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Legge regionale 30 agosto 1982, n. 69

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1982 - 1984 ed al bilancio per l' esercizio 1982 (Primo provvedimento) e parziale utilizzo dell' avanzo finanziario 1981.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1982
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
 
Negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
 
Alla copertura della somma di lire 19.373.000.000 relativa alla differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> di cui al precedente articolo 2, si provvede, per lire 7.373.000.000, con le variazioni in aumento previste dalla tabella << A >>, di cui al precedente articolo 1, e per la restante somma di lire 12.000.000.000 mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della LR 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982.
Art. 5
 
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2 della LR 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 7615 dello stato di previsione della spesa viene tolto dall' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 ed al bilancio per l' esercizio 1982.
Art. 6
 
Il capitolo 7868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene trasferito dalla Categoria XI alla Categoria IX.
Art. 7
 
Le variazioni relative ai capitoli 257, 259, 260, 301, 314, 451, 503, 511, 513, 910, 912, 913, 950, 951, 2101, 2312, 2504, 2800, 2895, 3053, 3328, 3504, 3507, 3510, 3514, 3515, 3517, 3652, 3653, 5559, 5584, 6701, 7131, 7164, 7235, 7239, 7240, 7272, 7327, 8057, 8078, 8081 dello stato di previsione della spesa, disposte col precedente articolo 2, sono conseguentemente apportate anche nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 ed al bilancio per l' esercizio 1982.
Art. 8
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 vengono istituiti i capitoli 564, 565 e 566 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 9
 
Le annualità del limite di impegno di lire 442 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 37 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto sui capitoli 597 dello stato di previsione dell' entrata e 8359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, vengono ridotte da 17 a 15.
Art. 10
 
Le annualità successive al 1984 del limite di impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 503 dello stato di previsione dell' entrata e 7265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, verranno ridotte di lire 257 milioni per gli esercizi finanziari 1985 e 1986, corrispondentemente a quanto disposto per gli esercizi finanziari 1982-1984 con la tabella << C >>, allegata alla presente legge.
Art. 11
 
Le annualità successive al 1984 del limite di impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, lettera c) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 504 dello stato di previsione dell' entrata e 7264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, verranno aumentate dell' importo di lire 257 milioni per gli esercizi finanziari 1985 e 1986, corrispondentemente a quanto disposto per gli esercizi finanziari 1982-1984 con la tabella << C >>, allegata alla presente legge.
Art. 12
 
Per l' iscrizione in bilancio delle somme previste a titolo di rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli Accordi di Osimo tra l' Italia e la Jugoslavia, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 3, Sezione V - la Partita n. 56 con la denominazione: << Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all' articolo 4 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, ed all' articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101, nonché per l' attuazione delle finalità della legge 14 marzo 1977, n. 73, con particolare riguardo a quelle di cui ai decreti delegati nn. 100, 101, 705 e 714 del 1978 >> e con lo stanziamento di lire 115 miliardi per l' esercizio 1982, cui si provvede, per lire 39 miliardi, mediante storno di pari importo dal capitolo 7705 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' articolo 11, VIII comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 4/Rag. del 1 febbraio 1982, e per le restanti lire 76 miliardi con la maggior entrata prevista al comma successivo.
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 593 con la denominazione: << Assegnazioni dello Stato per il rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli Accordi di Osimo tra l' Italia e la Jugoslavia >> e con lo stanziamento di lire 76 miliardi per l' esercizio 1982.
Art. 13
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.