regionale degli IACP, che la presiede, o da un suo delegato;
b) dal Direttore del Consorzio regionale degli IACP o da un suo delegato;
c) dai Direttori degli IACP o da loro delegati;
d) da un funzionario della Direzione regionale dei lavori pubblici o da un suo delegato;
e) dall' Assessore ai lavori pubblici, o suo delegato, del Comune sede dell' intervento;
f) da un ingegnere, da un architetto, da un geometra e da un perito edile scelti dall' Assessore ai lavori pubblici tra i professionisti segnalati a livello regionale dai rispettivi ordini o collegi professionali.

Alle sedute della Commissione possono partecipare in veste consuntiva senza diritto di voto il progettista ed il responsabile dell' ufficio amministrativo, nonché quello dell' ufficio legale - ove esistente - dell' IACP interessato o del Consorzio regionale degli IACP.
Le funzioni di segreteria vengono svolte da un funzionario del Consorzio regionale degli IACP.
L' onere finanziario per il funzionamento della Commissione è a carico del Consorzio regionale degli IACP.
Art. 33
 Competenze della Commissione tecnica
La Commissione tecnica esprime parere sui progetti degli IACP e sulle relative varianti, nonché sugli altri elaborati tecnici che saranno previsti dalla normativa tecnica di cui al precedente articolo 8, lettera d).
La Commissione tecnica indica altresì i termini per l' inizio e l' ultimazione dei lavori relativamente ai progetti sottoposti al suo parere.
Eventuali proroghe dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori possono essere concesse solo per comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili al tempo dell' approvazione del progetto.
Compete al Consiglio di amministrazione degli IACP l' approvazione dei progetti e delle relative varianti nonché la fissazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle relative proroghe.
Art. 34
 Competenze dei Comuni
È rimesso ai Comuni il compito di esprimere parere sui progetti di edilizia convenzionata ed agevolata - salvo quanto previsto dall' articolo precedente - sui progetti di competenza dei Comuni stessi, sulle relative varianti, nonché sugli altri elaborati tecnici che saranno previsti dalla normativa tecnica di cui all' articolo 8, lettera d).
Il parere di competenza della Commissione edilizia comunale deve tra l' altro attestare espressamente la rispondenza degli elaborati alla normativa tecnica di cui all' articolo 8, lettera d).
Alla Commissione edilizia comunale per l' esame dei progetti, varianti ed elaborati di cui al presente articolo, partecipano con voto deliberante, il Direttore dell' IACP ed il Direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competenti od un funzionario dagli stessi designato.
Art. 35
 Collaudo degli interventi di edilizia sovvenzionata
e riserve
Gli interventi di edilizia sovvenzionata sono sottoposti a collaudo secondo quanto previsto dal Capo VII della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Gli atti di collaudo sono approvati dall' Ente beneficiario nel mentre compete al Direttore regionale dei lavori pubblici approvare apposita relazione del collaudatore acclarante la regolarità dei rapporti tra Ente beneficiario ed Ente erogatore dei contributi.
È riservata in via esclusiva all' Ente operatore, previo parere dell' organo tecnico di cui ai precedenti articoli 32 o 34, la decisione sulle domande o riserve dell' appaltatore, sulle transazioni e sulla non applicazione di penalità contrattuali.
Art. 36
 Dichiarazione di regolare esecuzione e ricorso
alla trattativa privata
Per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, la dichiarazione di regolare esecuzione redatta dal Direttore dei lavori, controfirmata dal Sindaco o da un suo delegato e vistata - ai soli effetti della regolarità formale ed istruttoria - dal Direttore provinciale dei lavori pubblici, sostituisce a tutti gli effetti il collaudo.
Per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata sono comunque consentiti, senza alcuna autorizzazione preventiva, il ricorso alla trattativa privata, o l' esecuzione dei lavori in economia diretta.
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è consentito il ricorso alla trattativa privata nei casi espressamente previsti senza necessità di preventiva autorizzazione.
Art. 37
 Accertamento dello stato di avanzamento dei lavori
L' accertamento dello stato di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia sovvenzionata è demandato all' Ente operatore il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti. Tale adempimento, ove ricorra il caso, costituisce ordinativo diretto ad autorizzare la somministrazione dei mutui e dei contributi.
CAPO VI
 Vigilanza
Art. 38
 Vigilanza e sanzioni
Le Direzioni provinciali dei lavori pubblici esercitano la vigilanza ispettiva sulla regolare esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
Quando nell' esercizio della vigilanza di cui al comma precedente si ravvisino delle irregolarità, o ritardi non giustificati, nell' esecuzione dei lavori, il Direttore provinciale dei lavori pubblici interviene presso l' operatore informandone contemporaneamente la Direzione regionale dei lavori pubblici ed il Comune.
Dei ritardi e delle irregolarità si deve tener conto - oltre che agli effetti delle disposizioni in vigore che espressamente li considerano come produttivi di sanzioni - in sede di successive ripartizioni di finanziamenti.
Nei casi di irregolarità e ritardi particolarmente gravi, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, può disporre la revoca dei contributi concessi ed il conseguente obbligo di restituzione di quelli erogati.
Art. 39
 Obbligo dei beneficiari
I beneficiari degli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata hanno l' obbligo di risiedere ed occupare gli alloggi, nonché di non locarli e sublocarli, né di alienarli, per dieci anni dalla data del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo.
Tuttavia, per comprovati motivi, l' Assessore regionale ai lavori pubblici può autorizzare il beneficiario a non risiedere ed occupare l' alloggio, oppure a locarlo od alienarlo prima della scadenza del decennio.
Il difetto della preventiva autorizzazione comporta la decadenza dal contributo e l' obbligo della restituzione delle quote di contributo già percepite.
Nel caso in cui l' alienazione dell' alloggio autorizzata dall' Assessore avvenga in favore di persona avente i requisiti soggettivi prescritti dal precedente articolo 24, il contributo si trasferisce per le annualità residue in capo all' acquirente.
Salvo quanto previsto dal comma precedente, l' alienazione dell' alloggio debitamente autorizzata ovvero il venire meno all' obbligo di risiedere ed occupare l' alloggio, non locarlo, sublocarlo, venderlo, dopo la scadenza del decennio, comportano la revoca del beneficio concesso, con effetto, rispettivamente, dall' autorizzazione e dall' accertamento della non residenza ed occupazione, ovvero dai contratti di locazione o di vendita.
Art. 40
 Morte del beneficiario
In caso di morte del beneficiario di interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, i contributi si trasferiscono all' erede che subentra nella proprietà dell' alloggio solo se quest' ultimo trasferirà la propria residenza ed occuperà l' alloggio entro 6 mesi dalla morte del beneficiario ed al momento del decesso del beneficiario possiede i requisiti soggettivi prescritti: in caso contrario il contributo è revocato con effetto dalla morte del beneficiario.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai soci assegnatari di cooperative; in tal caso, se il subentrante non ha i requisiti soggettivi prescritti, il contributo è revocato con effetto dalla morte del beneficiario limitatamente all' alloggio oggetto di successione.
Art. 41
 Competenze dell' Assessore ai lavori pubblici
Compete all' Assessore ai lavori pubblici, nell' esercizio delle attribuzioni di cui all' articolo 4, lettere e) ed m), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la vigilanza sugli operatori ed i beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica.
TITOLO IV
 SCELTA DEI BENEFICIARI DI INTERVENTI
DI EDILIZIA PUBBLICA
CAPO I
 Scelta dei beneficiari di edilizia convenzionata
ed agevolata
Art. 42
 Individuazione degli operatori
L' individuazione degli operatori nell' ambito delle localizzazioni previste dai progetti biennali di intervento di cui al precedente articolo 3, è deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici e deve rispondere a criteri di scelta oggettivi dei quali la deliberazione stessa deve contenere esplicita elencazione.
I criteri sono previamente comunicati alla Commissione consiliare competente.
Art. 43
 Domande e bandi
Le cooperative, le imprese ed i privati che intendono beneficiare di interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, presentano alla Direzione regionale dei lavori pubblici o, nei casi espressamente previsti, alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici territorialmente competenti, domanda compilata su appositi modelli.
In alcuni casi o per taluni canali di finanziamento, per i quali la legge lo impone, ed in particolare per quelli di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, la Giunta regionale dispone che all' individuazione degli operatori si proceda sulla base di appositi bandi.
Nel caso di cui al comma precedente, dell' emanazione del bando viene data singolarmente notizia alle cooperative, imprese e privati che hanno presentato anteriormente domanda.
Le domande delle cooperative devono essere corredate, per ciascun programma di intervento, dell' elenco dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare e dell' elenco dei soci di riserva in ordine di priorità, in numero non inferiore al 50% di quello dei prenotatari, per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.
Qualora detta riserva venga esaurita, per l' assegnazione delle abitazioni disponibili si procederà a sorteggio tra i soci della cooperativa al momento del bando e, in assenza, tra quanti - previa pubblicazione da parte della cooperativa di apposito bando all' albo del Comune sede dell' intervento - accettano di divenire soci della cooperativa.
Art. 44
 Progetti finalizzati
L' amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere i contributi previsti per l' edilizia convenzionata agli operatori di cui all' articolo 21 per la realizzazione di progetti finalizzati.
I progetti finalizzati sono preordinati alla riduzione dei costi degli alloggi, alla industrializzazione del settore edilizio, alla sperimentazione.
I progetti finalizzati constano dei seguenti elementi documentali:
1) progetti esecutivi degli interventi corredati dai pareri favorevoli delle Commissioni edilizie comunali, nella composizione prevista dall' articolo 34;
2) documentazione dettagliata sul sistema costruttivo con specificazione delle tecnologie di produzione;
3) deliberazioni comunali di assegnazione delle aree nei piani di zona per l' edilizia economica e popolare;
4) piano economico di acquisizione e costo dei finanziamenti;
5) atto di obbligo unilaterale di cessione o locazione degli alloggi a prezzi e canoni predeterminati con meccanismi di revisione limitati nel tempo e nelle percentuali di incidenza;
6) indicazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di consegna degli alloggi.

Oltre che su dati emergenti dalla documentazione di cui al comma precedente, la valutazione di priorità nell' ammissione al finanziamento dei progetti finalizzati sarà basata sui seguenti ulteriori elementi:
1) presenza di utenza organizzata in forma cooperativa;
2) consistenza in numero di alloggi del progetto finalizzato valutato sulla base della situazione socio - economica ed ambientale delle zone di intervento proposte;
3) costruzione di ulteriori alloggi con autofinanziamento o con finanziamenti non agevolati acquisiti dall' operatore anche sul mercato estero;
4) condizioni limitative del meccanismo della revisione prezzi in funzione di un costo certo finale;
5) organizzazione in forma societaria di operatori al fine di favorire l' accordo tra l' utenza e la produzione.

