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Indice:
L.R. n. 59/1982
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
23 agosto 1982
, n.
59
Contributi in conto capitale per l' acquisto di macchine d' emissione di tessere e biglietti per l' accesso agli impianti a fune per lo svolgimento delle attività turistiche.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24/08/1982, N. 078
Data di entrata in vigore:
08/09/1982
Materia:
230.02
-
Turismo ed industria alberghiera
430.05
-
Trasporti a fune
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
L' Amministrazione regionale - al fine di rendere più razionale l' utilizzazione degli impianti a fune per lo svolgimento delle attività turistiche - è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a enti pubblici e privati operatori, per concorrere all' acquisto ed all' installazione di macchine di emissione e di controllo numerico di tessere e di biglietti per l' accesso agli impianti stessi.
Art. 2
I contributi indicati al precedente articolo 1 vanno concessi ai proprietari o ai titolari della concessione per l' esercizio degli impianti a fune, purché tra loro convenzionati per l' organizzazione unitaria dell' emissione e del controllo numerico di tessere e di biglietti per l' accesso agli impianti stessi.
Gli interventi finanziari di cui al comma precedente devono essere effettuati in via prioritaria a favore di proprietari o titolari della concessione per l' esercizio degli impianti a fune operanti nei poli turistici invernali individuati dal piano regionale di sviluppo.
I contributi indicati al precedente articolo 1 non possono eccedere il 50% della spesa ritenuta ammissibile.
Le domande per la concessione dei contributi devono essere indirizzate alla Direzione regionale del turismo, corredate dalla seguente documentazione:
a) una relazione illustrativa delle attrezzature da acquistare e degli impianti a fune a servizio dei quali le attrezzature stesse vanno installate;
b) il preventivo di spesa.
Art. 3
Non sono ammissibili a contributo le iniziative intraprese in data antecedente a quella in cui la Giunta regionale abbia autorizzato l' intervento finanziario regionale.
L' erogazione del contributo avverrà previo accertamento della regolare realizzazione dell' iniziativa.
Art. 4
Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8638 con la denominazione: << Contributi per l' installazione di macchine di emissione e di controllo tessere e biglietti per l' accesso agli impianti a fune per lo svolgimento delle attività turistiche >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 300 milioni, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 39 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative