LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO I
 OPERE DI PREVENZIONE E PRONTO SOCCORSO
PER CALAMITÀ NATURALI E INTERVENTI PER
CALAMITÀ PUBBLICHE DI CARATTERE
IGIENICO - SANITARIO
CAPO I
 Opere di prevenzione e pronto soccorso
per calamità naturali
Art. 1
 Disposizione generale
Salva la competenza statale nelle materie elencate all' articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, così come sostituito dall' articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, le opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità naturali da eseguirsi a cura e spese dell' Amministrazione regionale sono disciplinate dal presente Titolo, Capo I.
Ai fini della presente legge, salvo quanto disposto dal settimo comma del successivo articolo 2, si intende per calamità naturale l' insorgere di situazioni causate da agenti naturali che comportino grave danno o pericolo di grave danno all' incolumità delle persone e/o ai beni, e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.
Art. 2
 Lavori di pronto soccorso
L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a propria cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali.
In particolare tali lavori possono, tra l' altro, riguardare:
a) puntellamenti, demolizioni, sgomberi, consolidamento di pendici ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità;
b) ripristini provvisori di opere ed impianti pubblici di preminente rilevanza per la ripresa delle attività economiche;
c) ripristini provvisori del traffico (collegamenti stradali ed altre vie di comunicazione);
d) ripristini provvisori di acquedotti e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell' igiene pubblica;
e) apprestamento di ricoveri per le persone rimaste senza tetto.

Tali interventi, sempreché ne sia comunque garantita la tempestività, possono assumere il carattere della definitività.
Qualora i lavori di cui al primo comma si riferiscano a opere rientranti nelle competenze istituzionali degli enti locali o di altri enti pubblici, l' esecuzione degli stessi a spese e cura dell' Amministrazione regionale, dovrà essere oggetto di motivata speciale richiesta, nonché formale atto di delega da parte dell' ente interessato.
In caso di lavori di assoluta urgenza, la delega potrà essere conferita anche in corso di esecuzione degli stessi.
Resta ferma in ogni caso, nelle ipotesi considerate ai commi precedenti, la titolarità dell' opera in capo all' ente delegante anche ai fini di promuovere eventuali procedimenti espropriativi.
Ai fini del presente articolo sono assimilate alle calamità naturali, le calamità causate da fatti umani, salvo in ogni caso il diritto di regresso o di rivalsa per le spese sostenute, nei confronti dei soggetti responsabili.
Art. 3
 Disposizioni procedimentali per interventi
di pronto soccorso
Quando su segnalazione dell' autorità comunale o autonomamente, la Direzione regionale dei lavori pubblici venga a conoscenza dell' essersi verificate situazioni suscettibili di essere qualificate come calamità naturali ai sensi del precedente articolo 1, tempestivamente la stessa provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di apposito verbale di sopralluogo.
Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, l' Assessore regionale ai lavori pubblici dichiara la sussistenza della calamità naturale; contestualmente decide gli interventi di pronto soccorso di cui l' Amministrazione regionale, ai sensi del precedente articolo 2, assume il compito esecutivo e l' onere finanziario.
La decisione di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
L' esecuzione degli interventi avviene in economia nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l' Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per l' esecuzione dei lavori stessi o per la sola fornitura e posa in opera di materiali e la fornitura di mezzi tecnici e mano d' opera.
L' esecuzione degli interventi suindicati, compresa l' eventuale stipulazione degli accordi con le imprese, ha luogo a cura del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio. Nel caso in cui i lavori interessino territori di più Direzioni provinciali l' esecuzione degli interventi sarà curata dal Direttore provinciale designato dal Direttore regionale dei lavori pubblici.
I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale dei lavori pubblici.
I contratti e gli accordi stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.
Qualora gli interventi di pronto soccorso conseguenti a calamità naturale, accertata e dichiarata ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, riguardino opere di sistemazione idraulico - forestale, gli stessi sono decisi dall' Assessore regionale competente e la loro esecuzione è curata dal Direttore regionale competente, al quale spetta, altresì, l' approvazione dei relativi progetti ovvero delle perizie sommarie di spesa.
Art. 4
 Opere di prevenzione di calamità naturali
Quando nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 5, vengano accertate delle situazioni tali da far ritenere:
a) altamente probabile il verificarsi, in tempi brevi, di una calamità naturale ovvero, b) di rilevante probabilità il verificarsi di un tale evento, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire a propria cura e spese i lavori e le opere, anche a carattere definitivo, idonee a prevenire tali eventualità.

