Art. 6
Per le finalità previste dalla
legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono autorizzati nell' esercizio 1982 un limite di impegno di lire 1.000 milioni, nell' esercizio 1983 un limite di impegno di lire 2.000 milioni e, nell' esercizio 1984 un limite di impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:
- esercizio 1982 lire 1.000 milioni;
- esercizio 1983 lire 3.000 milioni;
- esercizi dal 1984 al 1991 lire 4.000 milioni;
- esercizio 1992 lire 3.000 milioni;
- esercizio 1993 lire 1.000 milioni.
L' onere di lire 8.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984 fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 8.000 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984.
Al predetto onere di lire 8.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 27 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la quota di lire 1.000 milioni relativa all' esercizio 1982 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' art. 7, secondo comma della LR 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 10/Rag. dell' 11 febbraio 1982.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.