Il finanziamento dei progetti finalizzati avviene attraverso i canali contributivi previsti dalla presente legge, con facoltà, per la Giunta regionale, in sede di ammissione a contributo, in rapporto al carattere sperimentale ed ai risultati indotti sull' industrializzazione, di elevare i massimali di spesa ammissibile a contributo in misura non superiore al 10%.
Nel caso di finanziamento di progetti finalizzati le convenzioni di cui al' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, devono essere sottoscritte per approvazione pure dall' Assessore regionale ai lavori pubblici o dal funzionario regionale da lui delegato.
Per i progetti finalizzati si deroga dalle norme previste dalla presente legge sulle modalità di presentazione delle domande, e gli interventi stessi sono equiparati a quelli delle imprese in regime di edilizia convenzionata.
Art. 45
 Individuazione dei beneficiari
Ai fini della scelta degli acquirenti o degli assegnatari di alloggi di edilizia convenzionata, gli IACP e le imprese devono pubblicare, nei Comuni della provincia o aggregazione di Comuni individuata dal piano in cui è localizzato l' intervento, apposito bando di concorso il cui contenuto deve essere approvato dal Comune sede dell' intervento.
Della pubblicazione del bando, che deve aver durata non inferiore a trenta giorni, è data notizia a mezzo della stampa quotidiana locale.
La graduatoria tra i richiedenti è formulata dalla Commissione di cui al precedente articolo 29 sulla base dei criteri eventualmente indicati nella legge di finanziamento o, in carenza, nei provvedimenti regionali di localizzazione degli interventi e di scelta degli operatori, nel bando, nella convenzione stipulata con il Comune.
Qualora alla scadenza del bando le domande presentante non esauriscano il numero degli alloggi oggetto del' intervento, la graduatoria è formata in base all' ordine cronologico di presentazione delle domande fino a concorrenza degli alloggi disponibili.
Art. 46
 Regime degli alloggi di cooperative
Le cooperative edilizie a proprietà indivisa ammesse ad interventi di edilizia residenziale pubblica sono obbligate ad introdurre una differenziazione non eccedente il 20% del canone d' uso dovuto ai soci assegnatari, proporzionalmente al reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun socio.
La vendita delle quote di partecipazione ad una cooperativa edilizia a proprietà indivisa è condizionata, tra l' altro, all' accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi del subentrante da parte della Commissione di cui all' articolo 29.
I soci di cooperative edilizie non possono, in vita della cooperativa e salvo quanto previsto dall' articolo 39, sublocare l' alloggio.
Il venire meno alle prescrizioni di cui al comma precedente comporta la decadenza dai contributi concessi e l' obbligo della restituzione di quelli erogati, limitatamente agli alloggi od ai soci interessati.
CAPO II
 Scelta dei beneficiari di edilizia sovvenzionata
Art. 47
 Definizione alloggi edilizia sovvenzionata
L' assegnazione e la cessione degli alloggi di cui al comma successivo viene effettuata secondo le norme del presente Titolo.
Ai fini di cui al presente Titolo rientrano nella edilizia sovvenzionata gli alloggi di proprietà degli IACP, dei Comuni, delle Provincie e della Regione, od in gestione a qualsiasi titolo da parte degli IACP, con esclusione per:
a) le costruzioni a carattere provvisorio o comunque destinate a ricovero temporaneo delle famiglie senza tetto a seguito di eventi calamitosi;
b) gli alloggi di servizio destinati a dipendenti di enti pubblici. Per alloggi di servizio si intendono quelli la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni, nonché quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Per detti alloggi la legge deve prevedere la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza il contratto di locazione;
c) gli alloggi destinati espressamente dalle leggi di finanziamento agli sfrattati;
d) gli alloggi di proprietà comunale, provinciale o regionale espressamente destinati a scopo assistenziale o a categorie di persone o finalità diverse da quelle dell' edilizia sovvenzionata;
e) gli alloggi assegnati, con natura di sistemazioni transitorie di parcheggio per la durata dei relativi lavori, in favore degli inquilini di abitazioni da ristrutturare o risanare da parte di enti pubblici.

Art. 48
 Bando di concorso
All' assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, salvo quanto disposto dal successivo articolo 55, si provvede mediante pubblico concorso indetto dallo IACP competente per territorio.
L' Istituto indice il concorso per singoli Comuni o per comprensori di Comuni.
Il bando di concorso è reso pubblico mediante affissione di manifesti nella sede dell' Istituto, in luogo aperto al pubblico, nell' albo pretorile e nelle sedi di decentramento comunale del Comune in cui si trovano gli alloggi o dei Comuni compresi in un eventuale programma comprensoriale.
L' Istituto provvede ogni due anni a pubblicare in tutti i Comuni del territorio di competenza un avviso contenente per estratto la localizzazione ed il numero degli alloggi per i quali è prevista la pubblicazione dei bandi di concorso durante l' anno in corso.
Della pubblicazione del bando è inoltre data notizia a mezzo della stampa quotidiana locale.
Per l' assegnazione di alloggi destinati a particolari categorie possono adottarsi, in aggiunta a quelle previste, altre forme di pubblicità.
La diffusione dei bandi tra gli emigranti sarà curata nelle forme previste dall' articolo 8 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51.
Il bando deve indicare:
a) i requisiti soggettivi prescritti nonché gli altri requisiti che potranno essere stabiliti nei programmi di intervento;
b) il termine, non inferiore a 60 giorni, per la presentazione delle domande;
c) i documenti da allegare alla domanda;
d) il luogo in cui sorgono gli alloggi messi a concorso, il loro numero, ed il numero dei rispettivi vani nonché le modalità di determinazione del canone.

Art. 49
 Presentazione delle domande ed istruttoria
Le domande, redatte su apposito modulo fornito dall' Istituto autonomo per le case popolari, da ritirarsi anche presso la sede del Comune in cui sorgono le costruzioni o le sedi dei Comuni compresi nel comprensorio, devono essere presentate esclusivamente presso la sede dell' Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio entro il termine perentorio fissato nel bando di concorso. Alla domanda devono esser allegati i documenti prescritti dal bando.
L' Istituto autonomo per le case popolari procede, sulla scorta dei documenti prodotti dagli interessati entro i termini fissati dal bando di concorso, all' istruttoria delle domande.
A tal fine può avvalersi degli organi dell' amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali e può richiedere agli interessati di produrre, fissando a tal fine termini perentori non inferiori a giorni 30, i documenti occorrenti per comprovare e completare la situazione denunciata nella domanda.
Art. 50
 Graduatoria e ricorsi
La Commissione di cui al precedente articolo 29 provvede, ove occorra, all' integrazione dell' istruttoria espletata dall' Istituto autonomo per le case popolari e, almeno 90 giorni prima dell' ultimazione dei lavori, formula la graduatoria provvisoria.
La graduatoria viene pubblicata ed esposta per 30 giorni all' albo comunale e presso l' Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente, ed inoltre, per estratto, nelle sedi di decentramento comunale.
Ai lavoratori emigrati all' estero è data notizia dell' avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente secondo comma e, per i lavoratori emigrati all' estero, entro i 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla stessa Commissione, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell' opponente, i documenti e certificati che egli avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine del concorso.
Entro i 30 giorni ulteriormente successivi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione di sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
Art. 51
 Punteggi
La graduatoria viene determinata mediante l' attribuzione ad ogni domanda del seguente punteggio, in relazione alle situazioni dimostrate dai richiedenti:
1) ai richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando:
a) in edifici fortemente degradati o in ambienti o locali non idonei all' abitazione, quali baracche, centri raccolta, dormitori pubblici, soffitte, cantine, sottoscala ecc. o in alloggio antigienico: da 1 a 5 punti, a seconda della misura di improprietà del ricovero o del degrado dell' edificio, dell' antigienicità dell'alloggio. Per la valutazione dell' antigienicità è peraltro sufficiente la permanenza nell' alloggio da almeno 1 anno;
b) in coabitazione con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:
- legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 1;
- non legati da vincoli di parentela o affinità: punti 2;
c) all' estero e che intendano rimpatriare: punti 3;
2) ai richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare:
a) in un alloggio che debba essere abbandonato definitivamente a seguito di provvedimento di sgombero delle autorità competenti: punti 6;
b) in un alloggio di servizio che debba essere abbandonato a seguito dell' avvenuto collocamento a riposo o trasferimento del richiedente: punti 6;
c) in un alloggio che debba essere abbandonato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto: punti 6;
d) in un alloggio sovraffollato: da punti 1 a punti 3, a seconda del rapporto fra il numero dei componenti il nucleo familiare - o i nuclei familiari, in caso di coabitazione -, il numero dei vani occupati e la superficie di questi, nonché a seconda dello stato di salute, del sesso e dell' età dei conviventi;
e) in un alloggio dal quale il Comune sede di lavoro e degli alloggi da assegnare, sia distante almeno 70 chilometri e sia raggiungibile con i mezzi pubblici di trasporto in più di un' ora: punti 2; in più di due ore: punti 3; in più di tre ore: punti 4. Il computo viene effettuato tenendo conto del tempo impiegato dai mezzi pubblici di trasporto per percorrere il tragitto fra il Comune di residenza ed il Comune sede del luogo di lavoro;
3) ai richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da una unità: 1/2 punto; da due unità: 1 punto; da tre unità: 1 punto e 1/2, e via di seguito con incremento di 1/2 punto per ogni ulteriore unità. Ai richiedenti il cui coniuge alla data del bando sia in stato di gravidanza, viene attribuito, previa presentazione di certificato medico, un ulteriore 1/2 punto. L' ulteriore punteggio per gravidanza viene confermato prima della consegna dell' alloggio previa esibizione del certificato di nascita;
4) in base al quoziente tra reddito annuo complessivo dell' intero nucleo familiare, determinato ai sensi degli articoli 24 e 25, diviso per il numero dei componenti il nucleo stesso previo abbattimento di una quota fissa per spese comuni determinata dalla Commissione di cui all' ultimo comma dell' articolo 30: da 1 a 5 punti. Ai richiedenti che siano lavoratori dipendenti emigrati all' estero e che intendono rimpatriare vengono attribuiti 5 punti;
5) ai richiedenti che corrispondono per il canone di affitto dell' alloggio occupato alla data del bando dal 20% al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare: punti 2; più del 30%: punti 3; più del 40%: punti 4; più del 50%: punti 5;
6) al richiedente che sia egli stesso o membro del suo nucleo familiare, grande invalido civile - militare, del lavoro o di servizio, invalido permanente al lavoro: punti 2; invalido o mutilato civile o militare, del lavoro o di servizio, per malattie sociali o professionali o invalido agli effetti dell' INPS con grado pari o superiore al 33%: punti 1;
7) ai richiedenti che siano pensionati o lavoratori dipendenti: punti 2.