Nei confronti degli interventi predetti trovano applicazione le disposizioni contenute al precedente articolo 2, quarto e sesto comma.
Per gli interventi relativi all' ipotesi della lettera a) del primo comma, trova applicazione, altresì, quanto disposto dal quinto comma dello stesso articolo 2.
Le opere di sistemazione idraulico - forestale per la prevenzione di calamità naturali sono disciplinate dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.
Art. 5
 Disposizioni procedimentali per interventi
di prevenzione
Quando da parte dell' autorità comunale o da altra fonte, alla Direzione regionale dei lavori pubblici venga segnalata la possibile sussistenza delle situazioni naturali di cui al precedente articolo 4, la stessa tempestivamente provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di un apposito verbale di sopralluogo.
Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, nonché degli ulteriori rilievi, studi e perizie che si rendessero necessari l' Assessore regionale ai lavori pubblici, accertata l' effettiva sussistenza delle condizioni sopra menzionate, decide gli interventi di prevenzione, di cui l' Amministrazione regionale si assume il compito esecutivo e l' onere finanziario.
La decisione di cui al comma precedente comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Per l' esecuzione degli interventi relativi all' ipotesi di cui al primo comma, lettera a), del precedente articolo 4, trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 3, quarto, quinto, sesto e settimo comma.
Per l' esecuzione degli interventi di prevenzione relativi all' ipotesi di cui al primo comma, lettera b), del precedente articolo 4, si applicano i disposti degli articoli 26 e 27 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Il Direttore regionale dei lavori pubblici può, per casi o esigenze particolari, disporre che gli interventi di cui sopra vengano eseguiti dal competente servizio tecnico della Direzione regionale dei lavori pubblici, che esercita in tal caso anche ogni funzione già di competenza di altri uffici.
Art. 6
 Benefici contributivi
In alternativa agli interventi diretti contemplati al precedente articolo 4, per le ipotesi di cui al primo comma, lettera b), del medesimo articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed alle Province, o loro Consorzi e alle Comunità montane, contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per l' esecuzione di opere di prevenzione di calamità naturali di competenza di detti enti.
Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente comma, i progetti esecutivi delle opere dovranno acquisire - una volta riconosciuta, nei modi indicati all' articolo 5, secondo comma, la sussistenza delle condizioni naturali ivi previste - il parere del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, qualora il progetto preveda una spesa non eccedente l' importo di 500 milioni, e del Comitato tecnico regionale, qualora il progetto preveda una spesa eccedente l' importo predetto.
Art. 7
 Prestazioni peritali
Per gli accertamenti di cui al secondo comma del precedente articolo 5, l' Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a commissionare a soggetti pubblici o privati consulenze e perizie di carattere tecnico.
Qualora nell' opera peritale prevalgano prestazioni che richiedano un' organizzazione di mezzi e strumenti, per l' esecuzione degli interventi trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 5.
CAPO II
 Interventi per calamità pubbliche di carattere
igienico - sanitario
Art. 8
 Disposizione generale
Ai fini del presente Capo si considerano calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario l' insorgere di situazioni causate da agenti e/o attività umane, ivi compresi gli inquinamenti, che comportino grave danno o pericolo di grave danno all' incolumità delle persone o degli animali sotto l' aspetto igienico - sanitario, e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.
Art. 9
 Disposizioni procedimentali per interventi
di carattere igienico - sanitario
L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, derivanti dalle calamità di cui al precedente articolo 8.
Qualora i lavori riguardino le istituzionali competenze di altri enti pubblici, trova applicazione il disposto dell' articolo 2, quarto e sesto comma.
Per le calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario causate da agenti e/o attività umane resta salvo in ogni caso il diritto di regresso o di rivalsa per le spese sostenute, nei confronti dei soggetti responsabili.
Per le forme e modi dell' accertamento dei presupposti dell' intervento, nonché dell' esecuzione dello stesso trova applicazione la disciplina prevista al precedente articolo 3.
Art. 10
 Benefici contributivi per attrezzature
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi in conto capitale fino ad un massimo di lire 20 milioni e, comunque, fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile per sopperire agli oneri relativi all' acquisto o noleggio di materiali o mezzi usati nell' attività rivolta a fronteggiare le esigenze di carattere urgente ed inderogabile, derivanti dal verificarsi di una calamità di carattere igienico - sanitario, così come definita al precedente articolo 9.
CAPO III
 Abrogazione di precedente normativa e disciplina dei
procedimenti pendenti
Art. 11
 Abrogazione di norme regionali
Sono abrogate le leggi regionali 6 luglio 1966, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, e rispettivamente la legge regionale 18 novembre 1976, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12
 Disposizione transitoria
Gli interventi alla data di entrata in vigore della presente legge già assentiti ai sensi della normativa che si viene ad abrogare in forza del precedente articolo 11, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Per il perfezionamento degli interventi suindicati continuano ad applicarsi le norme surrichiamate.
TITOLO II
 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA RIPARAZIONE
DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DA
CALAMITÀ NATURALI O DA ECCEZIONALI
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
CAPO I
 
