LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 gennaio 1982, n. 6

Provvedimenti per favorire l' apertura, il miglioramento e la manutenzione di strade e piste forestali, nonché per la riconversione boschiva.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1982
Materia:
210.02 - Foreste
430.02 - Viabilità

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546, ad erogare contributi, sovvenzioni e concorsi sulle spese che le Province, le Comunità montane, i comuni e loro Consorzi, gli Enti pubblici, le Cooperative ed i privati coltivatori, proprietari o conduttori singoli od associati, abbiano sostenuto per l' apertura, il miglioramento, la manutenzione di strade e piste forestali aventi lo scopo di migliorare il rendimento qualitativo e quantitativo delle produzioni boschive.
I benefici di cui al precedente comma possono altresì essere concessi ai medesimi destinatari per le spese sostenute nella riconversione delle specie legnose al fine del miglioramento qualitativo e quantitativo dei boschi di rispettiva pertinenza.
Art. 2
 
La misura del contributo di cui all' articolo precedente è determinata nei limiti seguenti:
a) sino al 98% nei confronti delle Province, Comunità montane, Comuni e loro Consorzi, Enti pubblici;
b) sino al 90% nei confronti di Cooperative e di privati coltivatori, comunque associati al fine di attuare in forma collettiva la coltivazione, il taglio e la commercializzazione della produzione boschiva;
c) sino al 75% nei confronti dei privati coltivatori, proprietari o conduttori.

Art. 3
 
Le domande di contributo, corredate, ove del caso, dalla deliberazione dell' ente che autorizza l' iniziativa e da una relazione tecnico finanziaria sulle finalità, l' utilità e l' importo delle iniziative stesse, debbono pervenire agli Ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio, entro il 31 marzo 1982.
L' ammissione al contributo ed il riparto dei relativi fondi avverrà con delibera della Giunta regionale.
Per la liquidazione del contributo, i beneficiari provvederanno a fornire adeguata documentazione delle spese comunque sostenute.
Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste provvederanno, mediante proprio personale, a valutare la congruità delle spese e la regolare esecuzione dei lavori ammessi a contributo.
Art. 4
 
Sono comunque ammessi ai benefici previsti dalla presente legge le iniziative avviate in data non anteriore al 1 gennaio 1981.
Art. 5
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l' esercizio 1981, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria XI - il capitolo 8921 con la denominazione << Contributi, sovvenzioni e concorsi sulle spese per favorire l' apertura, il miglioramento e la manutenzione di strade e piste forestali, nonché per la riconversione boschiva, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546 >> e con lo stanziamento di lire 5.500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 5.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981, e precisamente:
- per lire 2.500 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 18 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;
- per le restanti lire 3.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 74 del sopraspecificato elenco n. 5, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 con DAF n. 3/RAG. del 18 febbraio 1981.

Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.