LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 1982, n. 49

Interventi regionali per la progettazione di opere igienico - sanitarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1982
Materia:
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 2 bis aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 29/1984
2Legge abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui alla presente legge continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, secondo comma, L. R. 25/1985
Art. 2 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 29/1984
2Articolo abrogato da art. 19, secondo comma, L. R. 25/1985
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.