Art. 13
 Disposizione generale
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e di edifici privati, destinati ad uso abitativo, ad eccezione di quelli rurali, ovvero ad attività produttive, i quali risultino danneggiati a causa del verificarsi di una calamità naturale od eventi alla stessa assimilati ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo 2, o di una eccezionale avversità atmosferica.
Ai fini del presente Titolo si considerano eccezionali avversità atmosferiche, quegli eventi atmosferici di carattere straordinario che abbiano prodotto ingenti danni agli insediamenti civili.
Altresì, ai fini del presente Titolo, si considerano attività produttive quelle industriali, commerciali, artigiane, turistiche.
Art. 14
 Dichiarazione degli eventi calamitosi e delimitazione
delle aree
Quando da parte dell' autorità comunale o da altra fonte, alla Direzione regionale dei lavori pubblici venga segnalato l' essersi verificata una situazione di ingenti danni agli insediamenti civili, di cui al precedente articolo 13, causati da una eccezionale avversità atmosferica, la stessa provvede ad inviare nelle località interessate un proprio tecnico per la redazione di apposito verbale di sopralluogo.
Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara con decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, l' eccezionalità dell' avversità atmosferica e nel contempo provvede alla delimitazione dell' ambito territoriale in cui si sono verificati gli effetti dannosi.
Nell' ipotesi in cui gli eventi dannosi siano conseguenza del verificarsi di una calamità naturale, accertata e dichiarata nelle forme di cui al precedente articolo 3, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, provvederà alla sola delimitazione dell' ambito territoriale in cui si sono verificati gli effetti dannosi considerati dal presente Titolo.
Art. 15
 Limiti di ammissibilità degli interventi
Gli interventi per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati per le cause considerate al presente Titolo sono ammissibili, sempreché i danni verificati ed accertati superino le seguenti entità:
a) edifici pubblici: lire 2 milioni;
b) edifici di uso pubblico: lire 2 milioni;
c) edifici di civile abitazione, ad eccezione di quelli rurali: lire 2 milioni;
d) edifici destinati ad attività produttive: lire 3 milioni.

