LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1982, n. 38

Maggiori oneri per indennizzi ed espropriazioni dovuti dagli Enti concessionari sui progetti finanziati ai sensi del Regolamento CEE 1505/76, della legge 19 agosto 1976, n. 591 e della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/06/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Per i progetti finanziati dalla Comunità Economica Europea, ai sensi del Regolamento 1505/1976, dal Ministero dell' agricoltura e foreste, ai sensi della legge 19 agosto 1976, n. 591, dalla Regione, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, i cui lavori sono stati affidati in concessione, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico i maggiori oneri derivanti ai concessionari dalla differenza tra quanto, a sensi della normativa vigente, dovrà essere corrisposto in via definitiva per la causale << pagamento indennizzi ed espropriazioni >> e quanto per lo stesso titolo è stato già finanziato in sede di affidamento dei lavori in concessione.
Art. 2
 
All' atto dell' impegno della spesa, da assumere sulla base di apposita perizia, potrà essere liquidata e pagata una anticipazione del 70% della spesa ammessa.
Art. 3
 
Per gli interventi di cui all' articolo 1 è autorizzata nell' esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 300 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7176 con la denominazione: << Finanziamento dei maggiori oneri per indennizzi ed espropriazioni dovuti dagli Enti concessionari sui progetti finanziati ai sensi del Regolamento CEE 1505/1976, della legge 19 agosto 1976, n. 591 e della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 11 dell' 11 febbraio 1982.
Art. 4
 
Ulteriori impinguamenti del capitolo 7176 istituito al precedente articolo 3 potranno essere effettuati con le modalità indicate dall' ultimo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.