Un punto viene inoltre attribuito ai richiedenti vedovi, divorziati o legalmente separati con prole minore a carico non conviventi con altra persona.
I punteggi predetti sono cumulabili ad eccezione di quelli previsti al punto 2, lettere a), b), c), con quelli di cui al punto 1, lettere a), b), e al punto 2, lettere d), e).
I punti di cui al presente articolo sono attribuibili anche in frazione di 1/2 punto.
Art. 52
 Particolari disposizioni per gli sfrattati
Per coloro nei confronti dei quali siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio di abitazioni, non motivati da morosità, immoralità o inadempienze contrattuali, il termine per la presentazione della domanda di assegnazione è prorogato al giorno in cui la Commissione formula la graduatoria provvisoria.
Allo stesso termine è altresì prorogata la possibilità di presentare copia del provvedimento di cui al primo comma per quanti ne sono investiti posteriormente alla scadenza del bando.
Coloro nei confronti dei quali vengono emessi i provvedimenti esecutivi di cui al primo comma possono presentare domanda anche dopo la formulazione della graduatoria provvisoria o definitiva e concorrere per l' assegnazione di un alloggio di risulta.
Nel caso di cui al comma precedente, il richiedente viene inserito nella graduatoria già definitiva previa notifica ai controinteressati i quali possono ricorrere entro 10 giorni dalla notifica alla stessa Commissione. Per controinteressati si intendono coloro che seguono in graduatoria il richiedente fino a concorrenza del numero di alloggi di risulta da assegnare.
Art. 53
 Efficacia della graduatoria
Gli alloggi sono assegnati secondo l' ordine stabilito nella graduatoria definitiva - salvo quanto disposto dall' ultimo comma - che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni o comunque fino a quando non venga aggiornata.
La Commissione procede ogni due anni - per l' assegnazione di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo venir costruite o rendersi comunque disponibili - all' aggiornamento della graduatoria mediante l' esame delle domande di assegnazione dei nuovi aspiranti e delle richieste di revisione dei punteggi di coloro che siano già collocati in graduatoria.
A tal fine, l' Istituto provvede alla pubblicazione di bandi integrativi non appena si verifichi una disponibilità di alloggi apprezzabile.
Gli alloggi situati ai piani terreni ed eventualmente ai primi piani dovranno essere assegnati con precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione ed a tutti coloro che versano in condizioni particolari di disagio, dipendenti da malattia o infermità. L' assegnazione di detti alloggi è disposta dal Presidente dello IACP prima di procedere alla scelta degli alloggi come indicato dal quarto comma del successivo articolo 56.
Art. 54
 Riserva per particolari categorie di persone
L' Istituto nei bandi di concorso può riservare l' assegnazione di alloggi minimi di superficie utile inferiore a 50 mq in favore di giovani coppie, di giovani accolti in istituti assistenziali, ovvero in favore di anziani.
L' istituto può inoltre disporre anche su documentata segnalazione delle organizzazioni interessate la realizzazione di tipi particolari di alloggio da riservare a speciali categorie di richiedenti, che dovranno essere individuati con riferimento a particolari condizioni di disagio fisico dipendenti da gravi e permanenti menomazioni fisiche.
L' aliquota di alloggi di cui ai precedenti commi non potrà superare il 30% del totale di alloggi da assegnare.
L' assegnazione avviene in base a graduatorie speciali riservate esclusivamente a ciascuna delle quattro categorie di richiedenti evidenziate, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge.
Per giovani coppie si intendono i nuclei familiari formatisi nel biennio precedente a quello della data di pubblicazione del bando di concorso e coloro i quali intendono contrarre matrimonio. Alle giovani coppie sono equiparati i giovani singoli con figli conviventi a carico.
Per anziani si intendono le persone singole che abbiano superato il sessantesimo anno d' età alla data di pubblicazione del bando, ovvero i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali una abbia superato, alla stessa data, il sessantesimo anno di età.
Per giovani accolti in istituti assistenziali si intendono quelle persone che per il superamento dei limiti d' età e della situazione personale di bisogno hanno perduto il titolo all' ospitalità convittuale presso istituti assistenziali pubblici o privati convenzionati e sono privi di sostegno familiare.
Art. 55
 Riserva per pubblica utilità
L' Assessore regionale ai lavori pubblici, anche su richiesta degli enti pubblici interessati, può disporre la sospensione di concorsi in atto e riservare un' aliquota degli alloggi compresi in detti bandi di concorso al fine di provvedere alla sistemazione alloggiativa di nuclei familiari in dipendenza di provvedimenti di sgombero delle autorità competenti di alloggi di proprietà di enti pubblici o di alloggi da espropriare, destinati alla demolizione od al recupero per esigenze urbanistiche, sociali o di risanamento edilizio.
La riserva è nominativa ed è subordinata alla preventiva verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dall' articolo 24 per gli interventi di edilizia sovvenzionata.
Per coloro che - investiti dai provvedimenti di sgombero di cui al primo comma - non hanno i requisiti prescritti dall' articolo 24 per l' edilizia sovvenzionata, ma quelli per interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, viene prevista la priorità nell' assegnazione degli alloggi - parcheggio finanziati con leggi regionali o statali e destinati agli sfrattati.
Nel caso si verifichino pubbliche calamità sul territorio in cui si trovano gli alloggi messi a concorso, l' IACP può disporre la sospensione del concorso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità stessa, come pure può essere disposta la riserva ai sensi dei commi precedenti.
Art. 56
 Assegnazione degli alloggi
L' assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dal Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio da assegnare e della consistenza del nucleo familiare dell' assegnatario.
L' assegnazione predetta viene comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che fissa i termini e le modalità per la scelta dell' alloggio, per la stipulazione del contratto e per la consegna delle abitazioni.
Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani, esclusa la cucina ed accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell' assegnatario, aumentato di uno.
La scelta degli alloggi, nell' ambito di quelli da assegnare, è compiuta degli assegnatari, o da persona delegata, secondo l' ordine stabilito nella graduatoria, con precedenza per gli assegnatari del cui nucleo familiare faccia parte un portatore di handicap come previsto dal precedente articolo 53, ultimo comma.
Entro il termine di 8 giorni e, per gli emigrati all' estero, di 16 giorni dal ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno, gli aventi diritto devono trasmettere, a pena di decadenza, l' accettazione dell' assegnazione stessa.
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all' alloggio ad essi assegnato, nel qual caso non perdono il diritto a concorrere alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni in graduatoria quali risulteranno anche in seguito agli aggiornamenti annuali.
L' alloggio deve essere stabilmente occupato dall' assegnatario e da suoi familiari entro 30 giorni e, se trattasi di lavoratore emigrato all' estero, entro 60 giorni dalla consegna, salvo proroga, da concedersi dal Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari a seguito di motivata istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto.
L' inosservanza dell' obbligo di cui sopra comporta la decadenza dall' assegnazione.
La dichiarazione di decadenza - previa contestazione all' assegnatario, mediante lettera raccomandata, dell' inottemperanza, con la fissazione di un termine non inferiore a 10 e non superiore a 20 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti - è pronunciata dal Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari con proprio decreto che comporta la risoluzione del contratto.
I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratore emigrato all' estero.
Il decreto del Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a 60 giorni - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell' assegnatario o di chiunque occupi l' alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
Contro il decreto del Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari l' interessato, in forza di quanto previsto dall' articolo 11, dodicesimo comma, del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035, può proporre ricorso al Pretore entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del decreto stesso.
Il Pretore adito ha la facoltà di sospendere l' esecuzione del decreto.
Il provvedimento di sospensione può essere dato dal Pretore con decreto in calce al ricorso.
Art. 57
 Cambio di alloggio
L' assegnatario di un alloggio in locazione può chiedere, in cambio, l' assegnazione di un altro alloggio resosi disponibile.
Spetta al Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio decidere in merito all' accoglimento della domanda di cambio.
Il Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio può inoltre concedere lo scambio di alloggio fra inquilini, su richiesta degli interessati, sempre che le istanze siano motivate:
a) da variazione in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;
b) da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;
c) da motivi di salute o da gravi necessità familiari;
d) dall' impossibilità, per motivi economici, di corrispondere il canone di locazione - comprensivo della quota accessoria per i servizi - di cui al successivo articolo 65.

Ai fini di cui al secondo e terzo comma, il Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari decide su conforme parere di una apposita Commissione costituita in seno al Consiglio di amministrazione dell' Istituto e formata dal Presidente, o dal Vicepresidente, che la presiede, dal rappresentante degli assegnatari degli alloggi economici e popolari e dal rappresentante delle organizzazioni sindacali.
Qualora gli assegnatari compresi nella graduatoria non siano in condizioni di corrispondere il canone di affitto - comprensivo della quota accessoria per servizi - degli alloggi messi a concorso, il Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari può disporre, d' intesa con gli assegnatari, lo scambio con altri alloggi a fitto più basso.
Il Consorzio regionale fra gli IACP formula un regolamento per gli scambi e la concessione di ospitalità, al fine di uniformare l' applicazione nell' ambito degli Istituti.
Art. 58
 Decesso
In caso di decesso del concorrente, dell' assegnatario, o dell' inquilino hanno diritto a subentrare nella posizione giuridica del defunto, - limitatamente ai fini di cui al presente articolo - nell' ordine il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.
Chi subentra nella domanda, nell' assegnazione, o nella locazione al posto del defunto, deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento della sua morte e che era incluso nel suo stato di famiglia, e deve inoltre possedere i requisiti prescritti per l' edilizia convenzionata.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l' ente gestore provvede all' eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice. Al momento della voltura del contratto l' ente gestore verifica che per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare sussistano i requisiti previsti per l' edilizia convenzionata.
Qualora il titolare del contratto di locazione abbandoni l' alloggio, lasciando nello stesso gli altri componenti il nucleo originario, l' IACP volturerà la locazione in favore della persona che assumerà la qualifica di << capo - famiglia >>, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l' edilizia convenzionata nei confronti dei subentranti.
Nel caso di ospitalità con carattere definitivo è consentito il subentro alle stesse condizioni del comma precedente.
In difetto degli eredi o delle persone indicate e delle condizioni previste dai commi precedenti, la domanda o l' assegnazione decadono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono pure alle domande di assegnazione a riscatto o con patto di futura vendita.
Nel caso invece di contratti di locazione a riscatto o con patto di futura vendita già stipulati, la successione nella posizione giuridica dell' inquilino deceduto è disciplinata dalle norme di diritto comune o da altre norme speciali in vigore.
Art. 59
 Accertamento della mancanza di requisiti alla consegna
Qualora prima della consegna dell' alloggio si accerti la mancanza nell' assegnatario di alcuni dei requisiti prescritti dall' articolo 24, il Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio sospende la consegna e, previo conforme parere della Commissione di cui all' articolo 29, sentito l' interessato con le modalità di cui all' articolo 56, nono comma, annulla l' assegnazione.
Il provvedimento del Presidente dell' Istituto ha carattere definitivo.
Art. 60
 Annullamento dell' assegnazione
Qualora l' assegnazione dell' alloggio sia stata conseguita in violazione delle norme vigenti al tempo dell' assegnazione, ovvero sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, il Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 59, l' annullamento dell' assegnazione.
Art. 61
 Revoca dell' assegnazione
Il Presidente dell' IACP dispone in qualunque tempo, con proprio decreto, nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 59, la revoca dell' assegnazione degli alloggi in locazione semplice nei confronti di chi:
a) sia divenuto titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Nel caso di proprietà di alloggio inadeguato, l' assegnatario deve alienare la proprietà entro due anni dall' acquisizione dello stesso, pena la revoca dell' assegnazione;
b) abbia abbandonato l' alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione del Presidente dell' IACP giustificata da gravi motivi;
c) abbia sublocato l' alloggio a terzi;
d) abbia subito una diminuzione del nucleo familiare tale che il numero dei vani, esclusa la cucina e gli accessori, risulti superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell' assegnatario aumentato di uno; in tal caso, il Presidente dell' IACP promuoverà la revoca solo qualora l' assegnatario non abbia preventivamente accettato uno scambio con altro alloggio adeguato alla composizione del suo nucleo familiare;
e) abbia per quattro anni consecutivi fruito di un reddito complessivo per il nucleo familiare superiore al limite annualmente in vigore per beneficiare degli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata;
f) abbia usato l' alloggio per scopi illeciti.

La revoca dell' assegnazione comporta la risoluzione del contratto.
Il Presidente dell' IACP può concedere un termine non superiore a 6 mesi per il rilascio dell' immobile.
Art. 62
 Rilascio degli alloggi
Il Presidente dell' IACP dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo.
A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l' occupante senza titolo a rilasciare l' alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti.
Il termine del rilascio non può essere superiore a 6 mesi.
Gli occupanti senza titolo sono esclusi da qualsiasi intervento di edilizia residenziale pubblica.
Art. 63
 Ricorsi
Avverso i provvedimenti del Presidente dell' IACP emessi ai sensi degli articoli 60, 61, 62 è dato ricorrere, nel termine e con le modalità previste dall' articolo 11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035, al Pretore del mandamento in cui è situato l' alloggio.
Art. 64
 Assegnazione degli alloggi di risulta
All' assegnazione degli alloggi che risultino disponibili a seguito dell' applicazione degli articoli 59, 60, 61, 62 si provvede ai sensi dell' articolo 53.
Art. 65
 Canone di locazione
Il canone degli alloggi di edilizia sovvenzionata è comprensivo:
a) di una quota determinata secondo le modalità di cui ai commi seguenti e destinata a coprire ogni costo di ammortamento di tutti gli alloggi in proprietà o in gestione dell' IACP, al netto dell' intervento pubblico;
b) di una quota spese generali e di amministrazione degli IACP, deliberata dai rispettivi Consigli di amministrazione;
c) di una quota a fronte delle spese per interventi di recupero determinata sulla base di programmi approvati dal Consiglio di amministrazione degli Istituti, sentite le associazioni degli assegnatari.

Il canone è ragguagliato alla consistenza, alle caratteristiche ed alle condizioni abitative degli alloggi determinate secondo i parametri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
La quota per i servizi di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e di altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, e per l' asporto dei rifiuti solidi, sarà fissata preventivamente dall' IACP ed annualmente sottoposti a conguaglio sulla base del costo dei servizi prestati.
Il canone, tenuto conto di quanto previsto dal primo e secondo comma, è dato da una quota percentuale del reddito complessivo del nucleo familiare dell' assegnatario, determinato con le modalità di cui al precedente articolo 24.
La quota di cui al comma precedente è progressiva e proporzionalmente crescente e si applica sulla media dei redditi del nucleo familiare quali risultano dalle ultime due dichiarazione dei redditi presentate prima della pubblicazione del DPGR di cui al comma seguente.
Ogni due anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici sentito il Consorzio regionale fra gli IACP, viene approvata apposita tabella delle percentuali di incidenza del canone sul reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.
Per coloro che superano il limite di reddito previsto per l' edilizia convenzionata, il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma precedente potrà prevedere dei canoni di importo proporzionalmente superiore a quello derivante dal computo ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Con lo stesso decreto del Presidente della Giunta regionale saranno disciplinate le modalità di determinazione dei parametri, agli effetti della presente legge, per i Comuni esonerati ai sensi dell' articolo 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art. 66
 Piani finanziari
Entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al terz' ultimo comma dell' articolo precedente, gli IACP provvedono, con apposito piano finanziario deliberato dai rispettivi Consigli di amministrazione, alla revisione dei canoni di locazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata secondo i criteri di cui all' articolo precedente.
In sede di approvazione del piano finanziario gli IACP possono apportare delle variazioni in più o in meno fino a 2 punti alle percentuali di incidenza di cui al DPGR, alla luce di particolari situazioni sociali od economiche del territorio di competenza, di esigenze di finanziamento di programmi costruttivi e di recupero, di particolari situazioni umane e sociali degli assegnatari.
I piani finanziari sono approvati dall' Assessore regionale dei lavori pubblici.
Il mancato rispetto del termine di cui al primo comma costituisce grave motivo ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma del precedente articolo 14.
I piani finanziari non possono prevedere la chiusura in perdita. Alla scadenza dei singoli piani finanziari l' IACP competente è tenuto a verificare i dati consuntivi del piano riferiti agli stessi parametri di valutazione, impiegati per la determinazione del canone di cui all' articolo 65, lettere a), b), c).
Qualora, rispetto all' ammontare delle entrate realizzate nello stesso periodo, il piano evidenziasse una perdita, alla stessa si farà fronte con il caricamento del disavanzo sul successivo piano finanziario.
Se dal sopraccitato raffronto venisse evidenziato un avanzo, questo potrà venir destinato, previa autorizzazione dell' Assessore ai lavori pubblici, per le seguenti finalità:
- all' esecuzione di opere di recupero;
- al finanziamento di programmi di edilizia sovvenzionata;
- al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP;
- alla realizzazione di servizi ed urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.