Gli interventi regionali vengono concessi in misura non superiore all' 80% della spesa riconosciuta ammissibile, da calcolarsi con la deduzione degli importi di cui al comma precedente e, comunque, entro i seguenti limiti massimi:
a) edifici pubblici: lire 50 milioni;
b) edifici di uso pubblico: lire 40 milioni;
c) edifici di civile abitazione, ad eccezione di quelli rurali: lire 18 milioni;
d) edifici destinati ad attività produttive: lire 18 milioni.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, assunta su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, possono venire aggiornati, in dipendenza delle variazioni dell' indice del costo della vita secondo le rilevazioni dell' ISTAT, gli importi indicati nei precedenti commi.
Art. 16
 Disposizioni procedimentali per il ripristino e la riparazione
degli edifici danneggiati
Le richieste di benefici contemplati al precedente articolo 13, dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla data della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al precedente articolo 14, secondo e terzo comma, e dovranno indicare:
a) l' ammontare del danno desunto da una perizia, qualora i soggetti proprietari non abbiano provveduto al ripristino o alla riparazione degli edifici;
b) i documenti giustificativi della spesa sostenuta, qualora i proprietari abbiano già provveduto al ripristino o alla riparazione degli edifici danneggiati.

Le Direzioni provinciali dei lavori pubblici procedono all' accertamento della regolarità e della congruità delle richieste.
All' atto della richiesta dovrà inoltre essere allegata una dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà dell' immobile danneggiato.
In caso di comproprietà la richiesta dei benefici contemplati dal presente Titolo dovrà essere sottoscritta dalla totalità dei comproprietari.
La concessione dei benefici è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione con cui i richiedenti attestano di non aver fruito, né di poter fruire di alcun risarcimento del danno sofferto da parte di impresa autorizzata all' esercizio delle assicurazioni.
Art. 17
 Modalità di concessione ed erogazione dei contributi
I benefici di cui al presente Titolo, sono concessi ed erogati dal Sindaco del Comune ove si è verificato l' evento dannoso.
L' erogazione dei contributi ha luogo:
1) in misura del 50% dell' importo concesso, dopo l' inizio dei lavori, accertato sulla base di una dichiarazione dell' interessato;
2) per la parte residua, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

Per le finalità suindicate l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e d' importo.
Art. 18
 Limiti di cumulo
I benefici di cui al presente Titolo sono cumulabili con altri interventi per le medesime finalità, fino all' 80% della spesa ammissibile.
TITOLO III
 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELL' EFFICIENZA
PRODUTTIVA DELLE AZIENDE DANNEGGIATE
DA CALAMITÀ NATURALI O DA ECCEZIONALI
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
CAPO I
 Interventi per il ripristino dell' efficienza produttiva delle
aziende industriali, commerciali, artigianali e turistiche
Art. 19
 Dichiarazione degli eventi calamitosi e delimitazione
delle aree
In favore delle imprese singole od associate dei settori dell' industria, del commercio, dell' artigianato e del turismo, anche se aventi sede legale fuori del territorio regionale, che per effetto del verificarsi di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, accertate e dichiarate ai sensi dei precedenti articoli 3 e 14, abbiano subito danni, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire per il ripristino della efficienza produttiva delle stesse nelle forme e nei modi indicati al presente Capo.
Art. 20
 Interventi annui costanti
A favore delle imprese indicate all' articolo 19, le quali abbiano contratto con gli Istituti o Aziende di credito a ciò autorizzati mutui a medio termine per la riparazione o rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte andate perdute a causa dei medesimi eventi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con versamento diretto agli Enti mutuanti a detrazione della rata di ammortamento, per un periodo non eccedente la durata del mutuo e comunque per non oltre un decennio, contributi annui costanti nella seguente misura:
a) 8% del valore del capitale mutuato quando lo stesso sia di importo inferiore a lire 10 milioni;
b) fino alla percentuale del 7% del suddetto valore, quando il capitale mutuato sia superiore all' importo di lire 10 milioni e comunque entro il limite massimo di lire 200 milioni.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, possono venire aggiornati, in dipendenza della variazione dell' indice del costo della vita secondo le rilevazioni dell' ISTAT gli importi indicati nel precedente comma.
Art. 21
 Disposizioni procedimentali per interventi di ripristino
dell' efficienza produttiva
Le richieste dei benefici contemplati dall' articolo 20 del presente Capo dovranno pervenire alla Direzione regionale competente in materia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 14, secondo e terzo comma.
Le domande debbono essere corredate:
a) dall' elenco descrittivo dei beni, dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati o distrutti, nonché delle scorte andate perdute, con la specificazione delle relative quantità, dei valori unitari e complessivi;
b) dal preventivo di spesa per il ripristino e dall' indicazione dell' importo di mutuo che si intende contrarre;
c) da un certificato, rilasciato dall' Autorità competente, attestante l' attività esercitata;
d) da un' attestazione del Sindaco del Comune in cui si è verificato l' evento calamitoso circa l' inclusione dell' impresa nell' area della zona delimitata con il decreto di cui al primo comma;
e) da ogni altro documento utile a comprovare i danni subiti e a giustificare l' intervento richiesto.

