LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1982, n. 66

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 25/65 e successive modifiche ed integrazioni concernente: contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1982
Materia:
220.01 - Industria

Art. 1
 
L' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965 n. 25, così come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1974, n. 44, è così sostituito:
<< Art. 1
 
Al fine di promuovere lo sviluppo industriale del Friuli - Venezia Giulia, in armonia con le linee del Piano regionale di sviluppo ed in particolare di concorrere all' obiettivo del riequilibrio economico delle aree deboli nelle zone extraterremotate, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per un periodo non superiore ai 10 anni, sugli interessi dei mutui a medio termine destinati alle realizzazioni indicate nell' articolo seguente.
Il contributo in conto interessi semestrale posticipato sulle operazioni che verranno stipulate dagli Istituti di credito e dagli Enti a ciò autorizzati a tasso corrente di mercato, anche variabile, è concesso alle imprese con decorrenza dalla data di stipula del contratto ed in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso di riferimento, determinato ai sensi dell' art. 20 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula stessa e la rata calcolata al 60 per cento del medesimo tasso di riferimento.
Per le imprese operanti nelle zone extraterremotate detto contributo viene concesso in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso di riferimento, determinato ai sensi dell' art. 20 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula del contratto e la rata calcolata al 40 per cento del medesimo tasso di riferimento.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria e all' artigianato, sentito il Comitato consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, stabilisce i criteri preferenziali per l' utilizzo dei contributi previsti nei commi precedenti anche in rapporto ai concorrenti provvedimenti legislativi operanti nella regione in tema di incentivazione industriale. >>.

Art. 4
 
L' articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, così come integrato dall' articolo unico della legge regionale 18 dicembre 1969, n. 39, è così sostituito:
<< Art. 4
 
Le domande di contributo devono essere presentate per il tramite degli Istituti di credito e degli Enti finanziatori, unitamente ad una relazione illustrativa tecnico - finanziaria dell' iniziativa e ad un estratto della delibera di concessione del finanziamento, alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, che provvede all' istruttoria della pratica.
La relazione di cui al precedente comma dovrà illustrare, in particolare, la posizione dell' azienda sul mercato, i riflessi occupazionali e l' andamento evolutivo economico - finanziario dell' azienda in relazione all' iniziativa.
I contributi sono concessi con decreto del Direttore regionale dell' industria e dell' artigianato sentito il Comitato consultivo di cui al successivo articolo 7 e saranno direttamente versati all' Ente mutuante. >>.

Art. 5
 
Le nuove disposizioni di cui all' art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano nei confronti delle imprese sulle cui domande di contributo il Comitato tecnico - consultivo per i finanziamenti alle imprese industriali ha espresso parere favorevole prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono autorizzati nell' esercizio 1982 un limite di impegno di lire 1.000 milioni, nell' esercizio 1983 un limite di impegno di lire 2.000 milioni e, nell' esercizio 1984 un limite di impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:
- esercizio 1982 lire 1.000 milioni;
- esercizio 1983 lire 3.000 milioni;
- esercizi dal 1984 al 1991 lire 4.000 milioni;
- esercizio 1992 lire 3.000 milioni;
- esercizio 1993 lire 1.000 milioni.

L' onere di lire 8.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984 fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 8.000 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984.
Al predetto onere di lire 8.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 27 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la quota di lire 1.000 milioni relativa all' esercizio 1982 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' art. 7, secondo comma della LR 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 10/Rag. dell' 11 febbraio 1982.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.