LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 61

Interventi straordinari a favore dell' edilizia universitaria e di altri enti operanti nel settore dell' istruzione superiore e della ricerca scientifica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982 e 1983 a concedere sovvenzioni straordinarie a favore dei sottoelencati Enti per l' importo complessivo a fianco di ciascuno indicato, al fine di concorrere al potenziamento delle loro strutture edilizie e della loro dotazione di arredi ed attrezzature anche scientifiche:
-Università degli studi di TriesteL. 925 milioni
-Consorzio per la costruzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di UdineL. 725 milioni
-Centro Internazionale di scienze meccaniche di UdineL. 450 milioni


Art. 2
 
La spesa ammessa a contributo, oltre alle voci di cui all' articolo 1, può comprendere il costo per l' acquisizione delle relative aree, gli oneri relativi all' IVA, nonché una quota non superiore all' 8% della spesa complessiva per spese generali e di collaudo.
Art. 3
 
Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, di cui lire 900 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.200 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IX - il capitolo n. 8089 con la denominazione << Interventi straordinari a favore dell' edilizia universitaria e di altri Enti operanti nel settore dell' istruzione superiore e della ricerca scientifica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 900 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.200 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 2.100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 8 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.