Al rilevamento e alla valutazione dei danni subiti dalle singole aziende e ad ogni altro accertamento istruttorio sulla congruità delle richieste provvede la Direzione regionale competente con propri tecnici, o avvalendosi eventualmente dell' apporto collaborativo delle Camere di commercio e dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato.
Art. 22
 Concessione ed erogazione degli interventi
Spetta alla Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti in materia, deliberare in ordine all' ammissione delle richieste presentate a fruire dei benefici previsti dal precedente articolo 20.
In tale deliberazione dovranno essere posti a pena di decadenza dei termini massimi per la contrazione del mutuo.
Dell' ammissione del beneficio è data successiva comunicazione agli interessati.
I provvedimenti di concessione e di erogazione dei benefici spettano al Direttore regionale competente in materia ed avvengono in seguito alla presentazione di copia del contratto di muto e della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
Art. 23
 Cumulabilità dei contributi
Gli interventi previsti dal precedente articolo 20 non sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi statali o regionali per le medesime finalità.
CAPO II
 Interventi per il ripristino dell' efficenza produttiva
delle aziende agricole
Art. 24
 Disposizione transitoria
Per gli interventi relativi alla prevenzione delle calamità nel settore agricolo ed al ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende agricole e delle opere pubbliche di bonifica e delle opere di miglioramento fondiario di interesse collettivo valgono le norme attualmente vigenti nell' attesa di un loro adeguamento conseguente all' entrata in vigore della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
TITOLO IV
 INTERVENTI STRAORDINARI PER LE AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE DEI GIORNI 21 AGOSTO
1981 E 11 E 12 GIUGNO 1982
Art. 25
 
Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche dei giorni 21 agosto 1981 e 11 e 12 giugno 1982 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e di edifici privati, destinati ad uso abitativo, ad eccezione di quelli rurali, ovvero ad attività produttive, come definite dal precedente articolo 13.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad intervenire per il ripristino dell' efficenza produttiva delle aziende industriali, commerciali, artigianali e turistiche, per i danni provocati dalle avversità atmosferiche di cui al precedente comma.
Per la dichiarazione dell' eccezionalità dell' evento atmosferico e per la delimitazione dell' ambito territoriale in cui si sono verificati gli eventi dannosi, si applicano le procedure del precedente articolo 14.
Art. 26
 
Gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo sono ammessi entro i limiti fissati dall' articolo 15 della presente legge.
Le richieste dei benefici dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dei decreti di delimitazione di cui al precedente articolo 14, con allegata una dichiarazione dell' Ufficio Tecnico comunale per le precise indicazioni circa i danni arrecati, ovvero, in caso di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, da una dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i danni per i quali si richiede il beneficio sono stati prodotti dalle avversità atmosferiche di cui al precedente articolo.
Per quanto riguarda le norme procedimentali per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi ed i limiti di cumulo, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.
Le richieste dei benefici relativi agli interventi di cui al secondo comma del precedente articolo dovranno pervenire alla Direzione regionale competente per materia entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto di delimitazione di cui al precitato articolo 14.
Gli interventi di cui al precedente comma sono ammessi nei limiti e con le modalità indicate al precedente Titolo III.
TITOLO V
 RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE
13 DICEMBRE 1979, N. 71, E DISPOSIZIONI FINALI
E FINANZIARIE
Art. 27
 