È fatto obbligo agli IACP, ai fini pubblicistici, di riportare i piani finanziari, sia preventivi sia consuntivi, in allegato ai propri bilanci annuali d' esercizio, preventivi o consuntivi.
Art. 67
 Comunicazione reddito e composizione
del nucleo familiare
Per le finalità di cui agli articoli precedenti, gli assegnatari devono ogni 2 anni comunicare all' IACP la composizione del proprio nucleo familiare ed il reddito del nucleo familiare quale risulta dalle ultime due dichiarazione dei redditi presentate prima della pubblicazione del DPGR.
La mancata comunicazione o la comunicazione di dati non corrispondenti al vero per due volte comportano, previa diffida, di diritto la revoca dell' assegnazione oltre all' eventuale risarcimento dei danni che ne sono conseguiti allo IACP.
Art. 68
 Anagrafe dell' utenza e gestione dei canoni
È rimesso al Consorzio regionale fra gli IACP, anche per gli effetti di cui all' articolo 4, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il compito di formare e gestire, a livello regionale, l' anagrafe degli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata.
La gestione dell' anagrafe comprende pure la ricerca, lo studio e la gestione in forma meccanizzata e centralizzata presso il Consorzio regionale fra gli IACP dei canoni di locazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata.
Art. 69
 Cessioni in proprietà
Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, decorsi 10 anni dal certificato di collaudo, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari.
Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro che sono inquilini da oltre 10 anni, hanno regolarmente ed integralmente pagato i canoni di locazione e sono in possesso dei requisiti prescritti per l' edilizia agevolata.
La cessione in proprietà dell' alloggio avviene su richiesta degli aventi diritto.
Art. 70
 Determinazione del prezzo
Il prezzo di cessione in proprietà dell' alloggio è determinato dall' ente proprietario o gestore in misura pari al valore locativo dello stesso al momento della deliberazione da parte dell' ente, così come definito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall' ISTAT dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell' anno precedente.
Il prezzo determinato ai sensi del comma precedente viene ridotto di una percentuale pari al 20% quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e al 10% negli altri casi.
Le deliberazioni di cui al primo comma devono essere adottate entro un anno dalla presentazione della domanda di cessione.
In sede di stipula del contratto di cessione in proprietà gli enti sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall' assegnatario.
Il pagamento del prezzo può avvenire in unica soluzione o ratealmente in non più di 240 rate mensili.
Nel caso di pagamento rateale del prezzo il richiedente deve anticipare in contanti il 25% dello stesso.
Sulle rate da corrispondere per il pagamento del prezzo residuo è dovuto un interesse pari a quello derivante dall' applicazione dell' articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, con l' applicazione dopo i primi 4 anni, a decorrere dalla data del contratto di compravendita, delle variazioni previste dall' articolo 19, secondo comma, della stessa legge.
Il trasferimento della proprietà ha luogo all' atto della stipula del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo, l' ente cedente iscrive ipoteca sull' alloggio ceduto.
Le somme ricavate dalle cessioni - detratti gli importi necessari all' anticipata estinzione dei mutui eventualmente contratti per la costruzione degli alloggi ceduti - sono destinate esclusivamente all' acquisto, al recupero ed alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata.
Art. 71
 Regime degli alloggi ceduti
Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l' intero prezzo, l' alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo per atto tra vivi o locato, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento.
Il vincolo di cui al primo comma deve essere trascritto ed annotato sui registri immobiliari a cura dell' IACP ed a spese dell' interessato.
Gli acquirenti hanno tuttavia facoltà di locare od alienare l' alloggio prima che siano trascorsi 10 anni, in caso di trasferimento di residenza, di accrescimento del nucleo familiare, o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell' IACP.
In caso di alienazione, prima del decorso di 10 anni, deve essere preventivamente data comunicazione all' IACP il quale può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione all' acquisto per un prezzo pari a quello di cessione - detratto l' ammontare dei canoni che avrebbero dovuto corrispondere a titolo di locazione - rivalutato sulla base della variazione accertata dall' ISTAT dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Al presente articolo si applica l' ultimo comma dell' articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
Art. 72
 Estensione della normativa
Le modalità di determinazione dei canoni di locazione previsti dalla presente legge si applicano pure agli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dei Comuni, delle Provincie, della Regione e dello Stato.
Le norme di cui ai precedenti articoli 69, 70 e 71 si applicano pure alla cessione in proprietà di alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dello Stato ed in gestione agli IACP.
Art. 73
 Gestione autonoma
Gli IACP autorizzano, ogni due anni, la gestione autonoma degli stabili da parte degli assegnatari di alloggi in locazione e con patto di futura vendita.
L' autorizzazione è concessa qualora venga richiesta da almeno il 50% degli assegnatari dello stabile ed ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.
Gli IACP possono altresì obbligare alla gestione autonoma gli assegnatari di alloggi compresi in uno stabile nel quale oltre il 50% degli alloggi sono assegnati con patto di futura vendita o ceduti in proprietà.
L' autogestione si riferisce ai servizi indicati nel terzo comma dell' articolo 65 e può estendersi all' impiego delle quote per la manutenzione degli stabili.
Le amministrazione autonome sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Gli inquilini degli stabili dei quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare all' Istituto autonomo per le case popolari il canone, detratte le quote riferentesi ai servizi autogestiti ed il 30% della quota di cui al primo comma, lettera b), dell' articolo 65. Quest' ultima detrazione verrà riconosciuta solo nel caso in cui l' autogestione comprenda anche l' impiego delle quote per la manutenzione.
Art. 74
 Alloggi per lavoratori agricoli dipendenti
Gli alloggi, realizzati e riservati ai lavoratori agricoli dipendenti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, verranno assegnati con i criteri e le modalità della presente legge.
In caso di insufficienza di domande di lavoratori agricoli dipendenti, gli alloggi stessi dovranno venire attribuiti in base alle graduatorie generali già in atto nel Comune sede dei lavori o nei Comuni del comprensorio.
TITOLO V
 CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISIZIONE
ED URBANIZZAZIONE DELLE AREE
CAPO I
 Disposizioni particolari
Art. 75
 Distribuzione ambiti all' interno dei piani di zona
I piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni devono, tra l' altro, individuare gli ambiti specifici destinati agli IACP, alle cooperative, alle imprese ed ai singoli, sia per la parte da concedere in diritto di superficie sia per quella da cedere in proprietà.
Alle eventuali varianti nell' individuazione degli ambiti di cui al comma precedente si applica il disposto dell' articolo 34 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Le aree di proprietà dei Comuni e degli IACP, non incluse nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 o nelle delimitazioni di cui all' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si considerano incluse in tali strumenti agli effetti delle leggi che obbligano alla localizzazione degli interventi sugli stessi e di quelle che prevedono contributi per la loro urbanizzazione.
Art. 76
 Delega agli IACP
I Comuni e loro Consorzi possono delegare o concedere agli IACP ed al loro Consorzio l' acquisizione delle aree e l' esecuzione delle opere di urbanizzazione relative ai piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle delimitazioni di cui all' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 77
 Autorizzazione alla formazione del piano di zona
La concessione dell' autorizzazione di cui all' articolo 43, quinto comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 è condizionata alla verifica di compatibilità con le previsioni del piano di cui al precedente articolo 1.
CAPO II
 Contributi regionali per l' acquisizione e l' urbanizzazione
dei Peep
Art. 78
 Contributi
L' amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e loro Consorzi per l' attuazione totale o parziale dei piani di zona per l' edilizia economica e popolare localizzati sulle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed all' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a 20 anni nella misura del 10% della spesa ritenuta ammissibile.
La spesa sulla quale sono commisurati i contributi di cui al comma precedente comprende il costo delle aree da espropriare od acquistare, il costo delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, nonché una quota per spese generali e di collaudo pari all' 8% di detti costi.
Art. 79
 Reimpiego delle entrate
Le entrate derivanti al Comune dalla cessione delle aree di cui al primo comma dell' articolo precedente devono essere reimpiegate dal medesimo per l' acquisizione ed urbanizzazione di aree da destinare ad interventi di edilizia residenziale pubblica.
L' accertamento che l' utilizzazione delle entrate avvenga secondo quanto previsto al comma precedente è eseguito dai Comitati di controllo nell' esercizio delle attribuzioni ad essi conferite dalle leggi vigenti.
TITOLO VI
 FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER INTERVENTI
NEL SETTORE DELL' EDILIZIA ABITATIVA
Art. 80
 Costituzione del Fondo di rotazione e beneficiari
È costituito il Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell' edilizia abitativa.
La dotazione del Fondo è costituita dagli appositi stanziamenti disposti con legge regionale, dai rientri delle anticipazioni erogate, nonché dai proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall' amministrazione regionale.
Possono beneficiare delle anticipazioni del Fondo gli IACP e le cooperative edilizie.
Al fine di incrementare la dotazione del Fondo, l' amministrazione regionale è autorizzata a contrarre, con Istituti di credito abilitati, dei mutui, anche in valuta estera, ad un tasso non superiore al 20%, da estinguere entro un periodo non inferiore ad anni 10.
Art. 81
 Destinazione
Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla erogazione di anticipazioni per interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata o agevolata diretti alla costruzione ed al recupero di abitazioni.
La quota del Fondo riservata alle cooperative edilizie è ripartita tra le società cooperative edilizie a proprietà indivisa e le società cooperative a proprietà individuale, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, tenendo conto del fabbisogno da soddisfare e del volume delle domande.
Art. 82
 Misura delle anticipazioni
Le anticipazioni in favore degli IACP sono commisurate fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile e debbono essere estinte entro il termine massimo di 20 anni al tasso annuo dell' 1%.
Nella spesa ammissibile per gli interventi di recupero a cura degli IACP è compreso pure il prezzo di acquisto degli immobili da recuperare, qualora gli stessi siano ubicati in ambiti da assoggettare a piano di recupero.
Le anticipazioni in favore delle cooperative edilizie sono concesse fino ad un importo di lire 500.000 per mq. di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di lire 42.000.000 ad alloggio per le costruzioni in zone sismiche, e fino ad un importo di lire 480.000 al mq. di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di lire 40.000.0000 ad alloggio per le costruzioni in altre zone.
Tali anticipazioni sono estinte entro il termine massimo di 20 anni, al tasso del 3,5% per le cooperative a proprietà indivisa ed ai seguenti tassi - previa applicazione dell' articolo 24, terzo e quarto comma - per le cooperative a proprietà individuale:
1) del 5% per i soci con reddito annuo inferiore a lire 9.000.000;
2) dell' 8% per i soci con reddito annuo inferiore a lire 11.000.000;
3) dell' 11% per i soci con reddito annuo inferiore a lire 14.500.000.

Art. 83
 Rimborso e garanzie
Il rimborso delle anticipazioni ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento con decorrenza iniziale dalla seconda scadenza successiva alla prima erogazione delle anticipazioni.
A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte degli IACP, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell' Ente, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, con ordine di riscossione costituente valido titolo di liberazione del Tesoriere medesimo, un importo pari alle rate di ammortamento scadute e non versate.
A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte delle cooperative edilizie, verrà iscritta, a favore dell' amministrazione regionale, ipoteca anche di secondo grado, a carico dell' area e dell' immobile oggetto dell' intervento. Nel caso in cui le aree concesse dai Comuni ai sensi dell' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei Comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione prevista dallo stesso articolo 35 e siano state iniziate le procedure di esproprio, si può procedere alla erogazione delle anticipazioni secondo quanto previsto dal successivo articolo 84, previa assunzione da parte delle cooperative di formale impegno ad iscrivere ipoteca per un importo pari all' anticipazione concessa, non appena l' iscrizione stessa si renda possibile.
Qualora, dal momento in cui si rende possibile l' iscrizione ipotecaria, la cooperativa non provveda entro i termini a tal fine fissati, si procederà alla revoca della concessione ed al conseguente recupero delle anticipazioni erogate.
I provvedimenti concernenti l' accertamento dei rientri e le garanzie sulle anticipazioni concesse sono promossi a cura dell' Assessore alle finanze, anche per la parte relativa agli eventuali atti forzosi di recupero.
Art. 84
 Modalità di erogazione delle anticipazioni
L' erogazione delle anticipazioni concesse in favore degli IACP ha luogo:
- nella misura del 90% dell' ammontare dell' anticipazione concessa dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall' impresa e vistato dal Presidente dell' Istituto;
- nella misura restante, pari alla rata di saldo dell' anticipazione spettante, a seguito di regolare approvazione da parte del Direttore regionale dei lavori pubblici della relazione acclarante di cui al secondo comma del precedente articolo 35.

