LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1982, n. 74

Concessione di garanzie fidejussorie regionali sui mutui e sulle anticipazioni che verranno assunte dagli Enti teatrali del Friuli - Venezia Giulia e disciplina sulle modalità di concessione delle fidejussioni regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/09/1982
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995
CAPO I
 Interventi fidejussori a favore degli enti teatrali
Art. 1
 
La Regione concede le garanzie fidejussorie sui mutui che gli Enti teatrali, di cui all' art. 1 della legge regionale 2 settembre 1981 n. 58, assumeranno con i propri tesorieri, ovvero in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari.
La Regione concede altresì la propria garanzia fidejussoria per le anticipazioni che gli Enti teatrali di cui il primo comma del presente articolo assumeranno con i propri tesorieri o con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari, per il pagamento delle spese di gestione inerenti i compiti istituzionali degli Enti stessi.
I mutui e le anticipazioni ammessi alle garanzie regionali previste dalla presente legge non devono superare complessivamente per tutti gli Enti l' importo di lire otto miliardi.
Art. 2
 
La concessione delle garanzie di cui al precedente articolo è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo o dell' anticipazione e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria garanzia e dall' atto di adesione dell' Istituto mutuante.
Art. 3
 
In relazione alla garanzia concessa, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell' Ente mutuatario, sulla somma di spettanza di questo ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate relative alla restituzione del prestito.
Art. 4
 
Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 1 faranno carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.
Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede come segue:
- per lire 100 milioni relative all' esercizio 1982 mediante storno di pari importo dal capitolo 6701 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 10 rag. dell' 11 febbraio 1982;
- per le restanti lire 200 milioni con la maggior entrata prevista sul capitolo 802 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni, suddivise in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

CAPO II
 Carattere e modalità per il rilascio
delle garanzie regionali
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995