Per le finalità dell' articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 71, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 86.000.000 per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI, il Capitolo 8363 con la denominazione: << Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici privati destinati ad uso abitativo, nonché di edifici pubblici, di uso pubblico e di culto >>.
Al predetto onere di lire 86.000.000 si fa fronte mediante storno di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981, e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 6 del 3 febbraio 1982 - dal capitolo 8208 del precitato stato di previsione.
Art. 28
 
Per le finalità previste dai precedenti articoli 2, 4, 7 e 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1200 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - viene istituito il capitolo 8224 con la denominazione: << Spese per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinato da calamità naturali e da calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario nonché per lavori ed opere di prevenzione di calamità naturali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8208 del precitato stato di previsione.
Art. 29
 
Per gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 3, ultimo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX viene istituito << per memoria >> il capitolo 8848 con la denominazione << Spese per interventi di pronto soccorso conseguenti a calamità naturale riguardanti opere di sistemazione idraulico - forestale >>.
Art. 30
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - viene istituito il capitolo 8391 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a Comuni, Provincie, o loro Consorzi, ed alle Comunità montane per l' esecuzione di opere di prevenzione di calamità naturali >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1982, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.
Art. 31
 
Per gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 10, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - viene istituito << per memoria >> il capitolo 8392 con la denominazione: << Contributi in conto capitale ai Comuni per sopperire agli oneri relativi all' acquisto o noleggio di materiali o mezzi usati nell' attività rivolta a fronteggiare le esigenze di carattere urgente ed inderogabile, derivanti da calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario >>.
Art. 32
 
Per gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 13, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8393 con la denominazione: << Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico, e privati, destinati ad uso abitativo ovvero ad attività produttive, che risultino danneggiati a causa del verificarsi di una calamità naturale o di una eccezionale avversità atmosferica >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1982, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.
Art. 33
 
Il limite di impegno di lire 50 milioni autorizzato con l' articolo 5, quarto comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 48 viene revocato a decorrere dall' esercizio 1982.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1989, vengono revocate.
Per le finalità previste dal precedente articolo 20 sono autorizzati, nell' esercizio 1982, un limite di impegno di lire 100 milioni per il settore dell' industria e dell' artigianato, un limite di impegno di lire 45 milioni per il settore del commercio e un limite di impegno di lire 5 milioni per il settore del turismo.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
- per il settore dell' industria e dell' artigianato, di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1991;
- per il settore del commercio, di lire 45 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1991;
- per il settore del turismo, di lire 5 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 vengono istituiti al Titolo II - Sezione IV - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7867 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nei settori dell' industria e dell' artigianato per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte perdute >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984;
- alla Rubrica n. 2 - Direzione del commercio - il capitolo 6352 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del commercio per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte perdute >> e con lo stanziamento complessivo di lire 135 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984;
- alla Rubrica n. 11 - il capitolo 8634 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del turismo per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte perdute >> e con lo stanziamento complessivo di lire 15 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.

All' onere complessivo di lire 450 milioni di cui ai commi precedenti si provvede come segue: per lire 300 milioni - per il settore dell' industria e dell' artigianato - mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 50 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), e per lire 150 milioni - per i settori del turismo e del commercio - mediante storno - in relazione al disposto di cui al precedente secondo comma - di pari importo dal capitolo 5206 del medesimo stato di previsione.
Le annualità relative ai predetti limiti di impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1991, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 34
 
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 8224, 8848, 8391, 8392, 8393, istituiti rispettivamente con gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 ed al bilancio per l' esercizio 1982.
Art. 35
 Disposizioni finanziarie per le opere pubbliche di bonifica
montana e di sistemazione idraulico - forestale
Per le spese sostenute al fine di eseguire, ai sensi delle vigenti norme regionali, lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico - forestale danneggiate o distrutte da calamità naturali, l' Amministrazione regionale può inoltrare richiesta di rimborso sui finanziamenti previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.