L' erogazione delle anticipazioni concesse in favore delle cooperative ha luogo:
- nella misura del 50% dell' anticipazione concessa, previa presentazione di apposita certificazione comunale attestante l' avvenuto inizio dei lavori;
- nella misura dell' ulteriore 40% dell' anticipazione concessa, previo accertamento da parte del Direttore provinciale dei lavori pubblici - da effettuarsi entro 15 giorni dalla relativa richiesta - dell' avvenuta esecuzione dei lavori per un importo non inferiore al 40% dell' anticipazione concessa;
- nella misura restante a seguito della dichiarazione di regolare esecuzione di cui al precedente articolo 36 che dovrà tra l' altro attestare l' effettiva superficie utile degli alloggi.

TITOLO VII
 CONTRIBUTI ALL' EDILIZIA CONVENZIONATA
Art. 85
 Qualificazione dei contributi
L' amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi di edilizia convenzionata nei settori delle nuove costruzioni e del recupero di abitazioni esistenti, attraverso la concessione agli operatori di cui al precedente articolo 21 di contributi semestrali costanti, per una durata non superiore a venti anni, a fronte dei mutui a tal fine contratti.
I contributi di cui al comma precedente sono pari, per ogni milione mutuato, ad annue lire:
- 110.000 per gli interventi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP rivolti alla costruzione od al recupero di abitazioni da assegnare in locazione;
- 110.000 per gli interventi rivolti alla costruzione od al recupero di abitazioni da cedere in proprietà.

Per le frazioni di milione, le misure unitarie di cui al comma precedente sono proporzionalmente ridotte.
La somma mutuata è ammissibile a contributo fino all' importo massimo di lire 40.000.000 per le zone non sismiche e 42.000.000 per le zone sismiche.
Art. 86
 Convenzioni
La realizzazione degli interventi di cui all' articolo precedente avviene sulla base di apposite convenzioni da stipulare tra il Sindaco del Comune interessato e l' operatore, ai sensi dell' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero - limitatamente agli interventi di recupero - degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, tenendo conto di quanto previsto dal precedente articolo 8, lettera e).
Art. 87
 Controllo
L' accertamento ed il controllo sull' esatto adempimento delle convenzioni stipulate con gli operatori - fatto salvo comunque quanto previsto dall' articolo 38 - sono di competenza dei Comuni, i quali si avvalgono a tal fine dell' apporto collaborativo degli IACP, delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici e del Servizio dell' edilizia residenziale.
TITOLO VIII
 CONTRIBUTI ALL' EDILIZIA AGEVOLATA
Art. 88
 Determinazione del contributo e finalità dell' intervento
L' amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai privati singoli contributi semestrali costanti a fronte dei mutui contratti per l' acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni non di lusso.
Il beneficio non può essere concesso per un periodo superiore a 20 anni od in ogni caso eccedente la durata del mutuo e cessa comunque con l' estinzione del mutuo medesimo.
La somma mutuata per la costruzione, l' acquisto od il recupero dell' abitazione è ammissibile a contributo fino al limite massimo di lire 40.000.000 nelle zone non sismiche, e 42.000.000 nelle zone sismiche.
I contributi sono commisurati in ragione di lire 90.000 annue per ogni milione di lire mutuato. Per le frazioni di milione si riduce proporzionalmente l' importo del contributo.
Art. 89
 Contributi all' edilizia rurale
Al fine di migliorare le condizioni di vita dei proprietari, dei coloni, dei mezzadri e degli affittuari coltivatori diretti iscritti essi stessi, o un componente il nucleo familiare, all' albo professionale di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, l' amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli stessi contributi semestrali costanti a fronte di mutui contratti con Istituti di credito autorizzati, per la costruzione, il recupero e la trasformazione di abitazioni rurali e relative pertinenze e/o annessi rustici facenti corpo unico con l' abitazione.
I contributi sono commisurati in ragione di lire 90.000 annue per ogni milione di lire mutuato e non possono essere concessi per un periodo superiore a 20 anni od in ogni caso eccedente la durata del mutuo e cessano comunque con l' estinzione del mutuo medesimo.
La somma mutuata è ammissibile al contributo fino al limite massimo di lire 50.000.000.
A favore di coltivatori diretti residenti nei territori montani di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, il contributo di cui al secondo comma viene elevato a lire 95.000 annue per ogni milione di lire mutuato.
Ai fini di cui al presente articolo non viene richiesta la prevalenza del reddito da attività agricola rispetto al reddito dell' intero nucleo familiare, né la proprietà dell' immobile eventualmente da recuperare, in capo al coltivatore diretto.
Sulle domande tendenti ad ottenere le agevolazioni previste dal presente articolo o dal successivo articolo 94 per quanto attiene all' edilizia rurale viene acquisito il parere della Commissione di cui all' articolo 34 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni. Per tale circostanza la Commissione è integrata dal Direttore provinciale dei lavori pubblici o da un suo delegato.
Art. 90
 Contributi agli emigranti
In attuazione dell' articolo 14, primo comma, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche agli emigranti, con le particolari agevolazioni previste dai commi seguenti.
Ai lavoratori emigrati, le unità di contributo di cui al precedente articolo 88 sono elevate a lire 95.000 per milione mutuato.
Il lavoratore emigrato è dispensato per un periodo non superiore a 5 anni, nel caso in cui debba prolungare la sua permanenza all' estero, dall' obbligo di occupare e risiedere nell' alloggio, fermo restando il divieto di vendita dell' alloggio stesso.
Art. 91
 Domande
Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente Titolo sono presentate alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici nel territorio di competenza delle quali i richiedenti intendono costruire, recuperare od acquistare l' abitazione.
Ciascuna domanda deve contenere:
a) i dati catastali relativi all' abitazione da acquistare o recuperare, o quelli relativi all' area su cui si intende edificare, per le nuove costruzioni;
b) una relazione indicante le opere che si intendono eseguire con la relativa previsione di spesa;
c) la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal precedente articolo 24.

Art. 92
 Provvedimenti di impegno
Ai fini dell' accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l' ammissibilità a contributo, possono essere fissati dai Direttori provinciali dei lavori pubblici termini perentori non inferiore a 30 giorni per la presentazione dei documenti ritenuti all' uopo necessari.
L' inosservanza dei prefissati termini comporta la decadenza della domanda che viene dichiarata dal Direttore provinciale dei lavori pubblici e notificata all' interessato.
A seguito della individuazione degli operatori, secondo quanto previsto dall' articolo 42, la concessione ed impegno del contributo è disposta dal Direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente, previa presentazione:
a) per il caso di acquisto, di planimetria dell' alloggio da acquistare debitamente quotata;
b) per il caso di recupero, di trasformazione o di nuova costruzione, del progetto e della relativa concessione od autorizzazione ad edificare;
c) di apposita lettera di adesione alla concessione del mutuo da parte dell' Istituto di credito od Ente autorizzato.

L' acquisto e l' inizio dei lavori devono aver luogo dopo la presentazione della domanda.
Art. 93
 Erogazione dei contributi
L' erogazione del contributo concesso a fronte dell' acquisto di abitazioni è subordinata alla verifica del rispetto del limite di superficie prescritto nonché alla presentazione del contratto di compravendita dell' abitazione e del contratto di mutuo; contestualmente viene pure disposto il pagamento dei ratei maturati ed emesso il ruolo di spesa fissa.
I documenti di cui al comma precedente devono comunque essere presentati alla Direzione provinciale dei lavori pubblici - pena la revoca del provvedimento di concessone - entro due anni dalla data del provvedimento stesso.
Nel caso di contributo a fronte del recupero, della trasformazione o della costruzione di abitazioni, l' erogazione del contributo ha luogo a seguito della presentazione dei documenti di cui al primo comma del successivo articolo 113; contestualmente il Direttore provinciale dei lavori pubblici dispone il pagamento dei ratei di contributo già maturati.
Nel caso di cui al comma precedente, il beneficiario deve presentare entro 3 anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo - pena la revoca del contributo e conseguente restituzione delle semestralità erogate - la dichiarazione di regolare esecuzione di cui al precedente articolo 36, primo comma, e l' atto di erogazione e quietanza del mutuo.
All' atto in cui sono presentati i documenti di cui al comma precedente, il Direttore provinciale dei lavori pubblici liquida in via definitiva il contributo, procedendo, ove occorra, all' eventuale conguaglio - entro il limite del contributo concesso - tra le somme erogate e quelle spettanti.
TITOLO IX
 FORME DI CONTRIBUTO ALTERNATIVE PER
L' EDILIZIA CONVENZIONATA ED AGEVOLATA
Art. 94
 Anticipazioni alternative
L' amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli operatori di cui all' articolo 21, in alternativa ai contributi previsti dagli articoli 85, 88, 89 e 90, anticipazioni di importo pari a lire 10.000.000 annue per alloggio, per una durata di 4 anni, per una spesa ammissibile complessiva di lire 40.000.000, da restituire in 30 rate semestrali con decorrenza iniziale dal 1 gennaio successivo all' erogazione della quarta anticipazione.
La rata semestrale da restituire è pari, per la prima semestralità, ad un trentesimo delle anticipazioni complessivamente concesse e viene successivamente maggiorata, ogni semestre, di una quota pari al 5% del capitale precedentemente restituito.
La percentuale del 5% è ridotta al 4% quando beneficiari sono cooperative edilizie a proprietà indivisa o IACP che realizzano alloggi da assegnare in locazione.
Art. 95
 Concessione, erogazione delle anticipazioni e garanzie
Alla concessione ed impegno delle anticipazioni procedono il Direttore regionale o, rispettivamente, il Direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente con unico provvedimento riferito a tutte e quattro le annualità.
L' erogazione delle anticipazioni è condizionata alla previa iscrizione, in favore dell' amministrazione regionale, a garanzia della loro restituzione, di ipoteca, anche di secondo grado, a carico dell' area e dell' immobile oggetto dell' intervento.
L' erogazione della quarta anticipazione annuale ha luogo a seguito della presentazione della dichiarazione di regolare esecuzione prevista dall' articolo 36.
Limitatamente agli IACP, alle cooperative ed alle imprese che realizzano abitazioni su aree concesse dai Comuni ai sensi dell' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 83, terzo, quarto e quinto comma, eccezion fatta per quanto concerne il richiamo all' articolo 84. L' iscrizione dell' ipoteca deve comunque avvenire prima della stipula degli atti di cessione degli alloggi.
L' ultimo comma dell' articolo 83 si applica anche nel caso di anticipazioni concesse a privati.
Art. 96
 Rientri
I rientri delle anticipazioni erogate confluiscono ad incremento della dotazione - riservata alle cooperative - del Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell' edilizia abitativa di cui al precedente articolo 80.
Art. 97
 Impegnabilità dei limiti
Le annualità dei limiti d' impegno costituiti con gli articoli 146, 148 e 149, possono venir impegnate, a seconda della modalità di contribuzione utilizzata (a fronte di mutui ovvero con le anticipazioni previste dal presente Titolo) o per l' intera durata disponibile dei limiti d' impegno ovvero, di volta in volta, ogni 4 anni, fino ad esaurimento dei limiti stessi.
Art. 98
 Unità di contributo ridotte
Gli operatori di cui all' articolo 21 ammessi ai mutui del Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa, ovvero di Istituti assicurativi o di Enti previdenziali, possono beneficiare pure dei contributi previsti dagli articoli 85, 88 e 90.
Nel caso di cui al comma precedente, le unità di contributo previste dai citati articoli sono ridotte di una percentuale corrispondente all' incidenza della differenza tra il costo del denaro determinato ai sensi del Titolo secondo del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni ed il tasso effettivamente praticato dagli Istituti indicati al primo comma per l' operazione di mutuo sul citato costo del denaro.
TITOLO X
 INTERVENTI REGIONALI PER GLI SFRATTATI
Art. 99
 Contributi
L' amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari contributi una tantum fino al 100% della spesa necessaria per l' acquisto di unità immobiliari ed il loro recupero, da destinare ad alloggi parcheggio in favore degli inquilini nei confronti dei quali sono stati emessi provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione.
La ripartizione dei contributi è effettuata tenendo conto degli sfratti esecutivi in corso nei vari Comuni.
Art. 100
 Alloggi parcheggio
L' Assessore ai lavori pubblici può autorizzare la destinazione degli alloggi recuperati dai Comuni con i benefici della legge 5 agosto 1978, n. 457, ad alloggi - parcheggio in favore degli inquilini di cui al precedente articolo 99, primo comma.
Gli alloggi di cui al comma precedente sono soggetti alla disciplina prevista dal presente Titolo.
Art. 101
 Assegnatari e requisiti
Possono concorrere all' assegnazione dell' alloggio - parcheggio gli inquilini di cui all' articolo 99, primo comma, che risiedono ovvero prestano lavoro nel Comune in cui si trovano gli alloggi da assegnare e che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi regionali per accedere ai benefici dell' edilizia agevolata.
Art. 102
 Graduatoria
Ai fini dell' assegnazione, gli interessati presentano apposita domanda dall' Istituto autonomo per le case popolari competente, corredata dalla documentazione attestante i requisiti prescritti.
Ogni trimestre, la Commissione di cui al precedente articolo 29 procede a formare e successivamente ad aggiornare la graduatoria delle domande pervenute, sulla base del reddito medio dei componenti il nucleo familiare dello sfrattato.
Ai fini di cui al comma precedente, il reddito complessivo del nucleo familiare - determinato ai sensi del precedente articolo 24 - viene diviso per i componenti il nucleo familiare.
Agli effetti del presente Titolo il requisito del reddito viene valutato con riferimento all' ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della formazione della graduatoria da ciascun componente il nucleo familiare ivi compresi - in deroga all' articolo 25, secondo comma - i figli maggiorenni non a carico.
La Commissione, nel formulare la graduatoria, può tener conto della data fissata dal giudice per la esecuzione dei singoli provvedimenti di rilascio.
Art. 103
 Pubblicazione ed opposizione
La graduatoria viene pubblicata presso la sede dell' IACP ed all' Albo comunale.
Le eventuali opposizioni che gli interessati possono presentare in carta semplice alla stessa Commissione non sospendono la consegna degli alloggi disponibili, ma vengono considerate ai fini della graduatoria del trimestre successivo.
Qualora, peraltro, si accerti che l' assegnazione è stata conseguita in violazione delle norme vigenti ne viene disposto l' annullamento da parte del Presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari.
Nel caso di cui al comma precedente, per il rilascio dell' alloggio trova applicazione quanto previsto dal precedente articolo 62, salva comunque la eventuale responsabilità penale e la maggiorazione del canone nella misura del 50% a far tempo dal provvedimento di annullamento.
Art. 104
 Durata della locazione
Considerate la funzione degli alloggi - parcheggio di sopperire alle esigenze alloggiative più urgenti degli sfrattati, il rapporto di locazione non può avere durata superiore a due anni dalla consegna dell' alloggio ed il canone relativo viene determinato con i criteri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.
Qualora, decorso il biennio, l' assegnatario non rilasci l' alloggio, trova applicazione quanto previsto dai precedenti articoli 60, 61, 62 e 63; in ogni caso, per il periodo di tempo eccedente il biennio, il canone di cui al comma precedente viene maggiorato del 20 % per il primo anno e del 50% per gli anni successivi.
TITOLO XI
 PROVVIDENZE PER PARTICOLARI CATEGORIE
DI BENEFICIARI
Art. 105
 Provvidenze per gli handicappati
I nuclei familiari che annoverano un componente portatore di handicap fisico sono privilegiati nell' accesso ai benefici dell' edilizia convenzionata ed agevolata.
Al fine di consentire la realizzazione di opere idonee al superamento delle barriere architettoniche, i massimali di spesa ammissibile previsti per l' edilizia agevolata sono incrementati del 10% quando beneficiario sia un handicappato od un nucleo familiare comprendente un handicappato.
Gli handicappati o i nuclei familiari che annoverano tra i componenti un handicappato possono beneficiare dei contributi statali e regionali all' edilizia agevolata destinati al recupero, anche al solo fine di introdurre nelle abitazioni di proprietà opere ed accorgimenti tecnici per il superamento delle barriere architettoniche.
Nel caso di cui al comma precedente, l' intervento è equiparato al restauro ed al risanamento conservativo e si prescinde dall' ubicazione dell' immobile in zona di recupero.
Ai fini dell' applicazione dell' ultimo comma dell' articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, la Giunta regionale determina le esigenze del programma di deistituzionalizzazione sulla scorta delle indicazioni presentate dalle Unità sanitarie locali e le modalità della sua realizzazione.
Art. 106
 Provvidenze per i militari
Nell' ambito dei criteri per la individuazione degli operatori, previsti dall' articolo 42, saranno attentamente considerate pure le esigenze alloggiative dei militari di carriera e degli appartenenti alle forze dell' ordine, ivi compresi gli agenti di custodia delle carceri ed il personale di Pubblica Sicurezza, della Guardia di Finanza e delle Dogane.
Ai fini di cui al comma precedente la Giunta regionale potrà altresì motivatamente considerare pure particolari esigenze alloggiative di altre categorie di persone.
L' Assessore ai lavori pubblici può riservare un' aliquota non superiore al 5% degli alloggi compresi nei programmi di edilizia sovvenzionata per l' assegnazione alle categorie di persone di cui al primo comma.
L' assegnazione degli alloggi riservati avviene in base a graduatoria speciale, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge.
La disposizione di cui ai due commi precedenti non preclude la possibilità di concorrere all' assegnazione attraverso i bandi generali.
Le disposizioni previste dagli articoli 46 bis e 46 ter della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applicano anche nel caso di alloggi realizzati da imprese e dagli IACP nell' ambito di programmi di edilizia convenzionata ammessi a mutuo agevolato statale o regionale.
In quest' ultimo caso, il mutuo agevolato si trasferisce al tasso più favorevole consentito al Comune che acquista le aree ed i fabbricati in uso al Ministero della difesa.
Art. 107
 Fondo sociale per i conduttori meno abbienti
La quota del fondo sociale istituito con l' articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, assegnata alla Regione Friuli - Venezia Giulia viene ripartita fra i vari Comuni nei quali trova applicazione la disciplina prevista dalla citata legge, in base al prevedibile fabbisogno documentato in apposita richiesta da parte dei Comuni stessi. Nel caso di richieste eccedenti la disponibilità annua, la ripartizione tra i vari Comuni viene effettuata in misura proporzionale ai fondi effettivamente utilizzati nell' anno precedente.
A tal fine, i Comuni dovranno allegare alla domanda di concessione del contributo un rendiconto sull' utilizzazione dei fondi agli stessi assegnati nell' anno precedente.
L' accertamento che l' utilizzazione dei fondi assegnati ai Comuni abbia luogo per le finalità e con le modalità previste dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, è eseguito dal competente Comitato di controllo nell' esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
Art. 108
 Esame domande
L' esame delle domande di contributo è rimesso in via esclusiva ai Comuni.
Art. 109
 Priorità per gli sfrattati
Nell' ambito dei criteri di scelta degli operatori e dei beneficiari, previsti dall' articolo 42, devono essere prioritariamente considerate pure le esigenze alloggiative di coloro che sono investiti da un provvedimento esecutivo di rilascio di immobili adibiti ad abitazione.
Art. 110
 Priorità nella cessione della convenzionata IACP
Nella cessione degli alloggi di edilizia convenzionata realizzati dagli IACP, hanno la priorità gli inquilini di edilizia sovvenzionata che nel quadriennio precedente il bando hanno posseduto redditi più elevati.
Gli inquilini di cui al comma precedente devono comunque possedere i requisiti prescritti dall' articolo 24 per beneficiare dell' edilizia convenzionata.
È rimesso al Consorzio regionale fra gli IACP il compito di predisporre lo schema tipo del bando nonché i criteri uniformi di valutazione delle domande cui gli IACP interessati devono adeguarsi.
TITOLO XII
 DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA
DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 111
 Delega a IACP e Consorzio regionale
fra gli IACP
Per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, gli operatori possono avvalersi degli IACP e del loro Consorzio.
Per le prestazioni di cui al comma precedente gli IACP ed il loro Consorzio hanno titolo ad un compenso non superiore all' 8% del costo delle opere nel caso di nuove costruzioni ed al 10% nel caso di recupero.
Il costo delle opere è dato da tutte le voci del quadro economico con esclusione dell' IVA e delle spese tecniche.
Art. 112
 Contributi e quote al Consorzio regionale
fra gli IACP
Al Consorzio regionale fra gli IACP compete una quota dello 0,50% su tutti i programmi di edilizia sovvenzionata comunque finanziati: tale quota - calcolata sul costo di cui all' ultimo comma dell' articolo precedente - dovrà essere liquidata ed erogata al Consorzio dagli operatori entro 30 giorni dalla erogazione agli operatori stessi della prima rata del contributo statale o regionale.
Nel caso in cui l' operatore non provveda a quanto disposto nel comma precedente, il Presidente del Consorzio regionale fra gli IACP ha facoltà di prelevare dal tesoriere dell' operatore, sulle somme di spettanza di quest' ultimo con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, in importo pari allo 0,50% spettante.
Per i compiti delegati o comunque assegnati dalla Regione al Consorzio l' amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere i compensi necessari entro i limiti stanziati a tal fine nel bilancio regionale.
Art. 113
 Erogazione anticipata dei contributi
L' erogazione dei contributi concessi ai sensi dei precedenti articoli 85, 88, 89 e 90 può aver luogo, su istanza degli operatori, anche prima della stipulazione del contratto di mutuo definitivo, previa presentazione di apposita certificazione comunale attestante l' avvenuto inizio dei lavori, nonché di apposita lettera di assenso alla concessione del mutuo da parte di un Istituto di credito o Ente autorizzato per importo corrispondente o maggiore a quello per cui è stato concesso il contributo.
A seguito della presentazione del contratto definitivo di mutuo e della dichiarazione di cui al primo comma del precedente articolo 36 si procede alla liquidazione definitiva del contributo ed all' eventuale conguaglio tra le somme erogate e quelle spettanti.
Nel caso in cui, in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti, si abbia erogazione anticipata del contributo regionale rispetto all' entrata in ammortamento del mutuo - fermo restando che la durata del contributo non può essere superiore a quella del mutuo stesso - nel periodo finale di ammortamento del mutuo resta a carico del mutuatario l' intera rata di rimborso comprensiva anche della parte non più coperta dal contributo.
Per gli interventi di edilizia convenzionata si deve tener conto, in sede di stipulazione delle convenzioni, dei benefici conseguenti all' anticipazione dell' erogazione del contributo, ai fini della determinazione del prezzo di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi.
Art. 114
 Garanzia regionale sui mutui
I mutui contratti dagli operatori per la realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, ammessi a contributo regionale, usufruiscono della garanzia integrativa della Regione per il rimborso integrale del capitale e degli interessi dovuti, ivi compresi gli oneri accessori, anche nel caso in cui le aree concesse o cedute dai Comuni non siano di proprietà dei Comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione di cui all' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e siano iniziate le procedure di esproprio.
La garanzia di cui al comma precedente si intende automaticamente prestata con la emissione del provvedimento di concessione del contributo regionale.
Il provvedimento di concessione è comunicato all' Assessore alle finanze per quanto di competenza.
Qualora la Regione abbia dovuto procedere a pagamenti, in relazione alle garanzie prestate sui mutui contratti dal Consorzio regionale fra gli IACP e dagli IACP, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' Ente, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari ai pagamenti effettuati per conto del Consorzio regionale fra gli IACP e degli IACP.
Art. 115
 Convenzioni con Istituti di credito
Su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, di concerto con l' Assessore alle finanze, la Giunta regionale delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con Istituti di credito, al fine di incrementare i finanziamenti all' edilizia residenziale pubblica ed agevolare la concessione ed erogazione dei mutui.
Le convenzioni sono stipulate dall' Assessore alle finanze.
Art. 116
 Provvedimenti cumulativi per programmi
Alla concessione ed erogazione dei contributi regionali per l' attuazione di edilizia residenziale pubblica, i dirigenti competenti possono procedere con provvedimenti cumulativi riferiti a programmi d' intervento.
Art. 117
 Contributi integrativi
In via generale, con gli stessi stanziamenti previsti dalle leggi regionali e statali per interventi di edilizia residenziale pubblica, è consentita pure la concessione di contributi integrativi per le medesime finalità, quando intervengano superi di spesa determinati da lievitazione dei costi, da revisione dei prezzi contrattuali e da qualsiasi altra causa pertinente la realizzazione degli interventi.
Art. 118
 Interventi di recupero
Gli interventi contributivi di edilizia convenzionata ed agevolata previsti dalla presente legge e destinati al recupero di abitazioni esistenti non possono riguardare la manutenzione ordinaria o immobili situati all' esterno delle zone di recupero salvo quanto previsto dal precedente articolo 105, quarto comma.
I massimali di spesa ammissibile e per mq. di superficie utile sono ridotti al 40% nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, ed all' 80% nel caso di restauro e risanamento conservativo.
Per gli immobili di proprietà dei Comuni e degli IACP gli interventi contributivi sono consentiti anche in carenza dell' ubicazione in zona di recupero.
Art. 119
 Spese tecniche
Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica ammessi a contributo statale o regionale, la spesa ammissibile a contributo comprende pure una quota pari all' 8% del costo delle opere - calcolata ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 111 - per spese generali e di collaudo.
Detta quota viene elevata al 10% per gli interventi di recupero.
Art. 120
 Frazionamento
Al frazionamento dei contributi concessi per interventi di edilizia convenzionata procede il Direttore regionale dei lavori pubblici con provvedimenti cumulativi riferiti a tutti gli acquirenti degli alloggi compresi nell' edificio.
Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese, l' alienazione degli alloggi deve intervenire, a pena di revoca del provvedimento di concessione del contributo e conseguente obbligo di restituzione delle quote erogate, entro un anno dalla ultimazione dei lavori.
Art. 121
 Caratteristiche degli alloggi
La concessione di contributi per interventi di edilizia residenziale pubblica è subordinata alla condizione che le abitazioni non abbiano caratteristiche di lusso e che la superficie utile residenziale degli alloggi da costruire o da acquistare non superi i 95 mq.; quando la famiglia è composta da più di 5 membri è consentito l' aumento di 10 mq. di superficie per ogni componente oltre i cinque.
Per gli interventi di recupero, nonché per l' acquisto di abitazioni con vetustà superiore a 8 anni, si prescinde dal limite di superficie previsto dal comma precedente. Per gli interventi di edilizia agevolata il limite di superficie utile di cui al primo comma è elevato a mq. 110.
Art. 122
 Incrementi per i territori montani
Per gli interventi dal realizzarsi nei territori montani di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, i limiti di spesa ammissibile a contributo possono essere incrementati fino al 20%.
Con apposito DPGR, sentite le Comunità montane, saranno dettate le norme per la graduazione di tale percentuale in relazione ai diversi costi di costruzione in atto nelle varie zone.
TITOLO XIII
 RAPPORTI CON LA LEGISLAZIONE STATALE
Art. 123
 Rapporti tra norme regionali e statali
La normativa statale che non configura i limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dello Statuto di autonomia, non trova applicazione nei casi già disciplinati dalla presente legge.
In particolare le disposizioni del Titolo IV, Capo II, della presente legge si estendono a tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata situati nella regione, di proprietà degli IACP, dei Comuni, delle Provincie, della Regione e dello Stato, ivi compresi quelli già di proprietà degli Enti soppressi di cui alla legge 19 gennaio 1974, n. 9, nonché quelli comunque in gestione agli IACP.
Art. 124
 Scelta e requisiti degli operatori
Alla scelta degli operatori di edilizia convenzionata ed agevolata, anche per le finalità e gli effetti di cui all' articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di altre leggi statali, si procede secondo quanto previsto dalla presente legge.
Analogamente, per quanto concerne il richiamo ai requisiti della residenza, di cui al secondo comma dell' articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed alla non proprietà di altre abitazioni, si fa riferimento a quanto previsto dal precedente articolo 24.
Art. 125
 Rapporti con il FRIE
In conseguenza di quanto previsto dal precedente articolo 2, il Comitato di cui all' articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, deve comunicare annualmente alla Direzione regionale dei lavori pubblici gli importi dei finanziamenti che intende destinare all' edilizia residenziale pubblica, distintamente per categoria di operatori.
La scelta degli operatori può avvenire soltanto nell' ambito delle localizzazioni previste dai progetti biennali di intervento di cui al precedente articolo 3, e deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione regionale dei lavori pubblici.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 2, ultimo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, la disciplina cui fare riferimento per quanto concerne i requisiti soggettivi degli operatori e dei beneficiari, nonché le caratteristiche oggettive degli alloggi, è quella prevista dalla presente legge.
Art. 126
 Non applicazione di norme
della legge 8 agosto 1977, n. 513
Le disposizioni previste agli articoli 22, ultimi due commi, 25, 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modifiche e integrazioni non trovano applicazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Le domande presentate ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, vengono perfezionate sulla base della disciplina nello stesso prevista.
Per le domande di cui al comma precedente non ancora perfezionate, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la stipula del contratto per motivazioni connesse con i limiti di reddito, può trovare applicazione quanto previsto dal precedente articolo 69 - secondo comma, facendo riferimento, in deroga al disposto dell' articolo 22, quinto comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, al canone che il richiedente corrisponde alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 127
 Esenzioni tributarie
In forza dell' articolo 70, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, agli atti, documenti e contratti inerenti ad operazioni previste dalla presente legge e già disciplinate da norme dello Stato, si estendono le esenzioni ed i benefici espressamente previsti negli stessi casi dalle vigenti disposizioni statali in materia tributaria.
TITOLO XIV
 NORME TRANSITORIE
Art. 128
 Testo organico
La presente legge riproduce, in un unico testo organico, con modificazioni, sostituzioni, aggiunte ed integrazioni, le leggi regionali nel settore dell' edilizia residenziale pubblica.
Art. 129
 Norme transitorie per l' edilizia convenzionata
e agevolata
La disciplina vigente antecedentemente l' entrata in vigore della presente legge continua ad avere efficacia - salvo quanto previsto dall' articolo 132 - per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata per i quali sono già intervenuti il decreto di concessione del contributo ovvero la deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo e non ancora il decreto, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che sono già stati ammessi con deliberazione della Giunta regionale - ivi compresi quelli inseriti in elenco di riserva - a contributo ai sensi della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, ma non hanno ancora ottenuto il decreto di concessione del contributo medesimo, possono richiedere, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, l' applicazione in loro favore di quelle disposizioni della presente legge concernenti i requisiti soggettivi ed oggettivi che ritengono a loro più favorevoli.
Rimangono peraltro fermi gli importi di contributo già deliberati o concessi, con i limiti ed i massimali di contributo e di spesa ammissibile precedentemente in vigore, salva fatta la facoltà della Giunta regionale in applicazione dell' articolo 117 di integrare, con gli stanziamenti e le modalità previste dalla presente legge, i contributi già deliberati e concessi.
Le domande già presentate ai sensi degli articoli 31, 33, 38 e 39 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e non ancora ammesse a contributo con deliberazione della Giunta regionale, sono evase secondo le modalità previste dal Titolo VIII della presente legge, salvo che, con richiesta da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua entrata in vigore, gli interessati non scelgano le modalità previste dal Titolo IX.
Per le domande di cui al comma precedente, il limite di superficie utile degli alloggi cui fare riferimento è quello in atto prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 130
 Norme transitorie per l' edilizia sovvenzionata
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, le domande di assegnazione prodotte in base a bandi emanati prima dell' entrata in vigore della presente legge saranno evase secondo le norme e con i criteri previsti dai predetti bandi.
Le relative graduatorie saranno valide fino al loro aggiornamento: in tale sede si procederà a nuova valutazione secondo le presenti disposizioni.
Le disposizioni della presente legge concernenti la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia sovvenzionata si applicano alle domande presentate dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Entro sei mesi dall' emanazione dello schema - tipo di statuto previsto alla lettera a) dell' articolo 8, il Consorzio regionale fra gli IACP e gli IACP provvedono all' adeguamento dei rispettivi statuti.
Art. 131
 Rinnovo degli organi
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge deve comunque provvedersi alla costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale degli Enti di cui all' ultimo comma dell' articolo precedente secondo le modalità rispettivamente di cui agli articoli 11 e 13, nonché alla nomina della Commissione per l' accertamento dei requisiti soggettivi secondo le modalità di cui all' articolo 29.
Art. 132
 Applicazione automatica di norme
per l' edilizia convenzionata
Le disposizioni di cui all' articolo 36, primo comma e 120, primo comma, si applicano automaticamente, senza necessità di modifica od integrazione dei provvedimenti di concessione ed impegno dei contributi nonché delle convenzioni stipulate, anche agli interventi di edilizia convenzionata in corso, ivi compresi gli interventi comunque realizzati dalle cooperative, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non siano ancora intervenuti il collaudo ovvero il provvedimento di frazionamento e liquidazione finale del contributo.
L' obbligo di cui al secondo comma dell' articolo 120 decorre, per gli interventi già ultimati, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 133
 Realizzazioni fuori dei Peep
Fino al 31 dicembre 1985, gli interventi assistiti dai contributi previsti dalla presente legge possono essere localizzati - previa stipulazione, per gli interventi di edilizia convenzionata, di apposita convenzione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 anche fuori dell' ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 134
 Modalità di programmazione in attesa
del piano regionale
In attesa dell' approvazione del piano regionale di cui all' articolo 1, dei programmi operativi quadriennali e dei progetti biennali di intervento, alla localizzazione degli interventi ed alla individuazione degli operatori si procede con le modalità previste dall' articolo 42.
Art. 135
 Trasformazione delle cooperative indivise
Le cooperative edilizie a proprietà indivisa già ammesse a contributo regionale ovvero statale ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono richiedere alla Direzione regionale dei lavori pubblici di variare il finanziamento, da quello già autorizzato a quello previsto per le cooperative a proprietà individuale.
La variazione del finanziamento è condizionata alla modifica dello statuto e dell' atto costitutivo della cooperativa, nonché al versamento nel conto entrata del bilancio regionale di un importo pari alla differenza - per ogni singolo canale di finanziamento - tra i contributi previsti per le cooperative a proprietà indivisa e quelli previsti per le cooperative a proprietà individuale maggiorato del 10% annuo a titolo di interessi.
Gli importi di cui al comma precedente vanno ad incremento della dotazione del Fondo di rotazione di cui all' articolo 80.
Con successivo DPGR, da registrarsi alla locale delegazione della Corte dei conti, saranno stabilite le modalità di attuazione della presente norma.
Art. 136
 Completamento alloggi cooperative
In via transitoria ed in sede di prima ripartizione, i contributi all' edilizia convenzionata possono essere concessi pure a cooperative edilizie non ammesse a contributo statale e regionale che hanno già iniziato, ma non ancora ultimato, i lavori di costruzione degli alloggi nell' ambito dei piani di zona per l' edilizia economica e popolare ovvero nella aree delimitate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 137
 Integrazione programmi in corso
L' amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli IACP, alle cooperative edilizie ed alle imprese già ammesse a contributo statale o regionale prima del 31 dicembre 1979, che alla data del 30 aprile 1982, non avevano ancora ottenuto il certificato di abitabilità, delle anticipazioni di importo non superiore a 12 milioni per alloggio da restituire in 30 rate semestrali con decorrenza iniziale dal 1 gennaio successivo all' erogazione delle anticipazioni.
Per le anticipazioni di cui al comma precedente trovano applicazione gli articoli 94, secondo e terzo comma, e 96.
Ai fini della graduazione dell' importo di lire 12 milioni si terrà conto di eventuali ritardi per causa di forza maggiore, dell' eventuale contenimento dei costi di costruzione con sistemi industrializzati, dell' entità degli oneri finanziari sopportati a causa della stretta creditizia.
La concessione e contestuale erogazione dei contributi ha luogo sulla base esclusivamente della presentazione dei seguenti documenti:
- copia del provvedimento statale o regionale di concessione del contributo;
- apposito certificato comunale attestante la data di inizio e quella eventuale di rilascio del certificato di abitabilità;
- apposita dichiarazione del Presidente dell' IACP o della cooperativa o del legale rappresentante dell' impresa attestante la spesa effettivamente sostenuta nonché i contributi ricevuti: la percentuale della spesa ammessa a contributo rispetto a quella effettivamente sostenuta non può superare il 75% per gli alloggi ceduti od assegnati in proprietà e l' 80% per quelli assegnati in locazione, salvo restando il limite di 40 milioni ad alloggio e di 42 milioni per le zone sismiche.

Le domande di ammissione alle anticipazione previste dal presente articolo devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
L' erogazione del contributo agli IACP ed alle imprese in favore degli acquirenti degli alloggi ha luogo previa presentazione inoltre di un elenco nominativo, vistato dal Comune, degli acquirenti stessi, nonché di apposita formale dichiarazione registrata e controfirmata dall' acquirente, con la quale l' IACP o l' impresa medesima assumono l' obbligazione a scomputare dal residuo prezzo da pagare l' importo dell' anticipazione, ovvero a liquidare, entro 15 giorni dall' erogazione dell' anticipazione, il relativo importo agli acquirenti che hanno già corrisposto per intero la quota in contanti del prezzo dell' alloggio.
È rimessa ai Comuni la vigilanza sull' esatto adempimento di quanto previsto dal presente articolo a carico delle imprese, le quali sono a tal fine obbligate a presentare completo rendiconto al Comune nel termine di 30 giorni dall' erogazione del contributo regionale.
Per gli IACP e le imprese deve essere inoltre presentata apposita dichiarazione registrata con cui gli acquirenti si obbligano nei confronti dell' amministrazione regionale alla restituzione delle anticipazione secondo le modalità ed alle scadenze fissate dalla presente legge e dal decreto di concessione dell' anticipazione stessa.
Art. 138
 Estensione norma edilizia rurale
La disposizione di cui all' articolo 89, penultimo comma, si applica anche agli interventi ammessi al contributo di cui all' articolo 21 della legge regionale 6 settembre 1980, n. 49.
Art. 139
 Abitazioni realizzate con la legge regionale 6 luglio
1966, n. 12
Le abitazioni realizzate con le provvidenze di cui alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12 come integrata dalla legge regionale 15 marzo 1968, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni sono cedute in proprietà dai Comuni agli inquilini con le modalità ed alle condizioni previste dagli articoli 69 - escluso il riferimento ai 10 anni di cui al primo e secondo comma - 70 e 71.
Nel caso di inquilini a suo tempo dimoranti ai sensi del primo comma dell' articolo 6 bis della citata legge in case minacciate, distrutte ovvero irreparabilmente danneggiate da frane o da altre calamità naturali, il prezzo di cessione, determinato ai sensi del precedente articolo 70, viene ridotto dell' 80% e deve essere corrisposto in unica soluzione.
Le somme ricavate dalle cessioni sono destinate dai Comuni all' acquisizione ed urbanizzazione di aree da destinare all' edilizia economica e popolare, ovvero al recupero di patrimonio edilizio di loro proprietà.
Gli alloggi per i quali non venga presentata richiesta di cessione in proprietà entro il termine di un anno dall' entrata in vigore della presente legge, vengono trasferiti gratuitamente con tutti gli oneri, i diritti ed i rapporti agli stessi pertinenti, all' IACP territorialmente competente.
Gli alloggi stessi saranno soggetti alla disciplina prevista dalla presente legge per l' edilizia sovvenzionata.
Art. 140
 Normativa tecnica
Fino alla emanazione della normativa tecnica di cui all' articolo 8, lettera d), il parere e l' attestazione di cui al precedente articolo 34, primo e secondo comma, si intendono implicitamente concessi con il rilascio della concessione edilizia.
Art. 141
 Operatività della nuova normativa sui canoni
Le norme di cui agli articoli 65, 66 e 68 entrano in vigore il 1 gennaio 1984.
Per l' anno 1983 gli IACP sono autorizzati ad aggiornare i canoni di locazione secondo i criteri seguiti per l' approvazione dell' ultimo piano finanziario e con riferimento ai nuovi redditi accertati nell' ultimo censimento.
Art. 142
 Elenco collaudatori
All' articolo 36 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 è aggiunto il seguente comma:
<< Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell' elenco regionale dei collaudatori istituito ai sensi della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, sono iscritti d' ufficio nell' elenco regionale di cui al precedente articolo 35. >>.

TITOLO XV
 NORME FINANZIARIE
Art. 143
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 78, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1982, un limite di impegno di lire 1.100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2001.
L' onere di lire 3.300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.300 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984, di cui lire 1.100 milioni per ciascun esercizio.
Al predetto onere di lire 3.300 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 144
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 80, secondo comma, è autorizzata - a favore degli IACP - la spesa complessiva di lire 14.400 milioni, di cui lire 8.450 milioni per l' esercizio 1982 e lire 5.950 milioni per l' esercizio 1983.
La predetta spesa di lire 14.400 milioni fa carico al capitolo 8450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 14.400 milioni, di cui lire 8.450 milioni per l' esercizio 1982, e lire 5.950 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 14.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Per le finalità previste dal precedente articolo 80, secondo comma, è autorizzata - a favore delle cooperative edilizie - la spesa complessiva di lire 17.188 milioni, di cui lire 8.638 milioni per l' esercizio 1982, lire 8.000 milioni per l' esercizio 1983 e lire 550 milioni per l' esercizio 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, vengono istituiti al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XIII - i seguenti capitoli:
- Capitolo n. 8453 con la denominazione: << Fondo regionale per interventi nel settore dell' edilizia residenziale - quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e individuale - fondi statali >> e con lo stanziamento di lire 1.588 milioni per l' esercizio 1982;
- Capitolo n. 8454 con la denominazione: << Fondo regionale per interventi nel settore dell' edilizia residenziale - quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e individuale >> e con lo stanziamento di lire 15.600 milioni, di cui lire 7.050 milioni per l' esercizio 1982, lire 8.000 milioni per l' esercizio 1983 e lire 550 milioni per l' esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 17.188 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 1.148 milioni per l' esercizio 1982, iscritti sul citato capitolo 8453, istituito col precedente comma, mediante storno di pari importo dal capitolo 8321, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7 Rag. del 3 febbraio 1982;
- per lire 440 milioni per l' esercizio 1982, pure iscritti sul citato capitolo 8453 istituito col precedente comma, mediante accertamento dell' entrata di pari importo assegnata ai sensi dell' articolo 25 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, di cui al successivo articolo 147;
- per lire 3.550 milioni per l' esercizio 1982, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partite n. 2 e n. 4 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1981 e trasferite ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 10 rag. dell' 11 febbraio 1982;
- per lire 11.500 milioni, di cui lire 3.500 milioni per l' esercizio 1982 e lire 8.000 milioni per l' esercizio 1983, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per lire 300 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8451 del precitato stato di previsione;
- per le restanti lire 250 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8452 del medesimo stato di previsione.

Art. 145
 
I rientri delle anticipazioni di cui agli articoli 80, 81, 94 e 137 della presente legge, nonché di quelle concesse ai sensi della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, dovranno essere reimpiegati per le medesime finalità previste dai citati articoli 80 e 81.
I rientri delle anticipazioni erogate sul capitolo 8450 dello stato di previsione della spesa affluiranno al capitolo 903 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.
Per i rientri delle anticipazioni erogate sui capitoli n. 8453 e n. 8454, istituiti con il quinto comma del precedente articolo 144, sui capitoli 8396 e 8397, istituiti con il terzo e l' ottavo comma del successivo articolo 146, sul capitolo 8398, istituito con il terzo comma del successivo articolo 148, sul capitolo 8399, istituito con il terzo comma del successivo articolo 149 e sul capitolo 8455, istituito con il secondo comma del successivo articolo 153 nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo III - Categoria XVI - Rubrica n. 1 - il capitolo 917 con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse a favore dell' edilizia convenzionata ed agevolata >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni di cui lire 550 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984, cui si provvede, per complessive lire 600 milioni, di cui lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984, mediante storno di pari importo stanziato sul capitolo 904, del precitato stato di previsione e per complessive lire 500 milioni, di cui lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984, mediante storno di pari importo stanziato sul capitolo 905 del medesimo stato di previsione.
L' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione ai capitoli di spesa n. 8450 e n. 8454, indicati nel precedente articolo 144, e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi, delle somme costituenti rientri delle anticipazioni concesse ai sensi della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, e dei precedenti Titoli VI e X, e del precedente articolo 137, accertati sui precitati capitoli 903 e, rispettivamente, 917 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio 1982 e su quelli corrispondenti degli esercizi futuri.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme costituenti rientri delle anticipazioni concesse sui capitoli 8451 e 8452 del più volte citato stato di previsione della spesa, affluiranno, limitatamente all' esercizio 1982, e fino a concorrenza dell' importo di lire 300 milioni, al capitolo 904 e, rispettivamente, fino a concorrenza dell' importo di lire 250 milioni, al capitolo 905 dello stato di previsione dell' entrata, e, per quanto eccedenti detti importi, al capitolo 917 dello stato di previsione dell' entrata, istituito con il precedente terzo comma.
Art. 146
 
Per le finalità previste dai precedenti articoli 85 e 94 sono autorizzati, nell' esercizio 1982, un limite di impegno di lire 5.000 milioni e, nell' esercizio 1983, un limite di impegno di lire 3.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:
- esercizio 1982 - lire 5.000 milioni;
- esercizi dal 1983 al 2001 - lire 8.000 milioni;
- esercizio 2002 - lire 3.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8396 con la denominazione << Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia convenzionata >> e con lo stanziamento complessivo di lire 21.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.
Al predetto onere complessivo di lire 21.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Per le finalità previste dai precedenti articoli 85 e 94 è inoltre autorizzato, nell' esercizio 1982, un limite di impegno di lire 507 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 507 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2001.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8397 con la denominazione << Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia convenzionata (fondi statali) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.521 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.
Al predetto onere di lire 1.521 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 861 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, corrispondente alle annualità ivi iscritte per gli esercizi 1982, 1983 e 1984, dei limiti di impegno di lire 97 milioni e di lire 190 milioni, assegnati a fronte dell' articolo 68, lettere a) e b), della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- per lire 660 milioni, mediante accertamento dell' entrata di pari importo assegnata ai sensi dell' articolo 25 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629 convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, di cui al successivo articolo 147.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi ed agli stessi si farà fronte con gli stanziamenti che verranno annualmente assegnati per i medesimi esercizi ai sensi delle leggi indicate al comma precedente.
I limiti di impegno di lire 97 milioni e di lire 190 milioni, iscritti sul capitolo 8321 in corrispondenza dell' assegnazione disposta a fronte del citato articolo 68, lettere a) e b), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono revocati.
Art. 147
 
In relazione all' assegnazione disposta con l' articolo 25 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e in corrispondenza alla relativa utilizzazione disposta con il precedente articolo 144, sesto comma, ed il precedente articolo 146, nono comma, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito - al Titolo II - Categoria X - Rubrica n. 1 - il capitolo 640 con la denominazione: << Acquisizione di fondi per la realizzazione delle iniziative di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (articolo 25 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629 convertito la legge 15 febbraio 1980, n. 25) >> e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984, di cui lire 660 milioni per l' esercizio 1982 e lire 220 milioni per ciascun degli esercizi 1983 e 1984.
Art. 148
 
Per le finalità previste dai precedenti articoli 88 e 94 sono autorizzati, nell' esercizio 1982, un limite di impegno di lire 3.000 milioni e, nell' esercizio 1983, un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:
- esercizio 1982 lire 3.000 milioni;
- esercizi dal 1983 al 2001 lire 5.000 milioni;
- esercizio 2002 lire 2.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982 - 1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8398 con la denominazione << Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata >> e con lo stanziamento complessivo di lire 13.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.
Al predetto onere complessivo di lire 13.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 149
 
Per le finalità previste dai precedenti articoli 89 e 94 è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1982, un limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8399 con la denominazione: << Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia rurale >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.
Al predetto onere complessivo di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 150
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 99, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984, viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1983, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8365 con la denominazione: << Contributi una tantum agli IACP per l' acquisto di unità immobiliari ed il loro recupero, da destinare ad alloggi parcheggio in favore degli sfrattati >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 2.000 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 151
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 112, terzo comma, fanno carico al capitolo 3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 152
 
Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal precedente articolo 114, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, di cui lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
La predetta spesa di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 100 milioni, di cui lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 153
 
Gli stanziamenti da destinarsi agli interventi previsti al precedente articolo 137 verranno determinati, nell' esercizio 1982, con la legge di variazione del bilancio per l' esercizio medesimo.
A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XIII - il capitolo 8455 con la denominazione: << Anticipazioni a favore degli IACP, delle cooperative edilizie e delle imprese già ammesse a contributo statale o regionale >>.
Art. 154
 
Il primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 viene sostituito con il seguente:
<< Le quote degli stanziamenti comunque affluiti al Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell' edilizia abitativa vengono trasferite - in deroga al secondo comma del precedente articolo 6 - per le stesse finalità nella competenza degli esercizi successivi. >>.

Art. 155
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.